Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 24-10-2011, n. 38156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. P.C.M. ha presentato, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 c.p., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 e L. n. 110 del 1975, art. 4, accertati in (OMISSIS).

La ricorrente deduce:

– Nullità della sentenza per omesso deposito delle trascrizioni;

– Violazione di legge per mancato accoglimento dell’istanza di procedere a perizia psichiatrica;

– violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità e in ordine al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente;

– mancato riconoscimento della disciplina di cui all’art. 81 cpv. c.p. anche in riferimento ai reati di cui ai capi c (e d);

– vizio di motivazione in riferimento alla pena ed alle sanzione accessoria applicate, ritenute eccessive.

2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze, oltre che formulate in termini generici, non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure della ricorrente attengono invero, in gran parte, alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

Quanto alla mancata acquisizione delle trascrizioni, si tratta di censura, oltre che del tutto aspecifica, palesemente infondata, posto che oltre tutto si era proceduto con il rito abbreviato.

Quanto alla richiesta di perizia psichiatrica e di riconoscimento del vizio parziale di mente i Giudici di merito hanno adeguatamente spiegato come il comportamento aggressivo dell’imputata nei confronti dei Vigili trovasse spiegazione nello stato di grave alterazione alcolica in cui la donna versava, dovuto chiaramente ad ubriachezza volontaria.

Infine la continuazione è stata correttamente esclusa per i reati contravvenzionali anche per la impossibilità di ricondurre tali reati ad un’unica previa progettazione criminosa. Le ultime censure sono anch’esse inammissibili in quanto si appuntano su un punto della decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove – come appunto nel caso di specie – corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all’art. 133 c.p. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.

3 – Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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