Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 24-10-2011, n. 38150

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da M.C.J.B. avverso la sentenza del GIP presso il tribunale di Civitavecchia in data 22.4.2010 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80 per illegittima importazione, occultamento e detenzione – a fine di spaccio di eroina, condannadolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante della ingente quantità dello stupefacente e con la diminuente per il rito, alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, con interdizione dai pp.uu. per anni cinque ed espulsione, a pena espiata, dal territorio dello Stato, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 16-11-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato contestato e la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio.

Avverso tale sentenza il predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantitativo, non apparendo la quantità predetta oggettivamente notevole in rapporto ai consueti criteri di valutazioni; di "mercato" in materia;

analogo vizio di legittimità in merito al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze generiche rispetto alla cennata aggravante, avuto riguardo al corretto comportamento processuale dell’imputato, reo confesso.

Il ricorso è fondato limitatamente al vizio denunciato in ordine al riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.

Ed invero, come esattamente rileva il ricorrente, la prefata norma, così riferita alla sua "ratio legis", è tesa a colpire in maniera particolarmente efficace tutti quei casi nei quali il reato di detenzione o importazione di stupefacente è tale, per la quantità enorme e singolare del caso, da destare un profondo allarme ed essere punito in maniera esemplare, proprio per colpire il fatto – anche quoad poenam – per l’eccezionalità del suo obiettivo pericolo per la collettività in rapporto segnatamente al dato ponderale della droga attinente al fatto anzidetto.

Cio posto, l’invocata valutazione della questione va opportunamente ancorata all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità più recente, rispetto a quello richiamato in sentenza (a fol. 1) a supporto del tracciato segnalato dal giudice di 1^ grado (a fol.3).

Al riguardo va ribadito che,in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità "ingente" di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, sussiste quando, pur non polendo essere sempre precisato un valore massimo, il dato ponderale sia oggettivamente di carattere straordinario e, comunque, tale da superare, con accenti di eccezionalità, il quantitativo usualmente trattato in attività quali quelle in questa sede contestate nell’ambito territoriale in cui opera il giudice del fatto, tenuto conto anche della qualità della sostanza, con riferimento al principio attivo dello stupefacente (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6, 16-03-2010, n.19085, Gannusa ed altri).

Si è, al riguardo, altresì precisato che, in subiecta materia, ai fini del riconoscimento dell’aggravante in esame, non possono – in genere – definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es. eroina o cocaina) o "leggere" (ad es. Haschish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6, 2-03-010, n. 20120, Mtumwa; Idem 4-11-2010, n.42027, Immortala, o).

Applicando tali principi al caso in esame, stante l’accertato dato ponderale della droga di cui alla contestazione (a cui intuibilmente va fatto prioritario riferimento) in uno alla qualità di questa ed al relativo ed principio attivo (peso lordo complessivo di gr.

1.723,50 con gr.662,6 di eroina pura pari a n. 26.504 dosi medie giornaliere), va pertanto esclusa, nella specie, la configurabilità della contestata aggravante.

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente a detta aggravante dell’ingente quantità che va esclusa con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per la ride terminazione della pena, restando la materia oggetto dell’altro motivo di ricorso, superata, allo stato, dalla predetta decisione e riservata – agli effetti della misura del trattamento sanzionatorio – al motivato potere discrezionale del giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente all’aggravante dell’ingente quantità che esclude e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per la rideterminazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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