Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-04-2012, n. 5674 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3279/06 il Giudice del lavoro di Messina rigettava il ricorso presentato da A.V., diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità.

Contro tale decisione proponeva appello l’ A., assumendo che il giudice aveva fondato la sua decisione sulla base di un giudizio medico-legale errato, per avere il CTU non attribuito alle infermità riscontrate il corretto grado di incidenza sulla propria capacità lavorativa in relazione all’attività svolta e alle condizioni soggettive del deducente.

Con sentenza del 7 luglio-7 settembre 2009, l’adita Corte d’appello di Messina, ritenuto, sulla base della disposta ctu, l’avvenuta riduzione della capacità di guadagno, dell’ A., in misura superiore ai 2/3, a decorrere dall’ottobre 2006, accoglieva il gravame nei suddetti limiti, condannando l’INPS a corrispondergli l’assegno ordinario d’invalidità a decorrere da detta epoca, con gli accessori di legge.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con tre motivi.

Resiste l’ A. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’INPS, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta che il Giudice d’appello abbia omesso di pronunciarsi sulla eccezione di carenza del requisito contributivo, sollevata nella memoria di costituzione in appello e già formulata sin dal primo grado.

Con il secondo motivo l’Istituto, denunciando violazione o falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 4 e dell’art. 2697 c.c. ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), lamenta che la Corte d’appello abbia riconosciuto all’ A. il richiesto assegno senza accertare la sussistenza del requisito contributivo e senza che l’assicurato, su cui gravava il relativo onere probatorio, fornisse la prova del suddetto requisito.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale abbia dichiarato il diritto dell’ A. all’assegno d’invalidità senza spiegare il perchè dell’avvenuto riconoscimento nonostante l’assenza di ogni verifica circa la sussistenza della "provvista" contributiva.

Il ricorso, valutato nelle sue diverse articolazioni, è fondato, dovendosi fare applicazione del principio secondo cui l’esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall’assicurato e verificata anche d’ufficio dal giudice, salvo il caso in cui tale prova non sia necessaria per la mancata contestazione del medesimo a seguito della rituale e puntuale allegazione delle relative circostanze da parte dell’attore; questa regola trova applicazione anche nel giudizio di appello, nel caso in cui la sentenza di rigetto della domanda non contenga l’accertamento della sussistenza del requisito contributivo medesimo (cfr. ex plurimis, Cass. n. 12723/2009; Cass. n. 2380/2004;

Cass. S.U. 11353/2004).

Consegue l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa per nuovo esame ad altra Corte d’appello, indicata in dispositivo, che si atterrà al già indicato principio di diritto, e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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