Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 06-04-2012, n. 5573 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- T.L., docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo, premesso di aver svolto in regime di convenzione, attività assistenziale presso l’Ospedale (OMISSIS) della stessa città, con qualifica di dirigente medico, conveniva in giudizio dinanzi al giudice del lavoro l’Università, l’Azienda Ospedaliera Universitaria e Azienda ospedaliera A.R.N.A.S. che aveva assorbito l’Ospedale (OMISSIS) e, assumendo la sua equiparazione economica ai medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, chiedeva la condanna di detti Enti al pagamento di quanto dovuto per indennità previste da varie fonti normative (indennità medico- specialistica e di dirigenza medica, indennità di posizione e di risultato).

2. Dichiarato dal Tribunale del lavoro il proprio difetto di giurisdizione e proposto appello dalla T., la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 18.9.08 accoglieva l’impugnazione e, ferma restando la competenza del giudice amministrativo per quelli anteriori, per gli emolumenti relativi al periodo successivo al 30.6.98, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice.

3.- La Corte d’appello prendeva atto che il Tribunale amministrativo, investito della medesima questione, aveva rilevato che la controversia era stata promossa dopo il 15.09.00 e ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69 dichiarata decaduta la ricorrente dalle pretese economiche relative al periodo anteriore al 30.6.98, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione per quelle successive. La stessa Corte, condividendo la motivazione offerta dal giudice amministrativo, rilevava che in forza della convenzione il docente universitario era inserito nell’organico funzionale dell’Ospedale, con applicazione della disciplina normativa del personale del Servizio sanitario nazionale. La riserva della giurisdizione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 165, art. 3, comma 2, e art. 63, comma 4, per il personale universitario era riferita solo all’attività di didattica e ricerca e, quindi, per l’attività assistenziale vigeva la giurisdizione generale del giudice ordinario.

4.- L’Università degli Studi di Palermo propone ricorso per cassazione. Risponde T. con controricorso.

Alla pubblica udienza l’Università di Palermo, ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26 dichiarava la persistenza del suo interesse alla decisione del ricorso.

Motivi della decisione

5.- Con l’unico motivo di ricorso l’Ateneo palermitano denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3 e art. 63, comma 4, assumendo che il giudice ordinario sarebbe carente di giurisdizione anche per le competenze relative al periodo successivo al 30.6.98. Esisterebbe, infatti, inscindibilità tra le funzioni assistenziali assunte in forza della convenzione e l’attività di insegnamento e ricerca, di modo che non risulterebbe eliso lo status giuridico di professore universitario – nel quale risultano concentrate plurime funzioni di ricerca, didattica ed assistenza – e la controversia verrebbe attratta nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo in forza del combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 3 e 63. 6.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, per il quale non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

7.- Nella specie, la sentenza della Corte d’appello di Palermo non definisce neppure parzialmente il giudizio, ma decide unicamente della questione sulla giurisdizione e, pertanto, non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione.

8.- Il ricorso deve essere, dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Iva Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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