Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 24-10-2011, n. 38176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso l’ordinanza in data 29-4-2011 della Corte di Appello di Bologna con la quale veniva dichiarata inammissibile 1’istanza di ricusazione proposta da B.G. nei confronti del Collegio della sez. 3, penale della stessa Corte di Appello composta dai magistrati M.F., C.C. e D.F.D. in riferimento al procedimento penale n.1864/08 RG pendente a carico di detto proponente, quest’ultimo ha ricorso per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 37 in relazione alle cause di ricusazione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) e d) sul rilievo che, a seguito di una sua denuncia-querela, tutti e tre gli anzidetti magistrati risultavano iscritti come indagati nel procedimento penale a loro carico per il reato di cui agli artt. 110, 81 e 323 c.p. pendente presso la Procura della Repubblica di Ancona,con persona offesa esso B., onde ricorrevano – tenuto conto anche di esposti al CSM contro i medesimi magistrati inviati dal ricorrente che avevano provocato l’apertura di procedimenti disciplinari ancora pendenti – elementi sintomatici del sentimento di inimicizia grave,causa di ricusazione ex art. 37 c.p.p., comma 1, lett. d), nonchè fondati motivi di interesse nel procedimento ex cit. art. 36, lett. a). Il PG in sede, con requisitoria scritta in atti, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille, alla casa delle ammende.

Ed invero, come puntualmente dedotto dal PG in sede nella requisitoria in atti, quanto alla causa della dedotta ricusazione (presentazione di una denuncia penale e di esposti in materia disciplinare)va richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale: "La presentazione di una denuncia contro un magistrato non b da sola sufficiente ad integrare l’ipotesi di ricusazione di cui all’art. 37 c.p.p., comma 1, lett. a) in relazione all’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. d), poichè il sentimento di "grave inimicizia", per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità" (cfr. in. termini Cass.pen. sez, 2, 18.6.2003 n. 30443, Caiazza; idem Sez. 5, 28-02-07 n. 3429, Querci).

Nel caso di specie,come opportunamente sottolineato dal predetto PG nella requisitoria in atti,la denuncia-querela e gli esposti proposti dal B. contro i predetti magistrati sono stati originati da comportamenti endoprocessueli di questi ultimi, di guisa che, anche se giudicati dal ricorrente come "anomali" e "settari", tuttavia non Possono iN quanto espressione dell’attività svolta dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, dare fondamento ad una richiesta di ricusazione, non potendosi desumere il sentimento di "grave inimicizia" semplicemente dal trattamento riservato nella sede processuale alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza Di serenità (cfr.in termini,oltre che N.30443 già cit,,Cass.pen. Sez. 6, 1-6-96 n.2491,Pasquali).

Manifestamente infondato è, inoltre, anche il motivo di ricusazione in tema di interesse nel procedimento ex art. 36 c.p.p., lett. a) posto che nella nozione di "interesse" non vanno ricompresi tipi di interessi diversi da quello patrimoniale, ossia circoscritto alla mera sfera patrimoniale del magistrato in rapporto alla soluzione in un certo senso del processo, il che non risulta affatto nel caso di specie.

Di qui le ragioni di inammissibilità del ricorso con ogni conseguenza di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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