Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-04-2012, n. 5673 Prescrizioni e decadenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

K.B. proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda di condanna dell’INPS al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento della pensione.

Lamentava in particolare che il Giudicante aveva ritenuto erroneamente prescritto il credito.

L’INPS si costituiva, contestando l’appello e chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 25 settembre 2008-19 agosto 2009, l’adita Corte d’appello di Roma, rilevato che il termine decennale di prescrizione di interessi e rivalutazione era iniziato a decorrere dopo 120 giorni dalla domanda di pensione ed era relativa a ratei sino al 1991, ma che il primo atto di messa in mora era del 1994, riteneva maturata la prescrizione essendo stato il ricorso depositato nel 2005 e, quindi, dopo oltre 10 anni.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la K. con un unico articolato motivo. Resiste l’INPS con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso K.B., denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 416 c.p.c. e art. 2938 c.c., lamenta in primo luogo che la Corte d’appello abbia dichiarato prescritto il vantato credito, nonostante la dichiarata contumacia dell’INPS nel giudizio di primo grado, e quindi l’assenza di una tempestiva eccezione, da parte dell’istituto, di prescrizione del debito. Aggiunge che, in ogni caso, sin dal primo grado era stato prodotto non solo l’atto del 16/9/1994 interruttivo della prescrizione (come riconosciuto dalla stessa impugnata sentenza), che aveva spostato il termine al 16/9/2004, ma anche ulteriore atto interruttivo, ricevuto dall’INPS nel luglio del 2004 (doc. n. 5 fasc. 1^ grado), in cui si legge : " F.M.K. …. SOS …

70441926 … richiedere all’INPS la somma a titolo di ratei di pensione …. E degli ulteriori interessi e rivalutazione … avviso di ricevimento … 124481400163 … INPS sede di Trieste …

23/7/2004..". Tale ulteriore atto aveva, pertanto, a sua volta spostato il termine prescrizionale al 2014, prima del cui spirare era intervenuta la notifica del ricorso di primo grado.

Trattandosi di documento probatorio ritualmente acquisito era obbligo del Giudice rilevare d’ufficio l’intervenuta interruzione della prescrizione. Il motivo è fondato sotto il duplice indicato aspetto.

Va, infatti considerato, per un verso, che, nel rito del lavoro, l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all’art. 416 c.p.c., sicchè la tadività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio (Cass. n. 27866/2008); e, per altro verso, l’eccezione di interruzione della prescrizione, che è una controeccezione, integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, la cui deduzione, pertanto, non è soggetta al regime delle preclusioni e delle decadenze previsto per il rito del lavoro dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. (Cass. 20/03/2006, n. 6092).

Per quanto precede il ricorso va accolto, non essendo in discussione il termine decennale di prescrizione. Consegue l’annullamento della impugnata sentenza, con rinvio, per il riesame (in ordine alla determinazione del quantum), alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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