Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 24-10-2011, n. 38151

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da B.I. avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa sez.ne dist.ta di Avola in data 19-03-07 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 c.p., condannandolo alla pena di Euro 200,00 di multa, con risarcimento danni alla parte civile S., la Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 13.10.2010, confermava il giudizio di 1^ grado, con aggravio di ulteriori spese in favore della predetta p.c., ribadendo la comprovata sussistenza del reato contestato nella condotta dell’imputato che, nonostante vantasse un diritto giudizialmente azionabile, si era fatto consapevolmente ragione da se medesimo, smontando un condizionatore a suo tempo venduto allo S. e da costui non pagato, il tutto al fine di assicurarsi più speditamente la restituzione dell’apparecchio.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore:

1) Insussistenza del reato contestato, non costituendo condotta sanzionabile ex art. 392 c.p. quella posta in essere dal ricorrente nello "smontaggio a regola d’arte" del condizionatore esterno, esulando detta condotta da quelle penalmente sanzionate ex lege cit.;

2) Difetto ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza della versione difensiva, apoditticamente ritenendo fondata, invece, quella della p.o.;

3) Immotivato rigetto della richiesta ex art. 507 c.p.p. di escussione del teste D.S., con asserita irrilevanza del suo contributo che "poco avrebbe comportato sul piano probatorio".

Va preliminarmente rilevato che,avuto riguardo al titolo del reato ed alla epoca del fatto, in corretta applicazione dell’art. 157 c.p. come novellato ex L. n. 251 del 2005, opera utilmente, nella specie, la causa estintiva della prescrizione".

Al riguardo, in risposta alle contro-deduzioni difensive dedotte con il ricorso in esame, giova ribadire il principio di diritto secondo cui, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p., solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento", in concerto con l’accezione "evidenza" richiesto dall’art. 129 c.p.p., comma 2.

Nella specie, non sembra potersi affermare detta evidenza anche avuto riguardo alle risposte offerte in sentenza dai giudici di merito, di guisa che inapplicabile essendo l’art. 129 cpv. c.p.p., va annullata senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, fermo restando le statuizioni civili, motivatamente segnalate dai giudici di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, fermo restando le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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