Cons. Stato Sez. III, Sent., 22-11-2011, n. 6140

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza appellata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso n. 4715/2010, proposto dall’odierno appellante, dipendente della Polizia di Stato con il grado di Commissario Capo, per l’annullamento del decreto in data 29 marzo 2010, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha disposto il suo trasferimento d’ufficio, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, dal Commissariato di Melfi alla Questura di Latina, nonché degli atti prodromici e connessi ed in particolare della proposta di trasferimento formulata dal Questore di Potenza con nota n. 2/0.E.S./NC/2010 in data 4 febbraio 2010.

L’appello sviluppa articolate critiche alla sentenza impugnata, riproponendo poi i motivi di diritto già dedotti col ricorso di primo grado e con i successivi motivi aggiunti.

Si è costituito in giudizio per resistere, senza peraltro formulare difese, il Ministero dell’Interno.

Con memoria in data 27 settembre 2011 l’appellante ha formulato brevi repliche per contestare la relazione depositata dal Ministero appellato in data 7 settembre 2011.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 21 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1. – Va, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità della memoria dall’appellante depositata in data 29 settembre 2011, per violazione del termine perentorio, di cui all’art. 73 c.p.a., cui, ex art. 54 c.p.a., è possibile derogare, da parte del Collegio, solo su richiesta di parte, nella fattispecie nemmeno intervenuta.

Né la memoria stessa è qualificabile, come l’appellante sembra voler ritenere, come "di replica", giacché tale qualificazione presuppone il deposito di una memoria difensiva di parte avversa, nella fattispecie non intervenuto ad opera dell’Avvocatura Generale dello Stato, che sola, nell’esercizio della difesa ex lege delle Amministrazioni dello Stato, può presentare memorie.

Nemmeno, poi, ad una tale qualificazione si può pervenire considerando come "memoria" (perciò suscettibile di "replica") la relazione dell’Amministrazione sui fatti di causa depositata in atti, che ha invece natura di "documento" (da depositarsi ex art. 73 cit. fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza), rispetto alle cui risultanze la controparte ha appunto facoltà di dedurre con memoria entro i successivi 10 giorni (e cioè fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza), termine nel caso all’esame non rispettato.

2. – Ciò posto, l’appello è da respingere.

L’appellante, invero, con il presente gravame, dopo aver riassunto gli argomenti reiettivi dell’originario ricorso addotti nella sentenza appellata e e dopo averne contestato le motivazioni, ribadisce le censùre svolte in primo grado, che si rivelano tutte infondate.

In particolare, come sottolineato dal primo Giudice, "la motivazione dell’atto impugnato appare adeguata e sufficiente".

Va in proposito anzitutto premesso che il richiamo operato dall’Amministrazione, a giustificazione del disposto trasferimento d’ufficio, dell’art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, deve intendersi riferito non al IV comma (relativo, com’è noto, alla rimozione di una situazione di incompatibilità, sostanziatasi in fatti obiettivi incentrati sul funzionamento dell’ufficio indipendentemente dalla loro rilevanza disciplinare e dalla loro stessa ascrivibilità alla concreta attività svolta dal dipendente destinatario del trasferimento, suscettibile di creare disdoro e sfiducia nei confronti del dipendente stesso e dell’istituzione pubblica da lui rappresentata), quanto piuttosto al III comma dello stesso articolo 55, che prevede il trasferimento per esigenze di servizio, ch’è fattispecie ad ampio spettro, che abbraccia ogni misura di mobilità d’ufficio del personale posta in essere dall’Amministrazione per rispondere alle necessità degli ufficii, ivi compresa quella, ricorrente nel caso di specie, di rimuovere una situazione di "malessere della gran parte dei dipendenti" (così testualmente il provvedimento impugnato), comunque addebitabile, secondo la discrezionale valutazione spettante all’Amministrazione, alle modalità di gestione del personale seguite dal Dirigente dell’ufficio, che, in quanto direttamente responsabile del buon andamento dell’ufficio medesimo, viene appunto per questo trasferito; e ciò al fine sia di assicurare la piena funzionalità dell’ufficio stesso, sia di consentire al dipendente medesimo, con l’assegnazione a diverso incarico, di dimostrare, pur sempre nell’interesse dell’Amministrazione, la sua capacità di svolgere proficuamente le sue mansioni nel nuovo incarico e di riacquistare in esso l’autorevolezza, la completa capacità di gestione e la serenità (così pur sempre il provvedimento impugnato) venute meno nel precedente ruolo.

Tanto l’Amministrazione pone in essere nell’esercizio di una funzione organizzativa fondamentale, finalizzata a garantire l’efficacia ed il buon andamento dell’Amministrazione, ch’è principio consacrato nell’art. 97 Cost.

Orbene, i provvedimenti adottati nell’esercizio di tale funzione sono indubbiamente caratterizzati da un ampio potere discrezionale, avente come obiettivo e limite il corretto funzionamento degli ufficii.

Ciò precisato, va rilevato come il provvedimento oggetto del giudizio dia adeguatamente conto del sopravvenuto venir meno dello "stretto ed indispensabile rapporto di collaborazione e di fiducia tra il citato funzionario, i dipendenti ed i superiori", al tempo stesso causa ed effetto di quella situazione di "malessere" interna all’ufficio pure come s’è visto sottolineata dal provvedimento medesimo, che il dirigente dell’ufficio si è dimostrato sostanzialmente incapace, se non di evitare, quanto meno di gestire e di risolvere nel superiore interesse del buon andamento del servizio.

La valutazione circa le migliori modalità di perseguimento di siffatto interesse compete, nel sistema del diritto amministrativo italiano, alla pubblica amministrazione, residuando al giudice un controllo limitato alla ragionevolezza dei parametri utilizzati, ovvero alla coerenza dell’operazione ermeneutica condotta (Consiglio Stato, sez. VI, 05 giugno 2007, n. 2967 e 13 febbraio 2009, n. 777).

L’ampia discrezionalità, di cui gode nella fattispecie l’Amministrazione, è pertanto sindacabile secondo i consueti parametri della abnormità/travisamento del fatto, che non risultano peraltro attinti nel caso all’esame, in cui sia nel provvedimento di trasferimento che negli atti dell’istruttoria compiuta emergono elementi logici e chiari (la demotivazione del personale dell’ufficio interpellato dal Vice Questore Vicario nel corso della sua visita ispettiva, la scarsa fiducia del personale stesso nell’operato del dirigente, le difficoltà di comprensione nella catena di comando), che, quand’anche riferibili soltanto ai rapporti con una parte comunque significativa del complesso del personale (come risulta dalle stesse allegazioni dell’appellante, che "vanta" la firma di sedici – sui circa trentasei – dipendenti in forza al Commissariato in calce ad una dichiarazione con la quale viene riconosciuta successivamente al disposto trasferimento la piena autorevolezza dell’ormai ex Dirigente del Commissariato), si rivelano adeguati a sorreggere le congrue conclusioni, poi trasfuse nel provvedimento conclusivo del procedimento, di insufficiente capacità del ricorrente ad assicurare la piena funzionalità dei compiti di istituto nell’ufficio da lui diretto; donde la palese congruità del disposto provvedimento di avvicendamento, che si pone in stretta correlazione col ruolo direttivo, con conseguente assunzione delle connesse responsabilità, svolto dall’interessato.

Né è ravvisabile una qualche contraddittorietà tra le valutazioni compiute dall’Amministrazione in tale sede e quelle dalla stessa esperite ad altri fini (affidamento di delicati servizii di ordine pubblico o rapporti informativi relativi ad annualità precedenti), giacché le note positive così rese in suo favore (relative ad incarichi differenti da quello del cui avvicendamento si tratta, o comunque a periodi antecedenti a quello di verifica da parte dell’Amministrazione dei fatti posti a base del disposto trasferimento) non valgono certo a smentire i fatti stessi e la loro rilevanza ai fini della valutazione della capacità del dirigente od a sminuire le esigenze di pubblico interesse, che il provvedimento oggetto del giudizio ha inteso soddisfare.

Né, per finire, lo stesso appare suscettibile di mortificare contra legem la posizione professionale dell’appellante, non sussistendo il declassamento o demansionamento da lui lamentati.

In disparte, invero, la questione della legittimità o meno della decisione di primo grado laddove, per respingere la corrispondente censura ivi proposta, ha dato rilievo a funzioni a lui attribuite risultanti da documentazione ivi depositata in ritardo dall’Amministrazione e per questo espunta dagli atti di causa, deve rilevarsi che nell’àmbito degli incarichi proprii, concernenti ed inerenti la qualifica di Commissario Capo rivestita dall’appellante (che non deduce che gli incarichi conferitigli a séguito del disposto trasferimento esulino da tale qualifica), non sono ravvisabili incarichi di maggiore o minore rilevanza, essendo in ogni caso pari la dignità delle relative funzioni, sì che alcuna deminutio professionale può ritenersi derivargli dal contestato provvedimento.

3. – Conclusivamente, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza in epigrafe, nei sensi di cui sopra.

Le spese processuali sostenute dalle parti nel presente grado di giudizio possono essere tra esse integralmente compensate.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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