Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 24-10-2011, n. 38181

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con la quale, in data 25-8-10, il Tribunale di Milano ha applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a A.B. la pena concordata (anni uno di reclusione ed euro tremila di multa) per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 a lui ascritto, ritenuti sussistenti il fatto di lieve entità di cui al comma quinto del citato art. 73 e le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale contestata.

Il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5, e dell’art. 69 c.p., evidenziando che, considerata la natura di attenuante della ipotesi contemplata dal citato D.P.R., art. 73, comma 5, una volta ritenuta l’equivalenza delle attenuanti alla recidiva, la pena da applicare non avrebbe potuto essere inferiore al minimo edittale previsto dal cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 (ossia anni sei di reclusione più la multa), da ridurre poi per il rito prescelto.

2 .-. Il ricorso è fondato.

In considerazione della natura di attenuante dell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudizio di comparazione avrebbe dovuto essere effettuato tra la citata attenuante del fatto di speciale tenuità e le già riconosciute attenuanti generiche da una parte e la contestata (e non esclusa) recidiva dall’altra. Tale giudizio, in termini di equivalenza ai sensi dell’art. 69 c.p., comportava che la pena-base da diminuire per il rito speciale doveva essere quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.

Conseguentemente la penna applicata risulta illegale.

3 .-. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *