Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-04-2012, n. 5675 U. S. L. indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Lamezia Terme, il dott. G. M., premesso di essere dipendente dell’ASL (OMISSIS) di Lamezia Terme con la qualifica di dirigente chimico e di aver presentato in data 15.3.02 istanza per la cessazione dal servizio, chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto a percepire, ai sensi della L.R. Calabria n. 7 del 2002, l’indennità straordinaria pari al 40% della retribuzione lorda annua all’epoca percepita, moltiplicata per il numero degli anni mancanti al raggiungimento del collocamento a riposo.

Chiedeva, quindi, la condanna dell’ASL e della Regione Calabria al pagamento a tale titolo della somma complessiva di Euro 68.020,21.

Si costituivano sia l’Azienda Sanitaria che la Regione, deducendo, in via preliminare, l’inapplicabilità alle Aziende Sanitarie della disciplina della L.R. n. 7 del 2002 e, in subordine, il difetto di legittimazione passiva, di entrambe gli enti.

Il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza n. 149/06, rigettava il ricorso sul presupposto che, non essendo le Asl enti strumentali della Regione, non era applicabile per i loro dipendenti la disciplina della Legge Regionale invocata dal ricorrente.

Avverso detta sentenza il dott. M. proponeva appello asserendo, al contrario, che le Asl erano organi strumentali e che tale natura era dimostrata dal fatto che la Regione aveva sulle aziende sanitarie ampi poteri di controllo e coordinamento; sosteneva, inoltre, che anche l’avvenuto riconoscimento della personalità giuridica alle Asl (con il D.Lgs. n. 517 del 1993) non escludeva la natura strumentale dell’ente. L’Asl (OMISSIS) di Lamezia Terme si costituiva, chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 7 aprile-7 agosto 2009, rigettava il gravame, confermando la motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui le Asl non erano configurabili quali enti strumentali della Regione e, pertanto, non era ad esse applicabile il dettato legislativo che riconosceva il diritto ai dipendenti della Regione di percepire l’indennità straordinaria di cui alla L.R. n. 7 del 2002.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il dott. M. con un unico motivo.

Resistono l’ASP – Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (già Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Lamezia Terme) e la Regione Calabria con controricorsi.

L’Azienda Sanitaria ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con un unico motivo di ricorso, il dott. M. lamenta la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 7 del 2002, art. 2 per avere il Giudice di secondo grado erroneamente qualificato l’Asl quale ente non strumentale della Regione Calabria, sulla base di una modifica legislativa avente natura meramente formale. Il ricorso è infondato.

Invero, la L.R. Calabria n. 7 del 2002 (art. 2, comma 11) prevede che "l’esodo volontario del predetto personale (cioè i dirigenti e dipendenti della Regione Calabria è incentivato mediante l’erogazione di una indennità straordinaria pari al 40% della retribuzione annuale lorda in godimento dalla data della domanda di cessazione di servizio moltiplicato per gli anni mancanti al raggiungimento del termine definitivo collocamento a riposo e comunque non superiore a 36 mesi".

L’art. 4 della stessa L.R. prosegue stabilendo che "i benefici sono estesi alle medesime condizioni e con le medesime modalità ai dirigenti e dipendenti degli enti strumentali della Regione".

Orbene, la normativa che ha istituito le unità sanitarie ( D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1) configurava espressamente le unità sanitarie locali come enti strumentali della Regione.

Successivamente, però, il D.Lgs. n. 517 del 1993 (art. 4) ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 502 del 1952, art. 3, comma 1 prevedendo che "l’unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica".

Tale norma ha eliminato totalmente ogni riferimento legislativo alle unità sanitarie come enti strumentali delle Regioni.

Cosicchè, entrambi i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che l’intento del legislatore con il D.Lgs. n. 517 del 1993, art. 4 sopra richiamato fosse proprio quello di modificare integralmente il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4 – che qualificava le unità sanitarie quali enti strumentali – eliminando le aziende sanitarie dalla categoria di enti strumentali della Regione.

Secondo l’assunto del ricorrente, invece, l’attribuzione alle Asl di personalità giuridica pubblica non sarebbe incompatibile con il concetto di strumentalità, che denoterebbe il rapporto tra enti territoriali (quali le Asl) ed altri enti che pongono un controllo sui primi.

Sempre secondo la tesi del ricorrente, quindi, le Asl sarebbero soggetti di diritto pubblico operanti nell’ambito dell’organizzazione amministrativa regionale e sottoposti al controllo e al coordinamento della Regione, controllo da cui deriverebbe la natura di ente strumentale.

La tesi non è condivisibile.

Correttamente nella sentenza della Corte di Appello è stato puntualizzato che le Asl svolgono funzioni e servizi che rientrano nei compiti del Servizio Sanitario Nazionale, mentre i poteri di controllo della Regione sono limitati esclusivamente alla legittimità e compatibilità finanziaria degli oneri assunti.

In tal senso si sono pronunciati, del resto i giudici amministrativi (Tar Toscana n. 1501 del 17.9.03), secondo cui "l’Azienda sanitaria non è ente strumentale della regione, in quanto tale qualificazione, contenuta nella originaria formulazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1 è stata espressamente eliminata dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 571, che ha definito l’azienda sanitaria quale "azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica". L’Azienda sanitaria, quindi, già dal 1993 ha perso il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un autonomia che ha poi assunto, stante il disposto del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis (comma introdotto dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229), anche carattere imprenditoriale ("in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale");

disposizione quest’ultima che ha indotto la giurisprudenza amministrativa a ritenere che le Aziende sanitarie abbiano assunto la natura di enti pubblici economici (TAR Catanzaro ha Sez. 17 gennaio 2001 n. 37 – confermata in appello dalla 5^ Sez. del Consiglio di Stato con decisione 9 maggio 2001 n. 2609 – e 5 aprile 2002 n. 809).

D’altra parte – come opportunamente osservato dall’Azienda controricorrente, va considerato che:

l’organizzazione delle ASL è disciplinata da atti di diritto privato emanati dall’azienda che gode di piena autonomia imprenditoriale ( D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999);

le Asl erogano servizi di assistenza su tutto il territorio nazionale (e dipendono dal Servizio Sanitario Nazionale), mentre gli enti strumentali della Regione sono istituiti direttamente dalla Regione e svolgono compiti e finalità propri della Regione stessa, come nei settori di sua competenza esclusiva quali l’agricoltura o la forestazione;

inoltre, l’istituzione di enti strumentali della Regione deve essere appositamente prevista dallo Statuto Regionale che, invece, quanto alla Regione Calabria, negli articoli a ciò finalizzati (art. 36 e art. 54), non comprende le Asl quali enti regionali.

Infine, priva di pregio è la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui il fatto che il personale delle Aziende Sanitarie rientra in una contrattazione collettiva diversa da quella a cui soggiacciono i dipendenti della Regione, non avrebbe alcuna rilevanza al fine di escludere la natura strumentale delle Aziende.

Al contrario, come anche affermato nelle sentenze dei primi due gradi di giudizio, la ratio della L.R. n. 7 del 2002 è quella di incentivare l’esodo anticipato del personale della Regione Calabria e non del personale delle Aziende Sanitarie la cui regolamentazione è di esclusiva competenza dell’azienda stessa.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in favore della Regione Calabria in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed accessori di legge, ed in favore della A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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