Cons. Stato Sez. III, Sent., 22-11-2011, n. 6138 Spettacoli e trattenimenti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il signor A. F. impugna la sentenza n. 202/2011 del T.A.R. di Trieste con cui è stata respinta la domanda di annullamento del provvedimento del Questore della provincia di Udine in data 01/12/2010, con il quale, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 come modificata dal decreto legge n. 717/1994, convertito nella legge n. 45/1995, e dal decreto legislativo n. 377/2001, veniva vietato all’odierno ricorrente l’accesso agli incontri calcistici nazionali ed internazionali, compresi gli incontri della nazionale italiana maggiore ed under 21, per il periodo di 5 anni.

2) L’appellante contesta la sentenza di primo grado per essersi basata su una motivazione avanzata solo in sede di difesa del provvedimento dall’Avvocatura dello Stato. Tale motivazione fa infatti riferimento a fatti avvenuti il 7 febbraio 2010 e non a quelli del 28 novembre 2010, che invece, con tutta evidenza, sono occasione e oggetto dell’atto. Pertanto rappresenta una forma di motivazione successiva, considerata dalla giurisprudenza sempre irrilevante ai fini della valutazione della legittimità degli atti, che deve compiersi sulla base degli elementi che li compongono al momento dell’adozione. Il provvedimento deve pertanto considerarsi illegittimo per mancanza dei presupposti richiesti dall’articolo 6 della legge n. 401/1989, dal momento che il provvedimento stesso riconosce che l’appellante non ha partecipato agli eventi del 28 novembre 2010.

3) La causa è passata in decisione all’udienza del 4 novembre 2011. Il Collegio, dato il preavviso alla parte presente, ha ritenuto vi fossero le condizioni per decidere nel merito la causa.

4) L’appello è infondato per le seguenti ragioni:

– l’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, prevede che il provvedimento DASPO possa essere adottato nei confronti "delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152; all’articolo 2, comma 2, del decretolegge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205; all’articolo 6bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6ter della stessa legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, (…)";

– la disposizione indica con chiarezza che le condotte sanzionabili comprendono comportamenti che possono avere indotto alla violenza e sono quelli realizzati "in occasione" di una manifestazione sportiva, ma anche quelli posti in essere "a causa"della manifestazione sportiva;

– la motivazione del provvedimento descrive ampiamente e dimostra, anche attraverso i precedenti, la personalità e il ruolo dell’appellante in posizione di evidente e riconosciuta leadership nei confronti di persone coinvolte in ripetuti episodi di violenza. Inoltre la motivazione attesta che egli era quel giorno presente "nel ristretto gruppo degli accesi sostenitori della tifoseria udinese", evidentemente nel ruolo che gli era da questi riconosciuto;

– i precedenti indicati e i procedimenti penali in corso con riferimento ad essi fanno, dunque, parte integrante della motivazione del provvedimento e la corroborano con ulteriore e aggiuntiva evidenza. L’argomentazione della difesa conduce quindi alla considerazione che il provvedimento avrebbe ben potuto essere adottato prima, ma non certo a quella che non poteva adottarsi in occasione del ripetersi di comportamenti comunque rientranti nelle fattispecie considerate dalla norma di legge.

5) Il Collegio giudica pertanto pienamente legittimo il provvedimento impugnato in primo grado e conferma la sentenza del T.A.R., respingendo l’appello. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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