Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 24-10-2011, n. 38175

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso l’ordinanza di archiviazione emessa il 12-01-2011 dal GIP presso il Tribunale di Rossano, all’esito di udienza camerale e sulla conforme richiesta del competente PM con relativa opposizione delle persone offese nel procedimento nei confronti di C.G., le persone offese M.M. e M.P. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

1) Violazione dell’art. 409, comma 6 in relazione all’art. 127 c.p.p., comma 5, per omesso esame dei querelanti, nonostante la relativa richiesta in camera di consiglio proposta dai ricorrenti presenti;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per omessa escussione di tutti i testi indicati, nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. Il PG in sede ha concluso per il rigetto del ricorso.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanne dei ricorrenti si pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

Ed invero, come già evidenziato dal PG in sede nella requisitoria in atti, premesso che, nella specie, si verte in provvedimento di archiviazione non de plano ma con ordinanza all’esito di udienza camerale, risulta dall’esame degli atti consentito in questa sede per la natura della doglianza, che il difensore degli opponenti ha sviluppato ritualmente le proprie argomentazioni in sede di udienza camerale e che l’art. 127 c.p.p., comma 3, non esige affatto l’obbligatoria audizione delle parti presenti per il solo fatto della loro presenza fisica in aula, tanto più quando, nello interesse di queste, il difensore ha avuto modo di proporre le proprie osservazioni e, peraltro, non risulta dal relativo verbale di udienza camerale che le parti abbiano formulato esplicita richiesta di essere sentite personalmente.

Di qui la palese infondatezza del motivo sub 1).

Il motivo sub 2) è del tutto generico, a fronte di una corretta e motivata risposta del giudice a supporto delle ragioni della impugnata ordinanza di archiviazione.

P.Q.M.

Dichiara Inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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