Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 24-10-2011, n. 38361

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Genova, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto M.A. responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della società GE.CO s.r.l., della quale era stato amministratore unico.

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, il M. aveva tenuto le scritture contabili in modo incompleto e non corrispondente alle operazioni economiche effettivamente compiute.

Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente deduce l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato; osserva in proposito che il giudice di merito, avendo ritenuto che l’incompletezza dei libri contabili si fosse resa equivalente a una loro totale mancanza, si sarebbe dovuto interrogare sull’esistenza del dolo specifico, necessario a integrare siffatta ipotesi criminosa.

Col secondo motivo ripropone la tesi volta a sostenere la non assoggettabilita a fallimento della società da lui amministrata, stante la sopravvenuta ridefinizione legislativa della figura del piccolo imprenditore; in argomento solleva questione di incostituzionalità della norma, se interpretata in senso contrario a quello da lui propugnato.

Agli atti vi è una memoria difensiva nell’interesse dell’imputato, con la quale si segnala l’intervenuta maturazione della prescrizione.

Osserva la Corte che l’ammissibilità del ricorso, tempestivamente proposto e basato su motivi consentiti dall’art. 606 c.p.p., consente di esaminare la questione di prescrizione che informa la memoria difensiva da ultimo depositata.

L’eccezione è fondata, essendo effettivamente maturata la prescrizione con la data del 10 febbraio 2010. A tanto si perviene tenendo conto, quale data di consumazione dell’illecito, di quella del 6 marzo 1997, corrispondente alla dichiarazione di fallimento della società.

Ed invero, la collocazione temporale della sentenza di primo grado, pronunciata il 5 novembre 2007, rende applicabile la disciplina normativa introdotta con L. 5 dicembre 2005, n. 251, in quanto più favorevole all’imputato ( art. 2 c.p., comma 4 e L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3); pertanto il termine prescrizionale applicabile è quello di dieci anni, prorogato fino a un massimo di dodici anni e sei mesi per effetto degli atti interrativi succedutisi nel corso del procedimento: il che porta la sua naturale scadenza al 6 settembre 2009; sicchè, pur tenendosi conto delle cause di sospensione che hanno protratto il decorso del termine per altri 157 giorni, si perviene alla datazione dell’evento estintivo al giorno sopra indicato del 10 febbraio 2010.

La sentenza gravata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per la ragione anzidetta, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa ex art. 129 c.p.p., comma 2.

In proposito è opportuno annotare che la doglianza che informa il primo motivo non è dotata di tale efficacia demolitiva della sentenza impugnata, da prospettare l’innocenza dell’imputato come dato di immediata evidenza; mentre il secondo motivo s’infrange, per un verso, nel contrario principio autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con sentenza n. 19601 in data 28 febbraio 2008 e, per altro verso, con l’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, il quale precluderebbe l’accesso al giudizio incidentale di legittimità costituzionale anche qualora la questione sollevata apparisse non manifestamente infondata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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