Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 6155 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria – Sede di Perugia – ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra M. G. B.,per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria n. 277 del 18 maggio 2001 e per l’esecuzione della sentenza n. 823 del 23 dicembre 2009 impugnata innanzi al Consiglio di Stato (ricorso n. 5190/2010) e la cui esecutività non era stata sospesa.

Va premesso che con la sentenza n. 277 del 18 maggio era stata annullata dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria la concessione edilizia n. 10665 in data 10 ottobre 1988 per l’ampliamento di un locale e l’utilizzo di area scoperta in relazione ai lavori di ampliamento di un fabbricato ad uso abitativo di proprietà del sig. V. per la realizzazione una autorimessa su un’area cortilizia sita nel centro storico di Narni (via Gattamelata, n. 99) posta a confine di un immobile di proprietà della sig.ra B..

Detta pronuncia era passata in giudicato e la sig.ra M. G. B. aveva proposto un primo ricorso in ottemperanza (n. 84 del 2003) che era stato dichiarato improcedibile per difetto d’interesse a cagione di alcuni provvedimenti sopravvenuti emanati dal Comune con la sentenza del Tar n. 811 del 22 dicembre 2009 (nella motivazione della quale si era comunque precisato che tale pronuncia non avrebbe precluso all’interessata di esperire nuovamente l’actio iudicati, qualora i successivi comportamenti delle parti lo avessero reso necessario).

I richiamati provvedimenti che avevano determinato la statuizione di improcedibilità del pregresso ricorso in ottemperanza, (concessione edilizia in sanatoria n. 18570 del 27 maggio 2003 rilasciata dal Comune ed autorizzazione della Soprintendenza per beni Architettonici dell’Umbria rilasciata al sig. V., successivamente autoannullata) sono stati impugnati dalla predetta la sig.ra M. G. B. (ric. n. 331/03); l’odierno appellante aveva parimenti impugnato (ricorso n. 414/03) l’ingiunzione di demolizione chiedendone l’annullamento) ed un ulteriore ricorso (n. 231/08) era stato da questi proposto avverso il diniego di condono oppostogli dall’amministrazione comunale.

I detti tre ricorsi, previa riunione degli stessi, sono stati definiti dal Tribunale amministrativo regionale con la sentenza n. 823 del 23 dicembre 2009 che ha respinto i ricorsi proposti dal sig. V. avverso l’ordinanza dirigenziale n. 164/03 di ingiunzione alla demolizione e l’atto di diniego di condono n. 7847 del 14 marzo 2008.

La Signora B. aveva notificato le predette decisioni n. 277/2001, e n. 823/2009 chiedendo la demolizione del manufatto abusivamente edificato ed aveva inviato all’amministrazione comunale diffida a provvedere.

A seguito di varie comunicazioni interlocutorie essa aveva proposto ricorso per l’ottemperanza ed il primo giudice, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione l’ha accolto, avendo rilevato che soltanto a cagione di provvedimenti comunali poi annullati (rilascio di concessione in sanatoria) non era stata data ottemperanza al giudicato nascente dalla decisione n. 277/2001 e che la circostanza che avverso la sentenza n. 823 del 23 dicembre 2009 che aveva rigettato i ricorsi del sig. V. nei confronti dei succitati provvedimenti fosse stato interposto appello (n. 5190/2010 del 10 giugno 2010) tuttora pendente non era di ostacolo alla proposizione dell’ azione di ottemperanza.

Disattese pertanto le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso in ottemperanza proposte dagli odierni appellanti, il primo giudice ha accolto il ricorso precisando che – quanto alle perplessità in ordine agli aspetti tecnici dell’intervento – il comune aveva affidato ad un’impresa la demolizione, e spettava quindi a quest’ultima predisporre i progetti e gli accorgimenti tecnici ad evitare pregiudizi diversi da quelli necessari per il ripristino dello status quo precedente all’abuso.

Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i signori V. e Renzi, chiedendo la riunione dell’odierno procedimento con l’appello n. 5190/2010, in atto pendente, proposto avverso la decisione del Tribunale amministrativo regionale n. 823 del 23 dicembre 2009.

Hanno in proposito rilevato che la appellata signora B. non avrebbe potuto agire per l’ottemperanza alla decisione n. 277/2001 in quanto l’atto lesivo della posizione giuridica della medesima non riposava nella concessione edilizia originariamente rilasciata (ed annullata nell’ambito di quel giudizio), ma semmai, nella concessione in sanatoria successivamente ad essi rilasciata, ed in ordine alla cui legittimità era pendente l’appello n. 5190/2010.

Inoltre non sussistevano le condizioni di fatto per procedere alla disposta demolizione in quanto l’ampliamento abusivo dell’autorimessa sorreggeva le scale dell’appartamento della Signora B. il che implicava un possibile crollo della rampa d’accesso di pertinenza di quest’ultima; la demolizione, inoltre avrebbe potuto danneggiare le reti fognarie comunali e privata.

La signora B. ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello perché palesemente infondato e rilevando che gli odierni appellanti non avevano mai proposto istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione della esecutività delle decisione n. 823/2009 (il cui appello, iscritto al n. 5190/2010 è tuttora pendente innanzi a questa Sezione del Consiglio di Stato).

Con decreto presidenziale cautelare n. 4524/2011 del 13 ottobre 2011 è stata respinta l’istanza di sospensione della impugnata decisione in via d’urgenza.

Con nota del 14 ottobre 2011 il Comune di Narni ha comunicato che, stante la indisponibilità della ditta Bologna e la carenza di ulteriori ditte cui affidare i prescritti lavori di demolizione, era impossibilitata a procedere alla demolizione del manufatto abusivo "pregando la provincia di Terni e la Prefettura di volersi sostituire al Comune di Narni".

Alla odierna camera di consiglio del 4 novembre 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello è infondato e va respinto.

2. L’art. 112 del codice del processo amministrativo ha ribadito il consolidato principio per cui l’azione di ottemperanza può essere proposta anche con riferimento alle sentenze di primo grado la cui esecutività non sia stata sospesa: il comma 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 infatti, stabilisce espressamente, tra l’altro, che "l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo".

Posto che la ottemperanda decisione n. 823/2009 del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria è stata impugnata dagli odierni appellanti, che il predetto appello, iscritto al n. 5190/2010 è tuttora pendente innanzi a questa Sezione del Consiglio di Stato, e che gli appellanti non hanno per lungo tempo mai richiesto la sospensione della esecutività della citata decisione, è evidente che sono destituite di fondamento tutte le censure volte a prospettare quale impedimento alla proponibilità del ricorso in ottemperanza la circostanza che la detta decisione non sia passata in giudicato. Devono di conseguenza essere disattese le doglianze di cui al sesto motivo del proposto appello, e deve essere disattesa la richiesta di riunione dell’odierno appello a quello n. 5190/2010.

3. Quanto agli ostacoli fattuali che asseritamente impedirebbero la disposta demolizione (secondo e quarto motivo motivo del ricorso in appello), si rileva l’apoditticità della censura, collidente con i rilievi tecnici svolti dall’amministrazione comunale laddove si è evidenziato che "l’alea di rischio dell’intervento rientrava nella normalità per tale genere di lavori (si veda nota in atti del Comune di Narni n. 27859 prot. Del 17 ottobre 2011). Da tale incontestabile emergenza processuale discende l’infondatezza anche della doglianza (terzo motivo di appello) incentrata sulla pretesa applicabilità di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.

4. Tutte le ulteriori censure proposte dagli appellanti sono parimenti infondate.

Nella incontestata circostanza che la sentenza n. 277/2001 del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria è passata in giudicato, e che è stata conseguentemente annullata la concessione edilizia originariamente rilasciata n. 10665/1988, esattamente l’odierna appellata ha chiesto l’esecuzione di detta decisione. L’interesse dell’appellata, infatti, ha natura sostanziale e riposa nella rimozione della porzione di manufatto abusivamente eseguito, ed il titolo legittimante tale pretesa riposa proprio nell’intervenuto annullamento della concessione originariamente rilasciata.

A ciò si aggiunge che la esecutività della decisione n. 823/2009 implica la circostanza che allo stato gli odierni appellanti non siano in possesso di alcuna concessione in sanatoria, e che l’appellata ha attivato il rimedio dell’ottemperanza in relazione ad ambedue i titoli giudiziali, il che dimostra la pretestuosità della doglianza (primo motivo di appello) incentrata su un preteso difetto di interesse della originaria ricorrente in ottemperanza.

4.1. In ultimo, la circostanza che la originaria concessione edilizia sia stata annullata con decisione regiudicata, e che anche la domanda di condono edilizio sia stata respinta rendono incomprensibile il quinto motivo di censura con il quale si postula la necessità di emettere una ulteriore ordinanza di demolizione quale presupposto della eseguibilità dell’intervento.

4.2. Ne consegue che l’appello deve essere respinto

5. Quanto alle ulteriori statuizioni relative alla esecuzione del giudicato, la nota del 14 ottobre 2011 del Comune di Narni non configura una impossibilità ad ottemperare agli obblighi imposti con la impugnata decisione del Tribunale amministrativo dell’Umbria, in considerazione della circostanza che alla (peraltro non documentata né motivata) "indisponibilità" della ditta originariamente individuata per procedere alla demolizione può ben il Comune ovviare entro il termine di giorni venti (20) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza officiando altra impresa, anche in ambito provinciale, disponibile ad eseguire il prescritto incombente che comunque dovrà essere completato nel termine ultimo di 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

5.1.Ne consegue che ritiene il Collegio di confermare anche sotto tale profilo le statuizioni contenute nella impugnata decisione.

Va, conseguentemente ordinato al Comune di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza alla demolizione delle opere abusive di cui al provvedimento impugnato in quella sede.

5.2. Scaduto inutilmente detto termine è nominato sin d’ora Commissario ad Acta, per il caso d’inadempienza, il Segretario Comunale di Narni il quale potrà avvalersi anche di idoneo personale.

5.3. Il Commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questa Sezione del Consiglio di Stato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta che gli sarà avanzata dalla parte interessata dopo che sia decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni di cui al precedente paragrafo.

5.4. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico degli appellanti ed in favore unicamente dell’appellata signora B. e compensate nei confronti del comune che non ha ancora proceduto all’esecuzione del giudicato.

5.5. L’eventuale compenso del Commissario ad acta graverà sul Comune di Narni e sarà liquidato in base alla parcella che egli presenterà.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe,

lo respinge ed ordina gli adempimenti indicati in motivazione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto gli appellanti sig.ri V. e Renzi vanno condannati in solido al pagamento delle stesse in favore dell’appellata signora B. nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge, se dovuti, mentre sono compensate nei confronti del Comune.

Il compenso per l’eventuale attività del Commissario ad Acta è posto a carico del Comune di Narni.

Alla liquidazione delle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie si provvederà con apposita ordinanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *