Cons. Stato Sez. III, Sent., 22-11-2011, n. 6145 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il signor A. C. aveva impugnato il provvedimento con cui era stato escluso dal concorso pubblico indetto per la copertura di 814 posti di Vigile del Fuoco bandito con decreto ministeriale n.5140 del 6.11.2008, per inidoneità all’esito degli accertamenti psicofisici e attitudinali svoltisi in data 31.8.2010.

In particolare il signor C. veniva escluso a seguito di esame audiometrico per "deficit della capacità uditiva consistente in ipoacusia bilaterale percettiva (neurosensoriale) più accentuata a sinistra per le alte frequenze accertata dall’esame audiometrico".

Il Tar, sul presupposto che il provvedimento impugnato, essendo la naturale conseguenza del giudizio formulato a seguito degli accertamenti sanitari a cui l’interessato era stato regolarmente sottoposto, si configurava come atto dovuto e che la "ipoacusia bilaterale percettiva (neurosensoriale) più accentuata a sinistra…", in base al D.M. 11.3.2008 n.78 è causa di inidoneità alla prestazione del servizio, che inoltre trattavasi di una valutazione tecnico/discrezionale insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non in limiti ristretti, concludeva per il rigetto del ricorso condannando il ricorrente alle spese del giudizio.

2. Nell’atto di appello il signor C. sostiene che la patologia riscontrata dalla commissione medica è del tutto inesistente.

Lo stesso infatti ha prestato la propria opera in qualità di Agente Vigile Aggiunto dal 2004 al 2011 e ha partecipato a precedenti concorsi per Vigile del Fuoco risultando idoneo per l’accesso nel relativo ruolo. Inoltre gli accurati esami audiometrici eseguiti in data 22.09.2010 e in data 27.9.2011 in strutture pubbliche ospedaliere, di cui ai certificati depositati, e la stessa perizia di parte, evidenziano al di là di ogni dubbio un udito nella norma.

L’amministrazione intimata si è costituita con atto di mera forma.

Con ordinanza 2724/11 la Sezione ha disposto un nuovo accertamento istruttorio presso l’Ospedale Militare del Celio di Roma.

Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2011, fissata per il nuovo esame cautelare, la causa è stata trattenuta dal Collegio per una decisione in forma semplificata.

3. Premette la Sezione che nel caso in esame, relativo agli esiti di un esame audiometrico, non sussiste la irripetibilità della valutazione compiuta dalla commissione medica e dunque è possibile apprezzare secondo parametri oggettivi il percorso diagnostico seguito dall’amministrazione per giungere all’accertamento; d’altro canto la documentazione depositata dall’appellante, di provenienza di strutture specialistiche pubbliche, si pone in evidente contraddizione con le risultanze dell’organo tecnico della amministrazione.

A seguito della ordinanza cautelare della Sezione n. 2724/2011 emessa in data 24 giugno 2011 è stato quindi disposto un nuovo accertamento audiometrico presso il Policlinico Militare di Roma da eseguire tenendo conto del DM dell’11.3.2008 n.78.

La relativa diagnosi dell’apposita Commissione insediata presso il Reparto Otorinolaringoiatrico composta da tre ufficiali medici, in data 3.10.2011 è del seguente tenore: " Ipoacusia neurosensoriale cocleare, bilaterale limitata alle alte frequenze, di grado lieve".

Sulla idoneità al servizio di istituto, la valutazione della suddetta Commissione è del seguente testuale tenore:"Idoneo secondo quanto previsto dall’art. 1, comma g) del Decreto Ministero dell’Interno 11.3.2008 n.78".

In relazione a tale giudizio espresso tenendo presente la specifica normativa di riferimento applicabile al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, deve quindi concludersi per la illegittimità della valutazione negativa di idoneità compiuta dalla amministrazione presa a base del provvedimento di esclusione dal concorso impugnato in primo grado.

4. L’appello pertanto merita accoglimento, la sentenza appellata deve essere riformata, il ricorso in primo grado accolto, l’atto impugnato annullato.

5. Sussistono tuttavia motivi per compensare spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in primo grado, annulla gli atti impugnati.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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