Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-04-2012, n. 5668 Ricongiunzione di posizioni assicurative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 maggio 2007 la Corte d’appello di Firenze, riformando la statuizione resa dal locale Tribunale, accoglieva la domanda proposta da C.A. contro l’Inps per la declaratoria del suo diritto a ricongiungere, presso la Gestione Inps per gli artigiani cui era stata iscritta dal 1988 al dicembre 2004, i contributi che aveva versato in precedenza nel fondo lavoratori dipendenti dal maggio 1964 al febbraio 1984. Negava Corte Territoriale che il diritto alla ricongiunzione fosse escluso per mancanza di una delle condizioni previste dalla L. n. 29 del 1979, artt. 1 e 2 e cioè la sussistenza del quinquennio di assicurazione presso il Fondo lavoratori dipendenti immediatamente antecedente alla data della domanda. La Corte compensava le spese del doppio grado.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso affidato a due motivi.

La C. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Questa Corte si è già espressa sulle questioni con la sentenza n. 5627 del 15/03/2006, confermata dalla successiva pronunzia 20425/2010. 1. Con il secondo motivo – da esaminare preliminarmente per ragioni logiche, perchè contesta in radice il diritto alla ricongiunzione – denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 29 del 1979, art. 2, comma 1 e della L. n. 233 del 1990, art. 16, comma 3, l’Istituto ricorrente sostiene che il legislatore ha disciplinato solo la ricongiunzione da effettuarsi presso le gestioni sostitutive dell’AGO e non anche presso le gestioni dei lavoratori autonomi e che ciò sarebbe riconfermato dai citato articolo 16 che si limita a rinviare alla disciplina di cui alla L. n. 29 del 1979. Il motivo non merita accoglimento.

La questione da risolvere nella presente controversia attiene alla possibilità di ricongiunzione, ai sensi della L. n. 29 del 1979, dei contributi versati come lavoratore dipendente in una delle gestioni dei lavoratori autonomi che fanno capo all’Inps, cioè artigiani, commercianti e coltivatori diretti; in altri termini si tratta di decidere se sussista la facoltà di accentrare, presso una di dette gestioni da lavoro autonomo, la contribuzione versata presso l’AGO. Detta facoltà, in conformità della posizione assunta dall’Inps, è stata negata dalla sentenza di questa Corte n. 1246 del 21 gennaio 2005.

La tesi non appare condivisibile.

1.1. La L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 1 prevede la ricongiunzione, presso il Fondo lavoratori dipendenti, di contribuzione di diverso tipo. Il comma 1 contempla la posizione di coloro che sono stati sempre assicurati come lavoratori dipendenti, riconoscendo loro la facoltà di ricongiungere, gratuitamente, presso il Fondo lavoratori dipendenti gestito dall’Inps, i pregressi periodi di iscrizione ad altre forme assicurative, tutte però concernenti i lavoratori dipendenti, e cioè presso le c.d. forme esclusive (ad esempio l’assicurazione dei dipendenti civili e militari dello Stato e rassicurazione per i dipendenti degli enti locali, attualmente gestite dall’Inpdap) ed anche presso le c.d. forme sostitutive (come Enpals per i lavoratori dello spettacolo, Inpgi per i giornalisti, come i Fondi speciali Inps vigenti per alcune categorie professionali: per il personale delle imposte di consumo, elettricità, telefonia, navigazione aerea, pubblici servizi di trasporto), ed altresì presso le c.d. forme esonerative che erano previste per il personale dipendente di alcune banche prima della riforma di cui alla L. n. 218 del 1990. l’art. 1, commi 3 e 4 prevedono che il medesimo diritto alla ricongiunzione presso il Fondo lavoratori dipendenti possa essere richiesta anche dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

1.2. La medesima L. n. 29 del 1979, art. 2 disciplina un modello che Io stesso legislatore definisce a come alternativo al primo, e cioè la possibilità di convogliare la contribuzione versata presso il Fondo lavoratori dipendenti dell’Inps, oppure quella versata nelle forme esclusive, sostitutive e esonerative (cui sopra si è fatto cenno), oppure ancora quella versata presso le Gestioni Inps per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) in una unica gestione, la quale può essere: o quella in cui l’assicurato risulti iscritto all’atto della domanda, oppure quella ove risultino versati almeno otto anni. Mentre nel caso previsto dall’art. 1 la gestione accentratrice è l’AGO, nel caso previsto (in via alternativa) dall’art. 2, la gestione accentratrice non viene precisata quanto alla natura; in particolare la norma non prescrive che debba trattarsi di una assicurazione per i lavoratori dipendenti, perchè essa si individua come quella avente due requisiti: o che sia quella in cui l’interessato è iscritto al momento della domanda, oppure quella in cui sono stati versati almeno otto anni di contribuzione obbligatoria. Se tale è il tenore della legge, non sembra potersi escludere che la gestione accentratrice sia "anche" quella della preposta alla assicurazione Inps per i lavoratori autonomi, purchè ricorrano le condizioni previste, ossia l’interessato sia iscritto, all’atto della domanda di ricongiunzione, nella gestione artigiani, o commercianti, o coltivatori diretti, oppure in queste medesime gestioni possa far valere otto anni di contribuzione effettiva. La ragione della esclusione è stata invero ravvisata considerando che siffatta ricongiunzione non avrebbe alcuna utilità, dal momento che, già all’atto della introduzione nell’ordinamento della assicurazione dei lavoratori autonomi, era ammesso il "cumulo" tra contributi AGO e contributi versati alle gestioni degli autonomi, ai fini della maturazione della pensione in queste ultime gestioni. Ossia, mentre non era possibile cumulare i due tipi di contribuzione per conseguire una pensione nel regime AGO stante il minore peso attribuito ai contributi nel regime degli autonomi rispetto a quelli attributo ai contributi versati nell’AGO – era invece consentito l’inverso: per i commercianti (L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 21), per gli artigiani (L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 9), per i coltivatori diretti (L. 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 6) era già previsto il cumulo "obbligatorio", tra contributi AGO e contributi versati alla gestione degli autonomi ai fini della maturazione della pensione in quest’ultima gestione. Quindi – si sostiene – la ricongiunzione dei periodi assicurativi presso la gestione dei lavoratori autonomi operava già, ed era inutile prevederla nell’ambito della L. n. 29 del 1979, che andrebbe quindi interpretata nel senso di escludere questo tipo di ricongiunzione, per cui la L. n. 29 del 1979, art. 2 consentirebbe di accentrare la contribuzione nelle gestioni esclusive, sostitutive ed esonerative dei lavoratori dipendenti, non già nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

1.3. Questa tesi oltre a discostarsi dal tenore letterale della disposizione, come prima si è illustrato, non sembra tenere conto che con la L. n. 29 del 1979 il legislatore ha inteso disciplinare in modo organico e unitario una materia variegata, che vedeva già il vigore di disposizioni che prevedevano il cumulo di contributi assicurativi, ma in maniera episodica e frammentaria. Si consideri infatti che anche altre disposizioni prevedevano già sia il trasferimento presso l’AGO dei contributi versati in forme esclusive o esonerative (ad esempio L. 2 aprile 1958 n. 322), sia il caso alternativo di concentrazione della contribuzione AGO presso fondi sostitutivi (per l’Inpdai la L. n. 44 del 1973, art. 5 e per gli elettrici la L. n. 1079 del 1971, art. 3), ma non per questo si dubita che la L. n. 29 del 1979 sia applicabile anche a dette fattispecie. Ed allora – come non hanno mancato di rilevare alcuni commentatori – il rapporto che intercorre tra la L. n. 29 del 1979 e le norme precedenti in materia di cumulo è un rapporto di continenza, in quanto i trasferimenti consentiti dalla L. n. 29 del 1979 comprendono interamente i trasferimenti previsti dalle leggi speciali, ed anzi ne ampliano la portata, interessando anche periodi assicurativi che, secondo le leggi speciali non potevano essere ricongiunti, dal momento che la L. n. 29 del 1979, sia all’art. 1 che all’art. 2, include nel diritto alla ricongiunzione oltre che i contributi obbligatori, anche quelli volontari e figurativi. Inoltre consente ai lavoratori autonomi la possibilità di cumulo anche con i contributi versati nei fondi esclusivi, come quelli operanti per i dipendenti civili e militari dello Stato, facoltà in precedenza insussistente.

1.4. E’ vero poi che il cumulo secondo le speciali disposizioni delle gestioni degli autonomi che sopra si sono citate consentiva un risultato analogo a quello consentito dalla ricongiunzione: in entrambi i casi si avrebbe avuto diritto ad un’unica pensione, da liquidare esclusivamente secondo le regole dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti), tenendo conto anche dei contributi AGO, ancorchè nel caso del cumulo i contributi materialmente non venivano trasferiti e quindi non vi era necessità di versare la riserva matematica, mentre nel caso della ricongiunzione vi era reale trasferimento dall’AGO alla gestione autonoma ed il 50% della riserva matematica era a carico dell’assicurato.

Quindi non vi era tra i due istituti una esatta corrispondenza tale da dedurne che la disposizione del 1979 non aveva ragione di incidere nel sistema di cumulo precedente, ancorchè sia indubbio che l’interessato poteva non avere convenienza a chiedere la ricongiunzione, potendo già, gratuitamente, ottenere la pensione come autonomo con il cumulo dei periodi AGO. Ma la considerazione della scarsa convenienza dell’istituto della ricongiunzione non può condurre a negarne il diritto per l’assicurato, considerando, come detto, la portata ormai generalizzata di questa facoltà ed il limitato onere economico a carico dell’Istituto previdenziale.

6. Inoltre, questa scarsa utilità della ricongiunzione è venuta meno a seguito del riassetto del sistema pensionistico dei lavoratori autonomi ad opera della L. 2 agosto 1990, n. 233, che conferisce al cumulo effetti diversi da quelli propri della ricongiunzione. Questa legge – oltre ad introdurre anche per i lavoratori autonomi il sistema retributivo, per cui la pensione si calcola non più sulla base dei contributi versati, com’era in precedenza, ma sulla base del reddito di impresa relativo agli ultimi dieci anni di attività – modifica, art. 16, il regime del cumulo con i contributi AGO. Questo invero rimane obbligatorio, com’era nel sistema precedente che sopra si è illustrato, perchè lo prevede espressamente il comma 1 di questa disposizione, ma gli effetti sono però diversi: com’era prima i due tipi di contributi si cumulano (ad esempio i sette anni dell’AGO si sommano ai tredici nella gestione autonoma per l’acquisizione dei venti anni di anzianità contributiva necessaria per la pensione di vecchiaia) ma mentre prima si riceveva un’unica pensione da parte e con le regole proprie della gestione autonoma, adesso ciascuna delle gestioni, ossia quella AGO e quella dell’artigiano o del commerciante o del coltivatore diretto, erogano un pro rata corrispondente al periodo di iscrizione, si tratta cioè del meccanismo della totalizzazione vigente nel sistema comunitario dei lavoratori che hanno svolto periodi lavorative in vari stati membri dell’Unione Europea e che da ultimo, in taluni casi, è stato introdotto anche nell’ordinamento interno ad opera della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71. 1.5 L’art. 16, u.c. dispone poi che "resta ferma per l’assicurato la facoltà di avvalersi della disposizione di cui alla L. 7 febbraio 1979, n. 29" Va allora chiarita la differenza tra cumulo dei periodi assicurativi di cui all’art. 16, comma 1 (che opera automaticamente) e ricongiunzione di cui al comma 3 (che opera invece a domanda):

entrambi gli istituti comportano che periodi lavorativi svolti con iscrizione a diverse gestioni si sommano per fare acquisire l’anzianità assicurativa e contributiva necessaria per il diritto a pensione; ma, mentre con il cumulo di cui al primo. comma del citato art. 16 – che resta virtuale, perchè i contributi rimangono materialmente presso la gestione ove erano stati versati – ciascuna gestione eroga una quota corrispondente al periodo della propria iscrizione, ed il pensionato gode così di due pro rata, viceversa, con la ricongiunzione, i contributi passano materialmente dalla gestione ove erano stati versati alla gestione degli autonomi accentratrice, la quale eroga un’unica pensione commisurata all’intero periodo assicurativo. Pertanto, stante la diversità di effetti, cumulo e ricongiunzione non sono più equivalenti per l’assicurato.

1.6. E’ ben vero che il terzo comma dell’art. 16 si limita a fare richiamo alla L. n. 29 del 1979 e quindi non innova l’istituto della ricongiunzione, tuttavia, proprio questo rinvio, essendo effettuato nel mutato quadro normativo degli anni 90, conferma che la L. del 1979 consentiva di richiedere la ricongiunzione presso la gestione dei lavoratori autonomi. Si consideri altresì che poco prima della L. n. 233 del 1990 era stata emanata la L. 5 marzo 1990, n. 45 recante "Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti", la quale all’art. 1, comma 2 prevede espressamente la facoltà di ricongiungere i contributi AGO nella gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista. Ed allora, se la legislazione degli anni 90 consente la ricongiunzione presso le gestioni dei liberi professionisti appare incongruo, sul piano sistematico, ritenere che nei medesimi anni si sia ancora inteso negare il diritto alla ricongiunzione nelle gestioni Inps dei lavoratori autonomi, che sono molto più omogenee all’AGO di quanto non siano le casse di categoria dei liberi professionisti, con ciò confermando che la L. n. 29 del 1979, cui rimanda il citato art. 16, consente la ricongiunzione per cui è causa.

1.7. Erra quindi l’Istituto ricorrente nel sostenere che ai sensi della L. n. 29 del 1979 non è consentito al Bi sacco di chiedere la ricongiunzione tra i contributi versati nell’AGO e quelli versati nella gestione artigiani per ottenere, presso quest’ultima, una pensione commisurata all’intero periodo.

2. E’ invece fondato il primo motivo con cui l’Istituto lamenta che manca comunque la condizione del quinquennio di assicurazione AGO immediatamente precedente la domanda di ricongiunzione. La L. n. 29 del 1979, art. 1, comma 4, a cui fa rinvio l’art. 2 (comma 1, ultimo cpv.) che riguarda il caso di specie di ricongiunzione presso la gestione autonoma, pone come condizione che i lavoratori autonomi "possano far valere, all’atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria".

Si richiede pertanto, per far valere il diritto alla ricongiunzione, la sussistenza di un periodo di almeno cinque anni immediatamente anteriore alla domanda, di iscrizione in una gestione dei lavoratori dipendenti.

2.1. La norma invero richiede la iscrizione all’AGO, ma pone come alternativa anche "gestioni diverse dalla assicurazione generale obbligatoria". Questa espressione non può interpretarsi – contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di merito – come comprensiva anche delle gestioni lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti perchè lo impedisce sia il tenore letterale sia la ratio della disposizione. Quanto alla lettera della legge, è da considerare che le gestioni Inps per i lavoratori autonomi non sono "diverse" dall’assicurazione generale obbligatoria, essendo organizzate come "gestioni speciali" ma appartenenti pur sempre al regime generale. Per quanto riguarda la ratio, si intendeva sostanzialmente subordinare la ricongiunzione all’esistenza di un periodo di lavoro dipendente di una qualche consistenza, e che fosse immediatamente anteriore al pensionamento, per cui la deduzione obbligata è che le gestioni diverse dall’AGO cui la disposizione fa riferimento, debbano intendersi come gestioni per lavoro dipendente, ossia le forme esclusive, sostitutive ed esonerative di cui prima si è fatto cenno, che attengono tutte ai lavoratori dipendenti.

Poichè nella specie manca questo requisito, giacchè la iscrizione all’AGO risale agli anni dal 1950 al 1970 e quindi non ai cinque anni immediatamente precedenti alla domanda di ricongiunzione, il ricorso va accolto.

La sentenza va cassata e, non essendovi altri accertamenti da compiere all’esito del principio affermato, la causa va decisa nel merito con il rigetto della pretesa fatta valere dalla C. con il ricorso introduttivo.

Stante l’esito complessivo del giudizio, si conferma la statuizione sulla compensazione delle spese del doppio grado di cui alla sentenza impugnata e si condanna la C. alla rifusione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Conferma la statuizione sulle spese di cui alla sentenza impugnata e condanna l’attuale resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00, per esborsi e duemila per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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