Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 24-10-2011, n. 38180

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. P.L. ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il GIP di Brindisi gli ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato a lui ascritto.

Deduce in primo luogo vizio di motivazione ed inosservanza dell’art. 129 c.p.p., a suo avviso applicabile al caso di specie.

In secondo luogo denuncia la violazione dell’art. 447 c.p.p. in relazione all’art. 127 c.p.p., sostenendo che il GIP aveva provveduto con riferimento alla istanza di applicazione della pena da lui presentata senza disporre la comparizione delle parti per l’udienza camerale, come previsto dalla prima delle due disposizioni citate.

In particolare soltanto l’imputato detenuto aveva provveduto a rinunciare a comparire a detta udienza, mentre il difensore avrebbe dovuto essere regolarmente avvisato.

In prossimità della udienza camerale, il difensore dell’imputato ha depositato una memoria, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.

2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluto difetto di specificità delle doglianze addotte a sostegno. Il ricorrente, in vero, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza del fatto, della sua mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza di cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere della sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato.

Questa Corte ha già chiarito che è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso per cassazione dell’imputato avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata de plano anzichè previa fissazione di udienza ove la pena sia stata applicata nei termini esattamente indicati dalle parti (Sez. 3, sentenza n. 19744 del 19-4-2011, rv.

250014).

Ne deriva la inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, tanto più che 1 imputato aveva espressamente rinunciato a comparire all’udienza ex art. 447 c.p.p..

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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