T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 21-11-2011, n. 2808 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso depositato il giorno 3 agosto 2009, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 6 della legge 1989 n. 401.

Il Collegio, ritenuto che la genericità della individuazione delle manifestazioni e dei luoghi cui si riferiva il divieto comportasse, in violazione dell’art. 6 della legge 1989 n. 401, un’ingiustificata compressione della libertà di circolazione sancita dall’art. 16 Cost. (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 207; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 21 agosto 2006, n. 341; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 28 luglio 2005, n. 2660; Tar Veneto Venezia sez. III, 16 gennaio 2002 n. 2741), ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento impugnato, nonché condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in Euro 500,00, oltre IVA e CPA come per legge (fatta salvo, inoltre, l’onere di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente).

2) Il ricorrente, con ricorso depositato il 12 marzo 2011, si è lamentato della mancata esecuzione della statuizione sulle spese. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 1288/2011 ha ordinato all’amministrazione resistente di eseguire il giudicato nei termini di cui in motivazione, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, rinviando alla prima camera di consiglio successiva alla scadenza del predetto termine.

All’udienza camerale del 14 luglio 2011, il ricorrente ha dedotto, da un lato, l’avvenuto pagamento delle spese di lite per quanto concerne onorari e diritti, dall’altro, la perdurante mancata restituzione dell’importo di Euro 250,00 versato a titolo di contributo unificato per il ricorso n. 1886/09.

3) Con successiva sentenza il Tribunale ha intimato all’amministrazione resistente di procedere alla completa esecuzione del giudicato, riservando la liquidazione delle spese di lite al definitivo.

Con note depositate in data 7 e 29 luglio 2011, l’amministrazione ha documentato l’avvenuta emissione di ordinativi di pagamento per le spese di lite (n. 2499 in data 18 maggio 2011) e per rimborso del contributo unificato (n. 3150 in data 27 luglio 2011).

Il ricorrente, con istanza depositata in data 27 ottobre 2011, ha chiesto la liquidazione delle spese di lite relative al giudizio di ottemperanza.

Alla camera di consiglio odierna, il ricorrente ha insistito nella richiesta.

4) L’avvenuto pagamento delle spese di lite relative al giudizio sul ricorso n. 1886/09 e l’eseguito rimborso del contributo unificato determinano la cessazione della materia del contendere sul ricorso in esame.

Le spese del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo. Resta altresì fermo a carico dell’amministrazione l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dalla lettera e) del comma 35bis dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, così dispone:

dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso in epigrafe;

condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese e degli onorari di lite che liquida complessivamente in Euro 600,00 oltre IVA, CPA e rimborso C.U.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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