Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-04-2012, n. 5690 Azioni a difesa della proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 A.M., T.S., T.R., T. G., proprietari pro indiviso del fondo denominato (OMISSIS), con atto di citazione dell’1 gennaio 2001, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cosenza, la Parrocchia di Carpanzano e i sigg. M.R., G., I., F., A. e L. per sentire dichiarare l’inesistenza di qualsiasi diritto reale a carico del fondo di loro proprietà, nonchè per ottenere la cessazione delle turbative arrecate al diritto. Esponevano gli attori che il loro fondo era confinante con altro di proprietà dell’Istituto Diocesano e detenuto in affitto dalle altre parti convenute, che tale fondo era attraversato da due stradelle in terra battuta che raggiungevano dalla strada comunale il confine tra i due fondi sopradetti, che tali sentieri erano stati realizzati nel 1986 dal T.G. dante causa degli attori, in occasione del taglio del bosco su autorizzazione dell’Ispettorato delle Foreste di Cosenza.

Si costituivano in giudizio i sigg. M.R., G., I., F., A. e L., deducendo di aver esercitato il passaggio su tali stradelle da decenni per accedere al fondo (OMISSIS), un tempo di proprietà della parrocchia di Carpanzano, usucapito dalla Mo. loro dante causa, dove nel 1993 T.S. aveva posto delle sbarre con lucchetto all’ingresso delle due stradelle, che la Mo. era insorta con azione di spoglio ottenendo la reintegra, chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda anche per effetto del giudicato indiretto costituito dalla statuizione possessoria, in subordine chiedevano l’accertamento, in via riconvenzionale, dell’acquisto della servitù di passaggio per usucapione ventennale.

Si costituiva in giudizio l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cosenza, che deduceva l’inesistenza di un rapporto di affitto con gli altri convenuti, non si opponeva alla domanda, allegando di non avere mai utilizzato le stradelle, nè di voler vantare alcun diritto di servitù sul fondo di parte istante.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 3 marzo 2004, dichiarava l’inesistenza del diritto di servitù di passaggio sul fondo di proprietà della parte attrice in capo ai convenuti, condannava i convenuti M. a porre fine alle turbative arrecate mediante il passaggio sulle stradelle esistenti sul fondo in questione.

Avverso questa sentenza interponevano appello davanti alla Corte di Catanzaro, M.R., G., I., F., A. e L. lamentando l’omessa, insufficiente, contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie.

Si costituivano A.M., T.S., T. R., T.G., resistendo al proposto gravame e chiedendone il rigetto.

Non si costituiva l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cosenza.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 678 del 2009 rigettava l’appello. A sostegno di questa decisione, la Corte catanzarese osservava: a) che la domanda riconvenzionale di acquisizione per usucapione del diritto di servitù sulle stradelle era infondata per mancanza della relativa prova da parte dei M.;

b) che in sede petitoria non potevano essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, giacchè questi ultimi hanno rilievo in quanto si trovano in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria;

c) i testi escussi non avevano offerto la prova di un possesso utile per l’usucapione.

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro è stata chiesta da M.G., I., F., A. e L., tutti per se e quali eredi del defunto M. R., con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

A.M. ved. T., T.R., T.S. e l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cosenza, hanno resistito con separati controricorsi.

Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 705 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Secondo i ricorrenti l’azione negatoria servitutis sarebbe stata proposta quando ancora non era stata data completa esecuzione alla decisione possessoria definita con al sentenza, 270 del 2000 del Giudice di Pace di Cosenza in violazione dell’art. 705 c.p.c., che vieta di proporre azione petitoria non solo se non è definito il giudizio possessorio, ma anche sè non è stata eseguita pienamente la relativa decisione. Chiariscono i ricorrenti che il GdP di Cosenza con l’ordinanza di reintegra aveva disposto la rimozione della catena e del lucchetto nel primo tracciato e la rimozione del cavo di acciaio nel 2^ tracciato, ma il T., contrariamente all’ordine del decidente, si era limitato solo ad invitare la Mo. a prendersi le chiavi del lucchetto. Ed ulteriormente specificano che, quando i T. notificavano la sentenza di 1^ grado del Tribunale di Cosenza, intimavano ai M. la cessazione della turbativa e il pagamento le spese e avvertivano che, in caso contrario, avrebbero provveduto a sostituire sbarra e quant’altro opportuno, così ritenendo che a nulla serviva avere le chiavi del lucchetto.

1.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto perchè la reintegra nel possesso, come emerge da quanto detto dagli stessi ricorrenti, è avvenuta.

1.1.a).= Va, intanto, osservato che il proprietario di un fondo ancorchè gravato da servitù di passaggio, conserva sempre il diritto di difenderlo dall’ingerenza di terzi, diritto del quale costituisce lecita esplicazione la installazione di un I cancello all’ingresso della strada su cui si esercita il passaggio, purchè siano adottati gli accorgimenti idonei a consentire al titolare della relativa servitù il libero esercizio del suo diritto senza che ne risultino, al di là di trascurabili disagi, limitazione al suo contenuto. Ne consegue che, pur potendo integrare l’installazione di un cancello un’azione di spoglio, quest’ultimo viene a cessare se e quando venga consegnata la chiave al proprietario del fondo dominante, il quale pertanto non può chiedere, oltre alla consegna della chiave, la rimozione del cancello, sempre che questo non impedisca l’esercizio del passaggio, nè diminuisca apprezzabilmente "l’utilitas" del fondo a cui favore è costituita la detta servitù. 1.1.b).= Tuttavia, nel caso in esame i T. avevano consegnato le chiavi dei lucchetti apposti agli ingressi delle due stradelle, e il fatto che i M. – come pure affermano gli stessi ricorrenti- avessero accettato le chiavi fa sì che, per comportamento concludente, debba ritenersi eseguita l’ordinanza di reintegra disposta dal GdP di Cosenza.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa interpretazione degli artt. 2909, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 345, 115, e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Secondo i ricorrenti la Corte territoriale: A) non avrebbe tenuto conto della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 238 del 1983 e del Giudice di Pace di Cosenza n. 270 del 2000 già passate in giudicato, ritenendo che gli elementi ricavabili da quelle sentenze non potevano rilevare ai fini della dimostrazione dell’esercizio di fatto del passaggio sulle stradelle in questione perchè riferiti a giudizi i possessori. Epperò, i M. non volevano invocare gli accertamenti relativi alle verificate lesioni da situazioni possessorie, ma richiamare quali argomenti di prova ed irrefutabili deduzioni presuntive dagli stessi i fatti e le circostanze, desumibili dalle pronunzie esibite anche in coordinazione con la specifica causa petendi dedotta dai T.. Ed in verità: a) dalla sentenza del Tribunale di Cosenza emergeva: a) che il fondo (OMISSIS), interessato dalle stradelle di cui si dice, era posseduto sin dal 1940 da Mo.Do. padre dell’istante Mo.Fi.: b) la circostanza che nel lontano anno 1928 il Comune aveva cercato di avviare una procedura; di accertamento di usi civici e, ciò portava ragionevolmente a ritenere che per arrivare al fondo dovevano esistere, fin d’allora, le vie di accesso; c) che il 16 febbraio 1981 la Mo.Fi. presentava alla Pretura di Rogliano ricorso per denunciare una turbativa, b) Dalla sentenza del Giudice di Pace del 20 aprile 2000 emergeva: a) che il 26 novembre 1993 il T.S., alla morte del padre T.G. aveva proceduto allo sbarramento delle due stradelle di cui è causa, b) che sia la Mo., che i familiari erano sempre passati dalla strada che, attraverso il terreno del sig. T., raggiungevano il fondo della Mo., c) ed, infine, che la seconda stradella posta più in basso, dopo aver attraversato un tratto del fondo dei T. si immetteva in quello del sig. E.G. per proseguire nella proprietà T..

Eppure, scrivono i ricorrenti, nonostante la presenza degli elementi probanti la durata ventennale dell’uso delle stradelle da parte dei M., la sentenza impugnata conclude che non vi era prova certa da considerare per il decorso del termine utile ai fini dell’invocata usucapione.

B) La Corte Catanzarese avrebbe, altresì, errato nell’aver dichiarato inammissibile la produzione di un disegno relativo al tracciato delle stradelle interessanti l’area quale riepilogo grafico di dati già descritti e riprodotto utilizzando una copia informe di estratto di mappa, perchè volendo attribuire alla produzione valore documentale si tratterebbe di prova precostituita e ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 non è vietata la riproduzione di documenti nuovi in appello;

C) A sua volta, ritengono i ricorrenti, sia pure con un’argomentazione non sempre chiara, la prova di un uso ventennale del diritto di servitù oggetto del giudizio sarebbe desumibile da due circostanze: 1) il dedotto possesso pluridecennale esercitato sul fondo denominato (OMISSIS) (così come risulterebbe dalla sentenza, n. 238 del 1983, del Tribunale di Cosenza) a vantaggio del quale verrebbe svolto il detto esercizio" che porterebbe a ritenere il concreto esercizio dei M. sulle stradelle, solo se si considera che le stradelle giungono esattamente fino al confine fra i due fondi, sicchè, se in base all’assunto dei T. anche quella posta più in alto giunge fino ad immettersi nel fondo dei M., è del tutto impensabile che il T. S. che l’aveva costruita per l’esbosco del legname di sua proprietà, l’avrebbe fatta arrivare fino ad attingere il confinante bosco di sua proprietà. E’ chiaro dunque – scrivono i ricorrenti – che il possesso e il governo del fondo dei M. risalente quanto ai loro dante causa agli anni del 1940 è la riprova che certamente la costruzione della stradella pretesamente realizzata da T. G. non poteva risalire al 1986 in occasione del taglio del bosco del fondo del T. ma doveva essere preesistente. D’altra parte diversi elementi emersi dalla prova testimoniale (in particolare dalla testimonianza del sig. Am.) indurrebbero, secondo i ricorrenti, a ritenere che le stradelle erano esistenti ad un’epoca di molto anteriore all’anno 1980;

2) "la rappresentata situazione dei luoghi conduce all’ovvia riflessione che se si dovesse per mera ipotesi escludere, per come assumono i T., l’esistenza anteriormente al 1980, delle stradelle di cui si discute e del relativo uso da parte dei M. anteriormente alla riferita data come già osservato, i M. si sarebbero ritrovati relativamente al fondo (OMISSIS) alla stregua di una situazione di fondo intercluso data l’impervietà del terzo accesso posto nella parte a valle della zona". 2.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto non solo o non tanto perchè propone mere doglianze di merito, non proponibili all’esame del Giudice di legittimità, ma e soprattutto perchè la decisione della Corte catanzarese ha vagliato, con particolare cura tutti gli elementi probatori acquisiti sia pure compresi i dati indicati dall’attuale ricorrente ed ha ad un tempo, adeguatamente spiegato le ragioni di fatto e di diritto poste ai fondamento dell’esclusione di un possesso ventennale utile all’usucapione del diritto di servitù oggetto di causa.

2.1.a).= A ben vedere, la Corte territoriale, ha tenuto conto e ha valutato con particolare cura il valore che le sentenze richiamate dai ricorrenti (sentenza del Tribunale di Cosenza n. 238 del 1983 e sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 360 del 2000), potevano avere rispetto al presente giudizio ed ha escluso, con motivazione adeguata e convincente che quelle decisioni contenessero elementi utili ad acclarere un possesso ventennale del diritto di servitù, oggetto del giudizio.

1) Avuto riguardo alla sentenza del Tribunale di Cosenza ha escluso una qualche rilevanza di quella sentenza perchè la vicenda riportata da quella decisione riguardava il possesso del fondo di proprietà della Chiesa occupato dai M., mentre oggetto del presente giudizio era il preteso possesso delle servitù di passaggio sulle stradelle insistenti sul fondo di proprietà T.: Come bene ha evidenziato la Corte territoriale: "non rilevando in alcun modo ai fini della dimostrazione dell’esercizio di fatto del passaggio sulle stradelle in questione il dedotto possesso pluridecennale esercitato sul fondo (OMISSIS) a vantaggio del quale verrebbe svolto il detto esercizio". 2) Avuto riguardo alla sentenza del Giudice di Pace di Cosenza, la Corte territoriale ha esaurientemente chiarito, in applicazione di un orientamento di questa Suprema Corte – che nel giudizio petitorio non potevano essere invocate le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito il giudizio possessorio perchè queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede i possessoria. E di più, la Corte di merito, ha, anche, evidenziato che, comunque, da quella sentenza poteva ricavarsi solo l’esistenza di due stradelle alla data dello spoglio, insufficiente ad acclarare un possesso utile all’usucapione del diritto di servitù di cui si dice. Nè, ha chiarito la stessa Corte territoriale, quella decisione offriva utili elementi indiziari perchè le deposizioni testimoniali raccolte dal primo giudice non davano dimostrazione della fondatezza del diritto vantato dai M., sussistendo anzi elementi che deponevano in senso contrario.

2.1.b).= La Corte di Catanzaro non ha neppure errato nell’aver ritenuto inammissibile il disegno relativo al tracciato delle stradelle interessanti l’area quale riepilogo grafico di dati già descritti, dalla parte interessata, perchè come gli stessi ricorrenti riferiscono quel disegno non è stato depositato quale il documento mancando di autentica. Tuttavia, non sembra che quel documento avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella resa dalla Corte di merito, considerato che la Corte di merito ha specificato che dalla planimetria allegata dagli appellanti (dunque esisteva già in giudizio una planimetria descrittiva dei luoghi) emergeva l’infondatezza dell’assunto dell’interclusione del fondo oggetto di causa.

2.1.c).= Quanto alla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. i ricorrenti formulano una censura non pienamente chiara. Tuttavia, la valutazione della Corte catanzarese è puntuale per quanto, dopo un’attenta analisi della deposizione dei testi ( Am., T. E., i testi addotti da M., S., C., G., Ca.), ha ritenuto che non vi era prova certa in atti circa l’epoca di realizzazione delle stradelle in questione (…) e, conseguentemente, non vi era prova certa circa la data da considerare per il decorso del termine utile ai fini dell’invocata usucapione.

Ovviamente, la valutazione di merito, effettuata dalla Corte territoriale, priva di vizi logici e pienamente convincente nel suo iter argomentativo, non lascia spazio ad un procedimento presuntivo, e soprattutto ad un procedimento presuntivo che voglia dimostrare il "corpus" del possesso, considerato che in via presuntiva è possibile dimostrare, solo, l’esistenza dell’animus del possesso in ragione dell’esistenza certa del corpus (del possesso).

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dei principi regolatori del giusto processo, quale quello della disponibilità delle prove e della domanda spettante alle parti, incorsi in sede di motivazione della sentenza che risulta insufficiente e contraddittoria ed illogica su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonchè ancora in relazione e all’art. 1 c.p.c., n. 4 per vizi in procedendo.

Ritengono i ricorrenti che la motivazione relativa al fatto della realizzazione delle stradelle sia insufficiente illogica e contraddittoria.

A) Intanto, ritengono i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare il non superabile contrasto tra la deposizione dei testi secondo i quali le due stradelle sarebbero state costruite nel 1986 e la deposizione del teste Am. il quale ha sostenuto di aver lui realizzato nell’anno 1980 una delle due stradelle e che l’altra stradella è stata realizzata da ma. nello stesso periodo.

Piuttosto, la Corte di appello, basandosi sul documento prodotto dalla difesa T. (istanza alla forestale per l’apertura della strabella di cui trattasi) ha ritenuto che la seconda stradella sia stata realizzata in occasione del taglio del bosco del fondo di proprietà A. T. di certo avvenuto successivamente al 13 marzo 1986 (rectius 1985, riportata in sentenza), tanto, a prescindere dal fatto se l’autorizzazione all’apertura della stradella di smacco lunga mt 700 si riferisca o meno alla detta stradella. La Corte di merito, dunque, sembra nutrire dubbio circa il fatto che la stradella di smacchio usata per il taglio del bosco di T., fosse cosa diversa dalla stradella seconda sbarrata da T.S. sulla quale i M. vantano la servitù di passaggio. E se la Corte di Appello avesse valutato il contenuto della documentazione avrebbe verificato che le stradelle percorse dai M., e loro interessanti, nulla avevano da fare con quelle di smacchio.

B) La motivazione della sentenza impugnata è deficiente anche in relazione alla disamina delle deposizioni dei testi dei M.. La Corte di merito – scrivono i ricorrenti – evidenzia che i testi dei M. "hanno riferito per altro genericamente (cioè senza precisare le modalità del passaggio se a piedi o con i mezzi) di un passaggio sporadico (due o tre volte l’anno) e meramente occasionale, non indicativo di un’obiettiva utilità del preteso fondo dominante, epperò, in nessun punto degli atti del giudizio e nessuna delle parti in causa ha mai affermato che i M. usavano le due stradelle per graziosa concessione dei T., bensì per una situazione di fatto protrattasi nei decenni.

3.1.= Anche questo motivo è infondato e non può essere accolto perchè a parte la genericità e la non chiarezza della censura – a parte il fatto che vengono proposte mere doglianze di merito, non proponibili all’esame del Giudice di legittimità, la decisione della Corte catanzarese è sufficientemente e adeguatamente motivata nonchè conforme a diritto.

3.1.a) A ben vedere la Corte catanzarese ha voluto anche prendere in considerazione l’ipotesi che le stradelle fossero state costruite nel 1980. Scrive la Corte di merito: "Pur volendo prendere in considerazione quale epoca di realizzazione delle stradelle in questione quella più favorevole agli appellanti (attuali ricorrenti), ossia l’anno 1980, tuttavia, anche in questo caso, non vi sarebbe stato un possesso utile ai fini dell’usucapione perchè dalla deposizione dei testi è emerso che da parte dei M. vi era un attraversamento sporadico e subito dopo la realizzazione della stradella (dal parte di Am.) il dante causa dei T. aveva concesso, all’ Am. il passaggio dietro corresponsione di denaro.

3.1.b).= Quanto poi al profilo sollevato dai ricorrenti che la Corte abbia nutrito dubbi circa il fatto che la stradella di smacchio usata per il taglio del bosco di T. fosse cosa diversa dalla strabella seconda sbarrata da T.S. sulla quale i M. vantano la servitù di passaggio, integra gli estremi di una questione non presente nel giudizio di appello, e comunque, non sembra che il Giudicante abbia nutrito alcun dubbio perchè la sua espressione "a prescindere dal fatto se l’autorizzazione (…..) si riferisca o meno alla detta stradella" era nel senso di ribadire una precedente affermazione secondo la quale la seconda stradella era comunque stata realizzata in occasione del taglio del bosco nel fondo di proprietà A. T., che di certo era avvenuto successivamente alla data del 13 marzo 1985, perchè in occasione di tale data e al fine del taglio del bosco era stata chiesta un’autorizzazione al comando stazione forestale, (e ben poco importava se tale autorizzazione si riferisse o meno alla stradella di cui si dice perchè la data di quella autorizzazione fissava una data certa per la costruzione della stradella di interesse del giudizio).

3.2.= Quanto poi alla censura rubricata "nonchè ancora in relazione e all’art. 1 c.p.c., n. 4 per vizi in procedendo" rimane incomprensibile e pertanto essa inammissibile.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. condannanti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese a favore dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cosenza, che liquida in Euro 2000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè a favore di A.M., T.S. e T.R. nella misura complessiva di Euro 3000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre le spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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