Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-04-2012, n. 5670

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.E. ha chiesto l’accertamento della sussistenza di un rapporto di natura dirigenziale intercorso con la società Spumador spa per il periodo dal 1981 al 1999, nonchè della nullità o dell’annullabilità del licenziamento intimatogli dalla società, con la condanna della convenuta alla corresponsione delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost. o in applicazione del ccnl dirigenti di aziende industriali, o comunque l’indennità di cui all’art. 36 del ccnl. In subordine, ha chiesto che la società venisse condannata al pagamento delle differenze provvigionali maturate sulla base del contratto di agenzia, oltre alle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto.

Il Tribunale di Genova ha respinto le domande aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica dirigenziale e l’impugnazione del licenziamento ed ha liquidato in Euro 12.517,98 le differenze provvigionali e per indennità suppletiva di clientela spettanti al C., condannando la Spumador al relativo pagamento. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Genova, che ha riconosciuto in favore del C. l’ulteriore somma di Euro 10.996,56 a titolo di provvigioni relative agli affari conclusi con la società Esselunga per la sede di (OMISSIS), limitatamente alle unità produttive dipendenti dalla stessa sede, nonchè ulteriori differenze conseguenti al riconoscimento di tale importo a titolo di indennità suppletiva di clientela, indennità di scioglimento del contratto e indennità sostitutiva del preavviso.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione C.E. affidandosi a otto motivi di ricorso cui resiste con controricorso la società Spumador spa, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su due motivi.

Il C. ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza ( art. 335 c.p.c.).

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 2730, 2733 e 2735 c.c., e omesso esame del fatto decisivo costituito dalla lettera del 21.10.1996, che configurerebbe una dichiarazione confessoria della natura subordinata e dirigenziale del rapporto di lavoro.

2.- Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento del diritto dell’agente alla provvigione sugli affari conclusi dalla preponente nella zona di competenza dell’agente limitatamente alle unità produttive dell’acquirente (costituite da supermercati) dipendenti dalla sede secondaria del medesimo, con esclusione degli acquisti riferibili alle altre unità locali dell’acquirente, pure situate nella medesima zona.

3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1748 c.c., comma 1, in relazione agli affari conclusi dalla preponente nella zona di competenza dell’agente, sostenendo che la provvigione doveva ritenersi spettare anche sugli acquisti per le unità locali non dipendenti dalla sede secondaria di (OMISSIS), perchè si tratterebbe di affari conclusi dalla società preponente rispetto ai quali sia il luogo in cui avrebbero dovuto svolgersi le trattative con l’agente sia il luogo di consegna della mercè rientravano pacificamente nell’area territoriale di competenza del C..

4.- Con il quarto motivo si denuncia il vizio di insufficiente motivazione in punto dipendenza o non delle unità locali toscane della Esselunga dalla sede secondaria di (OMISSIS).

5.- Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. in tema di onere di contestazione, da parte del convenuto, dei fatti costitutivi della domanda e di riproposizione di tali contestazioni in appello da parte dell’appellato non soccombente, assumendo che la società preponente avrebbe introdotto solo in appello il tema della distinzione tra unità produttive dipendenti o non dipendenti dalla sede secondaria di (OMISSIS).

6.- Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 416 c.p.c., nonchè vizio di motivazione in ordine ai criteri di ripartizione del fatturato toscano della Esselunga, sostenendo l’illogicità del criterio seguito dal c.t.u. ai fini della determinazione del fatturato relativo agli affari conclusi con la Esselunga, limitatamente alle unità produttive dipendenti dalla sede secondaria di (OMISSIS).

7.- Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 359 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello inerente all’inclusione, nel fatturato sul quale doveva essere calcolata la provvigione, di tutti gli acquisti della grande distribuzione organizzata (GDO) in ragione dell’inesistenza di un patto di esclusione o di riserva di alcuni clienti (e in particolare della Esselunga) alla mandante, nonchè della conforme esecuzione data al contratto dalla stessa società Spumador, che aveva sempre pagato al Ceruti la provvigione sugli acquisti degli altri soggetti appartenenti alla grande distribuzione organizzata.

8.- Con l’ultimo motivo si denuncia violazione dell’art. 1418 c.c., in relazione alla L. n. 204 del 1985, art. 9, dell’art. 13 della Direttiva CE 86/653, dell’art. 189 del trattato istitutivo CEE e della Direttiva CEE 86/653, nonchè vizio di motivazione, in relazione all’iscrizione dell’agente in un apposito albo per la validità del contratto di agenzia, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto estendere l’accertamento anche all’entità delle provvigioni maturate prima della iscrizione del C. all’albo degli agenti, e cioè prima del 26.6.1990, in quanto tali provvigioni, seppure prescritte, costituivano comunque la base di calcolo per gli istituti di fine rapporto, e così per l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità di scioglimento del contratto e l’indennità sostitutiva del preavviso, riconosciute in sentenza a favore dell’agente.

9.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione dell’artt. 1748 c.c. e art. 12 disp. gen., in relazione alla nozione di cliente "appartenente" alla zona dell’agente, per avere la Corte d’appello incluso anche la Esselunga tra le imprese appartenenti alla zona del C. solo in base ad un dato formale ed astratto, quale l’attribuzione di poteri al preposto alla sede secondaria di (OMISSIS), che risultava si da una visura camerale, ma che tuttavia non trovava da anni una effettiva corrispondenza nella realtà, perchè dal 1992 tutta l’attività commerciale era stata concentrata presso la sede di (OMISSIS).

10.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nella determinazione del concetto di cliente "appartenente" alla zona dell’agente, effettuata in base alla scelta di privilegiare il dato formale, costituito dal conferimento dei poteri risultante dalla visura camerale, rispetto alla situazione di fatto accertata a seguito dell’istruttoria, enunciando così un criterio non univoco, perchè la stessa operazione avrebbe potuto essere ricondotta sia alla zona in cui le trattative si sarebbero potuto svolgere solo in astratto, in base cioè al dato formale cui aveva dato rilievo la Corte territoriale, sia alla zona in cui le trattative si erano svolte in concreto, dando luogo così alla duplicazione del compenso provvigionale che la decisione della Corte di Giustizia CE voleva evitare.

11.- Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che qualora il ricorrente in sede di legittimità denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano stati formulati nella sede di merito sulla base del documento, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (cfr. ex plurimis Cass. n. 18506/2006, Cass. n. 14973/2006, Cass. 12362/2006, Cass. n. 7610/2006, Cass. n. 10598/2005).

Nella specie, il ricorrente non ha specificato nel ricorso per cassazione gli argomenti e le deduzioni che sono state svolte nel giudizio di merito in relazione al documento dal quale vorrebbe trarre ora argomenti a favore della tesi della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, limitandosi a svolgere, peraltro solo nella memoria difensiva, alcune considerazioni in ordine alla tempestività della produzione documentale, dalle quali risulta, però, che il documento era stato prodotto a tutt’altri fini (e cioè al fine di sostenere l’attendibilità di quanto dichiarato da un agente della stessa zona in ordine alla normale conclusione di affari da parte del C. con la sede toscana della società Esselunga);

e tutto ciò a prescindere dalla considerazione, pur essa assorbente, che il documento in questione, limitandosi ad un mero riferimento al C. quale "responsabile di zona", non appare affatto decisivo (ovvero di rilevanza probatoria tale da poter condurre ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito) ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, e ancor meno della qualifica dirigenziale pretesa dal lavoratore.

12.- Il secondo motivo è inammissibile perchè con esso, in realtà, viene fatto valere un vizio di violazione di legge (qual è il mancato riconoscimento della provvigione che si assume dovuta in base ad una corretta interpretazione dell’art. 1748 c.c.) sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche (cfr. ex plurimis Cass. n. 11883/2003, Cass. n. 5595/2003).

13.- Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello, pur avendo correttamente richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia CE nella decisione del 12.12.1996 (causa C-104/95), alla luce dei quali deve essere interpretato l’art. 1748 c.c., per quanto riguarda in particolare il concetto di "cliente appartenente alla zona", li avrebbe poi solo parzialmente, e quindi erroneamente, applicati alla fattispecie in esame, escludendo le provvigioni dovute per gli affari conclusi direttamente dal preponente in relazione a merci destinate ad unità produttive non dipendenti dalla sede secondaria della Esselunga in (OMISSIS), nonostante che, anche per essi, il luogo in cui la trattativa con l’agente avrebbe dovuto svolgersi e il luogo di consegna della mercè rientrassero pacificamente nella zona di competenza del C.. Tale doglianza non può però trovare ingresso in questa sede, atteso che la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione proprio dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e richiamati dal ricorrente a fondamento delle censure svolte con il motivo in esame.

Il giudice d’appello ha, infatti, evidenziato che, con la sentenza sopra richiamata, la Corte di Giustizia ha chiarito che "l’art. 7, n. 2, primo trattino, della direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che l’agente commerciale che sia incaricato di una determinata zona ha diritto alla provvigione relativa alle operazioni concluse con i clienti appartenenti al tale zona, anche qualora esse siano state concluse senza il suo intervento. Questa interpreazione s’impone tanto alla luce del tenore letterale della disposizione di cui trattasi, la quale, nell’ipotesi cui fa riferimento, vale a dire quella di operazioni concluse con clienti appartenenti a una determinata zona o a un gruppo di persone di cui l’agente è incaricato, non subordina affatto il diritto al versamento della provvigione a qualche attività dell’agente, quanto alla luce della struttura e della logica dell’art. 7, che intende riconoscere un diritto alla provvigione in due diverse ipotesi, rispettivamente previste dai suoi nn. 1 e 2, quella in cui l’operazione è stata conclusa grazie all’attività dell’agente e quella in cui essa è stata conclusa con un cliente appartenente a un settore o a un gruppo di cui l’agente sia incaricato". Per quanto riguarda la nozione di "cliente appartenente alla zona", questa deve essere interpretata, alla luce del contesto e dello scopo della direttiva, nel senso che "qualora il cliente sia una persona giuridica, per determinare se essa appartenga o meno alla zona attribuita all’agente occorre prendere in considerazione il luogo delle sue effettive attività commerciali.

Allorchè la società svolge la sua attività commerciale in luoghi diversi oppure l’agente opera su più territori, per determinare il centro di gravità dell’operazione conclusa con il cliente possono essere presi in considerazione altri elementi, come, in particolare, il luogo in cui le trattative con l’agente si sono svolte o avrebbero dovuto svolgersi di regola, il luogo in cui la mercè è stata consegnata, nonchè il luogo in cui si trova lo stabilimento che ha effettuato l’ordine, poichè è fondamentale evitare che una stessa operazione possa essere considerata appartenente alle zone di due o più agenti".

Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, e tenuto conto che la società Esselunga svolgeva, come è pacifico, la sua attività in luoghi diversi, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente dato preminente rilievo, al fine di determinare il "centro di gravità" dell’operazione conclusa con il cliente, al criterio del "luogo in cui le trattative con l’agente si sono svolte o avrebbero dovuto svolgersi di regola", e cioè al primo dei criteri indicati dalla Corte di Giustizia, riconoscendo così il diritto alla provvigione per tutti quegli affari conclusi con clienti che avevano nella zona di competenza del C. persone legittimate a contrattare per gli acquisti ed escludendolo, invece, negli altri casi (e cioè per quelli in cui non si riscontravano tali condizioni), non potendo evidentemente farsi luogo all’applicazione cumulativa dei diversi criteri indicati nella sentenza della Corte di Giustizia, se non a rischio di incorrere nell’inconveniente – che l’individuazione di quei criteri vuole invece evitare – che "una stessa operazione possa essere considerata appartenente alle zone di due o più agenti".

Il terzo motivo deve essere pertanto respinto.

14.- Il quarto motivo non può trovare accoglimento posto che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la propria decisione con riferimento ai dati emergenti dalla documentazione rilasciata dalla Camera di commercio – ritenendo che solo per le unità produttive indicate come "dipendenti" dalla sede secondaria di (OMISSIS) sussistesse il potere del rappresentante in loco di determinare le scelte aziendali – e che il ricorrente non ha specificamente indicato i canoni che sarebbero stati violati nella valutazione e nella interpretazione di tale documentazione e neanche il modo in cui il giudice del merito si sarebbe da essi discostato.

15.- Anche il quinto motivo è infondato. Al riguardo, è sufficiente rilevare che già in primo grado la società aveva specificamente contestato di dovere alcunchè a titolo di compenso provvigionale in relazione agli affari conclusi con le imprese della grande distribuzione organizzata (GDO), imprese tra le quali rientrava anche la Esselunga, e che anche nel giudizio di appello ha mantenuto tale posizione, con specifico riguardo agli affari conclusi con la Esselunga, sul rilievo che tale società non aveva sede legale o commerciale nella zona di competenza del C..

16.- Il sesto motivo, con il quale si contestano, in sostanza, i criteri seguiti dal c.t.u. nella determinazione del fatturato relativo agli affari conclusi con la Esselunga, per quanto riguarda specificamente quello delle unità produttive dipendenti dalla sede secondaria, non può trovare accoglimento in quanto le censure del ricorrente si appuntano sui criteri seguiti dal c.t.u. (ed in particolare su quello che pone un rapporto tra fatturato e superfìcie delle singole unità produttive) senza però indicare quali sarebbero i criteri che dovevano essere seguiti in alternativa a quello proposto dal consulente tecnico (e fatto proprio dalla Corte territoriale) e se le conclusioni del c.t.u. fossero state tempestivamente contestate, su questo specifico punto, nel giudizio di merito (sulla necessità che le censure relative alle conclusioni assunte dal c.t.u. siano state tempestivamente prospettate avanti al giudice del merito e che le stesse vengano espressamente indicate nel ricorso per cassazione, con indicazione anche della sede in cui risultino essere state formulate, cfr, ex plurimis Cass. n. 12532/2011, Cass. n. 7696/2006, Cass. n. 2707/2004).

17.- Anche il settimo motivo, con il quale si denuncia una omessa pronuncia sul motivo d’appello concernente l’inclusione nel fatturato, in base al quale doveva essere calcolata la provvigione, di tutti gli acquisti della grande distribuzione organizzata, è infondato poichè, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr. ex plurimis Cass. n. 20311/2011, Cass. n. 10592/2008, Cass. n. 10636/2007, Cass. n. 16788/2006), ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Nella specie, come già sopra indicato, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto dell’agente alla provvigione (indiretta) per tutti quegli affari che fossero stati conclusi con clienti che avessero avuto, nella zona di competenza dell’agente medesimo, persone legittimate a contrattare per gli acquisti, escludendo invece la sussistenza di tale diritto in tutti gli altri casi in cui non si riscontravano tali condizioni. E poichè tale statuizione è, all’evidenza, incompatibile con la pretesa fatta valere dal ricorrente di considerare dovute le provvigioni sul fatturato relativo agli acquisti effettuati da soggetti appartenenti alla grande distribuzione organizzata (a prescindere dall’avere tali soggetti persone legittimate a contrattare per gli acquisti nella zona di competenza del C.), non è riscontrabile, nel caso in esame, il vizio di omessa pronuncia.

18.- E’, infine, inammissibile per difetto di interesse l’ultimo motivo del ricorso principale, concernente la statuizione con la quale è stata negata l’incidenza delle provvigioni maturate prima della iscrizione del C. all’albo degli agenti, e cioè prima del 26.6.1990, ai fini del calcolo degli istituti di fine rapporto;

l’inammissibilità deriva dalla considerazione che il ricorrente non ha specificato nel ricorso il rilievo pratico che spiegherebbe l’eventuale accoglimento delle censure svolte con il motivo in esame, una volta che nella parte conclusiva del ricorso per cassazione si è dedotto che l’accoglimento di questo motivo (così come di uno degli altri motivi dal secondo al sesto) comporterebbe il riconoscimento del diritto dell’agente alla provvigione su tutto il fatturato della Esselunga relativo alla sede secondaria di (OMISSIS) e che "conseguentemente l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità di scioglimento del contratto e l’indennità sostitutiva del preavviso potranno essere riconosciute al C. negli importi calcolati su tutto il fatturato toscano della Esselunga", e cioè relativamente ad importi che, secondo la c.t.u., alla quale si richiama il ricorrente, erano dovuti e sono stati corrisposti solo dal gennaio 1992 (come, peraltro, risulta, anche dal ricorso introduttivo) e che non hanno, dunque, nulla a che vedere con le provvigioni di cui si lamenta l’omessa considerazione.

19.- I due motivi del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Ed invero, per quanto già detto, nella determinazione della nozione di "cliente appartenente alla zona" la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella già ricordata decisione del 12.12.1996, tenendo conto che, al fine di determinare il "centro di gravità" dell’operazione conclusa con il cliente nel caso in cui il cliente medesimo sia una società che svolge la sua attività commerciale in luoghi diversi, assume rilievo preminente il criterio del "luogo in cui le trattative con l’agente si sono svolte o avrebbero dovuto svolgersi di regola" e riconoscendo così il diritto alla provvigione per tutti quegli affari conclusi con clienti che avevano nella zona di competenza del C. persone legittimate a contrattare per gli acquisti, ivi comprese le unità produttive dipendenti dalla sede secondaria della Esselunga di (OMISSIS), alla quale era preposta una persona cui era stato formalmente attribuito il potere di acquistare e vendere qualsiasi bene mobile attinente all’oggetto della società e compiere quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività dell’impresa. La Corte d’appello ha poi – correttamente – rilevato che, ai fini del riconoscimento del diritto dell’agente alla c.d. provvigione indiretta, non era di ostacolo il fatto che la Esselunga, come emerso dall’istruttoria, avesse deciso di "accentrare gli acquisti a (OMISSIS)" e che, quindi, gli acquisti per la Toscana venissero "effettuati" dalla sede di (OMISSIS) della stessa società.

Ed infatti, come già affermato efficacemente da questa Corte sia pure con riferimento al vecchio testo dell’art. 1748 c.c. – cfr.

Cass. n. 359/88 – la provvigione indiretta mira a tutelare l’agente da ogni invasione del preponente, che si traduca in sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati dell’opera organizzatrice e promozionale dell’agente medesimo. Essa, dunque, spetta in tutti i casi in cui, indipendentemente dai singoli mezzi giuridici adottati e dalle modalità dei negozi posti in essere, il preponente abbia invaso in concreto – secondo un giudizio che implica una valutazione di fatto, che è rimessa al giudice del merito – l’ambito operativo dell’agente, inserendosi nella sfera d’azione di quest’ultimo e sottraendogli affari che il medesimo avrebbe potuto condurre a termine, anche quando il luogo di conclusione del contratto e quello di consegna delle merci si trovino fuori di detta zona. E ciò in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia CE in ordine ai criteri di individuazione del "centro di gravità" dell’operazione conclusa con il cliente – quando questi sia una società che opera in luoghi diversi – ed al rilievo preminente che deve essere assegnato, a questi fini, al luogo in cui "le trattative" con l’agente si sono svolte o "avrebbero dovuto svolgersi", piuttosto che al luogo in cui il contratto sia stato formalmente concluso od eseguito.

20.- In conclusione, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità. Al riguardo, va rimarcato come la valutazione della ricorrenza, in concreto, degli elementi che integrano l’invasione non consentita del preponente nella zona dell’agente, con la sottrazione di affari che il medesimo avrebbe potuto condurre a termine, va devoluta al giudice di appello, la cui decisione, se sorretta da una motivazione corretta sul versante logico e giuridico, non è ricorribile avanti al giudice di legittimità. 21.- Sia il ricorso principale che quello incidentale vanno pertanto rigettati con la conferma della impugnata sentenza, dovendo ritenersi assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

22.- Sussistono giusti motivi, desumibili anche dalla valutazione dell’esito globale della lite, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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