Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-04-2012, n. 5678 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 465 del 2006 il Tribunale di Treviso accoglieva l’opposizione proposta da F.I. contro l’iscrizione a ruolo per il recupero dei contributi previdenziali pretesi dell’INPS in ragione della sua iscrizione personale alla gestione commercianti, di cui aveva chiesto la revoca, per essere già iscritto alla gestione separata nella qualità di amministratore socio amministratore della S.r.l. Tecnofluid.

2. La decisione di primo grado è stata riformata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 503 del 2009, che ha accolto il gravame dell’INPS e ha rigettato l’opposizione del F., ritenendo sussistente il presupposto impositivo, relativo all’attività commerciale svolta, attività denunciata dallo stesso F. su modulo INPS in data 22.01.1998..

3. Di questa sentenza il ricorrente domanda la cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’INPS ha depositato procura, mentre non si sono costituti la SCCI S.p.A. e l’INPS, sede di Venezia, anche essi evocati in giudizio.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente deduce violazione di legge ( L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 223) e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha considerato che non sussisteva il presupposto impositivo ai fini contributivi, avendo egli ricevuto compensi come socio nettamente inferiori a quelli relativi alla carica di amministratore, attività quest’ultima avente pertanto carattere prevalente.

2. Sulla decisione della controversia influisce il sopravvenuto D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010 di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggetamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. Non opera, perciò, l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208. Come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 17076 del 2011, la norma sopravvenuta costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e pertanto non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost. (cfr anche Corte Cost. n. 15 del 2012).

3. In base a tale norma sussiste l’obbligazione contributiva dedotta dall’INPS e quindi il ricorso non può essere accolto, pur se la sentenza di appello deve essere corretta ed integrata nella motivazione.

4. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate nei confronti dell’INPS in ragione della sopravvenienza della norma interpretativa e del consolidarsi recente della giurisprudenza di legittimità.

Nessuna pronuncia sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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