T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 21-11-2011, n. 9080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Parte ricorrente è dipendente dell’Agenzia del Territorio.

Con determinazione del 13.7.2001 UDC/136, l’Amministrazione indiceva una procedura selettiva per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1, per il profilo professionale di Collaboratore Tributario, ai sensi dell’art.15 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri del 16.2.1999.

L’art.2 della citata determinazione stabiliva i requisiti per l’ammissione, mentre l’art.3 indicava i punteggi da attribuire ai titoli valutabili per l’ammissione al percorso formativo.

Parte ricorrente chiedeva di partecipare alla procedura selettiva in questione che si articolava in una prima fase di valutazione dei titoli, ed in un successivo "percorso formativo" cui accedeva che avesse superato la prima fase, seguito da un colloquio finale.

La procedura in questione è stata oggetto di varie impugnative giurisdizionali, che si sono concluse con sentenze di accoglimento e conseguente annullamento delle procedure; sentenze che si sono conformate all’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte Costituzionale con riguardo ai limiti di validità dei concorsi interni (Corte Cost. n.1/1999 e n.184/2002).

In particolare le procedure sono state ritenute illegittime in quanto consentivano ai dipendenti inquadrati nelle posizioni B1 e B2 di parteciparvi collocandosi in posizione antecedente ai concorrenti già inquadrati in posizione B3 (Cfr., per dettagli, TAR Lazio n.1163/2006).

Non ostante fossero intervenute le predette decisioni giurisdizionali, l’Amministrazione ha tuttavia dato ulteriore corso alle procedure in questione giungendo fino all’approvazione della graduatoria finale, perfezionata con il provvedimento indicato in epigrafe.

Con il ricorso in esame il ricorrente lo ha impugnato e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni di condanna e reintegratorie (della sua posizione di carriera).

Lamenta al riguardo:

1) violazione degli artt. 3, 51, 97 e 98 della Costituzione ed eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione dei principii generali in materia di pubblici concorsi, deducendo che illegittimamente l’Amministrazione ha creato un meccanismo concorsuale che consente avanzamenti di carriera per saltum e basati sul criterio dell’anzianità (senza riguardo al possesso di adeguato titolo di studio);

2) eccesso di potere per violazione di giudicato della Corte Costituzionale, deducendo che il meccanismo concorsuale viola le statuizioni del predetto Giudice, che ha dichiarato incostituzionale l’art.3, commi205, 206 e 207 della L. 28.12.1995 n.549, come modificato dall’art.6, comma 6 bis, del DL 31.12.1996 n.669, convertito in L.28.2.1997 n.30, normativa alla quale l’Amministrazione ha continuato a ispirarsi nell’organizzazione delle procedure concorsuali per cui è causa.

In pendenza del giudizio, l’Amministrazione ha adottato la determinazione n.25139 del 12.5.2010 con cui ha disposto l’assunzione dei candidati idonei; nonchè successivi atti consequenziali.

Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato anche tali provvedimenti sopravvenuti e ne ha chiesto l’annullamento lamentandone l’illegittimità derivata per le stesse ragioni già evidenziate nel ricorso principale.

Ritualmente costituitasi l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con successivi atti difensivi entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.

Infine nella camera di consiglio indicata in premessa la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

L’eccezione preliminare al riguardo sollevata dall’Avvocatura dello Stato, che ha rappresentato che parte ricorrente ha già proposto un identico ricorso (avente medesimi soggetti, causa petendi e petitum) innanzi al Presidente della Repubblica, non può che essere condivisa.

L’art.34, comma 2, del r.d. 26.6.1924 n.1054 – in vigore alla data della proposizione della domanda giudiziale – stabilisce che il ricorso giurisdizionale non è più ammissibile quando contro il provvedimento definitivo sia stato presentato ricorso al Presidente della Repubblica.

Analoga regola è desumibile dall’art.48 (comma 3°) del vigente c.p.a.; nonché dal comb. disp. degli artt.39, comma I, c.p.a. e 39 c.p.c..

E poiché dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato in data anteriore alla proposizione del ricorso in esame, chiedendo già in quella sede l’annullamento (sulla base di identiche argomentazioni e doglianze) degli atti oggi nuovamente impugnati con il successivo ricorso giurisdizionale, l’inammissibilità di quest’ultimo non appare discutibile.

Per completezza espositiva occorre aggiungere una precisazione.

Parte ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario: a) la determinazione direttoriale di approvazione delle graduatorie degli ammessi al percorso formativo; b) il bando UDC/136 del 13.7.2001; c) tutte le operazioni valutative e di rettifica compiute dall’Amministrazione; d) tutti gli atti e provvedimenti prodromici, connessi e conseguenti.

Per opinione costante della giurisprudenza il principio dell’alternatività (fra i due mezzi di gravame) deve ritenersi applicabile anche per il caso di impugnazione successiva di un atto diverso da quello impugnato precedentemente, allorchè sia ad esso strettamente connesso e le censure avverso il provvedimento sopravvenuto siano "derivate".

Orbene, con il ricorso in esame parte ricorrente oltre ad impugnare i medesimi atti già impugnati in sede di ricorso straordinario, impugna anche la determinazione direttoriale sopravvenuta di definitiva approvazione delle graduatorie generali, nonché il relativo comunicato.

Poiché si tratta, all’evidenza, di atti doverosamente conseguenti a quelli impugnati con il ricorso straordinario, l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale è evidente anche per la parte concernente l’impugnazione di questi ultimi.

2. in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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