Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 24-10-2011, n. 38225

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Il 23 febbraio 2010 il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, applicava a M.H. la pena concordata fra le parti (condizionalmente sospesa) di otto mesi di reclusione, irrogata in relazione al delitto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, contestato all’imputato per essersi reso inottemperante, senza giustificato motivo, all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore di Padova il 9 febbraio 2010. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’omesso rispetto dell’obbligo di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. A seguito della sentenza del 28 aprile 2011 della Corte di giustizia Europea, secondo cui gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 16 dicembre 2008/115/CE devono essere interpreti nel senso che essi ostano ad una normativa dello Stato membro, come quella oggetto del presente procedimento, che prevede l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio dello Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme incriminatrici di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5-ter e 5 quater e successive modifiche (Sez. 1, 28 aprile 2011, sentenze nn. 1590, 1594, 1606 del 2011).

La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato.

2. La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza del termine di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni sia per la diversità dei presupposti sia, infine, per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

3. Poichè, in virtù del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, l’inammissibilità del ricorso per cassazione non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria (Sez. 7, 6 marzo 2008, n. 21579), deve farsi luogo all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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