Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-04-2012, n. 5666 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Ivrea la Boni spa proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento concernente contributi Inps per Cigs e mobilità per Euro 175.433,56 relativi al periodo dal novembre 1995 al dicembre 1996; la Società esponeva di esercitare attività di pulizia per committenti industriali e di essere stata classificata nel settore industria fino al 1995, anno in cui aveva presentato domanda per essere classificata nel settore terziario, con cessazione della nuova posizione e apertura di due nuove posizioni, sempre nel settore terziario: una per l’attività di pulizia di aziende industriali e l’altra per l’attività di pulizia di aziende non industriali; che l’Inps, accogliendo la domanda, aveva proceduto allo sdoppiamento delle posizioni, mentre a seguito di verbale ispettivo del 10 dicembre 1999, era stata nuovamente collocata, retroattivamente, nel settore industria per il periodo da novembre 1995 al 31 dicembre 1996, con conseguente obbligo di pagare la contribuzione per la mobilità ai sensi della L. n. 223 del 1991, richiesta con la cartella opposta; sosteneva l’opponente che la riclassificazione non poteva avere efficacia retroattiva, non dipendendo da sue inesatte dichiarazioni; che comunque le imprese di pulizia non erano tenute alla contribuzione di mobilità e di Cigs e che, in ogni caso, le sanzioni civili non erano dovute.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la statuizione veniva riformata dalla sentenza della Corte d’appello di Torino, che la rigettava.

La Corte adita osservava: che la Boni operava dal 1978 con inquadramento nel settore industria; che il 5 ottobre 1995 aveva chiesto all’Inps l’inquadramento nel settore terziario; che il primo dicembre 1995 aveva avanzato due distinte domande di iscrizione: una quale azienda esercente attività di pulizia presso aziende industriali ed altra quale esercente la medesima attività presso aziende non industriali e precisando, per ciascuna, di avere iniziato l’attività l’1.11.1995; che l’Inps aveva provveduto all’iscrizione nel settore terziario, con due diversi numeri di matricola. Riteneva la Corte adita che la riclassificazione nel settore terziario nel 1995 non era consentita, perchè, ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 3, dovevano restar fermi i precedenti inquadramenti, e ciò fino al primo gennaio 1997, termine del periodo transitorio della L. n. 662 del 1996, ex art. 1, comma 234. L’Istituto si era però indotto a detta duplice iscrizione sulla base della comunicazione della Boni di inizio attività dal 1.11.95, rivelatasi poi non veritiera in sede di ispezione del 1999, in cui si accertò che trattavasi di attività iniziata nel 1978, donde era corretto l’inquadramento nel settore industria. Ciò premesso la Corte soggiungeva che era ammissibile la variazione retroattiva dell’inquadramento nel settore industria, perchè questa si era resa necessaria a causa delle inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8.

La Corte disattendeva anche l’ulteriore eccezione della Società, ossia, che, anche con l’inquadramento nel settore industriale, non era tenuta al pagamento della contribuzione Cigs e mobilità L. n. 223 del 1991, ex art. 16, in quanto previsto solo per le aziende industriali manifatturiere.

La Corte infine confermava la misura delle sanzioni irrogate dall’Inps per la evasione e non già per l’omissione contributiva.

Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con quattro motivi illustrati da memoria.

Resiste l’Inps con controricorso.

Equitalia Nomos spa è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 e difetto i motivazione.

Si assume che la Corte non avrebbe tenuto conto dei seguenti elementi( tutti riportati in ricorso): la lettera del 5.10.95 di richiesta variazione inquadramento, in cui si dava atto dell’inizio di attività dal 1978; la successiva del 22.11.95, in cui si chiedevano aliquote differenziate per i lavoratori operanti presso le imprese industriali e per quelli operanti presso imprese non industriali; la lettera del 30.11.95 in cui si faceva riferimento alle intese intercorse e si trasmetteva la domanda di iscrizione dal 1.11.95 distinguendo tra i due tipi di dipendenti; la istituzione da parte dell’Inps delle due posizioni assicurative. Sostiene la Società che sarebbe quindi erronea la ritenuta esistenza di dichiarazioni ingannevoli da parte sua, tali da rendere retroattiva, L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 4, la iscrizione nel settore industria.

Con il secondo motivo, censurando la sentenza per violazione della L. n. 335 del 1995, art. 49, comma 1, lett. d) e art. 3, comma 8, si insiste nel sostenere l’inesistenza di dichiarazioni inesatte da parte di essa ricorrente, per cui la variazione di inquadramento non sarebbe retroattiva.

Con il terzo motivo, censurando la sentenza per violazione dell’art. 2195 cod. civ., L. n. 1115 del 1968, artt. 28 e 9, L. n. 464 del 1972, art. 1, L. n. 164 del 1975, artt. 1 e 12, L. n. 155 del 1981, art. 23 e L. n. 2233 del 1991, art. 16, nonchè L. n. 451 del 1994, art. 1, comma 7, si sostiene che le imprese di pulizia non rientrerebbero nel settore industria, di talchè non dovrebbero essere pagati i contributi per la Cigs. Nè quelli connessi per la mobilità.

Con il quarto mezzo, denunciando violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a) e b), ci si duole che siano state ritenute legittime le sanzioni per il caso di evasione contributiva, in luogo di quelle più lievi previste per la omissione.

Il ricorso è parzialmente fondato.

1. La causa verte esclusivamente sulle differenze contributive concernenti la Cigs e la mobilità, perchè tale è l’oggetto della cartella impugnata che la ricorrente sostiene di non dover pagare.

Non vi è dubbio, in via generale, che il contributo Cigs e mobilità sia a carico solo delle aziende industriali, ai sensi della L. 223 del 1991, mentre ne sono esentate quelle del terziario.

Nella specie occorre però operare una distinzione tra la contribuzione da versare per i dipendenti della società ricorrente addetti alle pulizie presso aziende industriali e dipendenti addetti alle pulizie presso aziende non industriali, dal momento che è pacifico che alcuni dipendenti della ricorrente sono addetti alle pulizie presso l’un tipo di imprese ed altri presso aziende non industriali.

Per i primi, anche inquadrando la attuale ricorrente nel settore terziario, in ogni caso i contributi concernenti Cigs e mobilità erano comunque obbligatoli, in forza di una legge speciale sulle imprese di pulizia. Si tratta del disposto del D.L. n. 299 del 1994, convenite in L. n. 451 del 1994, art. 1 comma 7, che recita "A decorrere dal primo gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatici dei servizi di pulizia…. Il trattamento di integrazione salariale concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza delle attività appaltate ove connessa all’attuazione, da parte dell’appaltante, di crisi aziendale o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all’applicazione del trattamento a carico della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria" (cfr. anche il decreto del Ministro del lavoro del 20 agosto 2002 "Criteri e requisiti per l’accertamento delle condizioni per l’intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia").

2. Ne consegue che, le imprese di pulizia devono pagare la contribuzione Cigs e mobilità per i propri dipendenti che sono addetti alle aziende industriali. Per questo tipo di personale infatti, vi è la possibilità che sorga il diritto alla Cigs, nel caso in cui i dipendenti dell’azienda industriale appaltante cui sono addetti, subiscano un processo di ristrutturazione, riorganizzazione ecc., che conferisca loro il diritto alla Cigs. Se dunque i dipendenti delle imprese industriali e i dipendenti delle imprese di pulizia, che a queste ultime sono addetti, sono accomunati quanto al diritto a questa misura di sostegno, sia le aziende industriali, sia le aziende di pulizia sono obbligate alla contribuzione Cigs, beninteso, queste ultime solo per quella parte dei dipendenti che lavorano presso le aziende industriali.

3. Resta il problema per la contribuzione parimenti chiesta con la cartella opposta per Cigs e mobilità dovuta per quei dipendenti dell’attuale ricorrente che sono addetti ad aziende non industriali, e in relazione a questa questione rileva sicuramente il settore di inquadramento, perchè, iscrivendo la società nel settore terziario, i contributi non sarebbero dovuti, dal momento che, come già detto, questa contribuzione è obbligatoria solo per le aziende inquadrate nell’industria.

Invero la attuale ricorrente era stata sempre inquadrata nel settore industria e nell’ottobre 1995 propose domanda di variazione, dall’industria al terziario, domanda che venne accolta dall’Inps, con accensione di due diverse posizioni assicurative.

Il provvedimento di variazione era sicuramente non conforme a legge, e di ciò si avvide l’ispettore nel corso dell’accesso del 1999 perchè, per le aziende già operanti prima della L. n. 88 del 1989, sono ultra attivi i precedenti inquadramenti, ai sensi dell’art. 49 del medesimo testo normativo, per cui avrebbe dovuto essere mantenuto l’inserimento nel settore industria.

4. Resta però da vedere se il provvedimento del 1999, di nuovo inserimento nel settore industria, emesso a seguito dell’ispezione, sia retroattivo e quindi copra la contribuzione richiesta con la cartella per il periodo novembre 1995 – dicembre 1996. Le variazioni di inquadramento effettuate dall’Inps non sono retroattive ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, salvo il caso in cui l’inquadramento precedente sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. La sentenza impugnata ha affermato che vi erano state dichiarazioni inesatte da parte della Boni, che avrebbe indicato nel 1995 l’inizio dell’attività.

In relazione a questo punto sono fondate le censure di difetto di motivazione della società nel sostenere che la Corte adita non avrebbe tenuto conto della documentazione allegata, ossia delle note trasmesse all’Inps nel 1995 e riprodotte in ricorso, in cui si indicava invece che l’azienda era stata costituita ed operava dal 1978, come peraltro risultante dal certificato della Camera di Commercio parimenti allegato, e come era facilmente evincibile dalla documentazione stessa in possesso dell’Istituto, dal momento che la Boni aveva già una posizione assicurativa nel settore industria ed era quindi da escludere che si trattasse di una nuova attività. 5. Conclusivamente, i contributi Gigs e mobilità richiesti in cartella sono sicuramente dovuti per i dipendenti addetti alle pulizie presso le imprese industriali, in forza della normativa indicata al punto 1. e quindi la opposizione al cartella per questo tipo di contribuzione va rigettata.

Invece, per i contributi dovuti per i dipendenti addetti alle pulizie presso le aziende non industriali, sussistendo il difetto di motivazione in relazione alla esistenza di dichiarazioni inesatte della società che legittimerebbero la variazione di inquadramento retroattiva, le censure vanno accolte e la sentenza va cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Resta assorbito il quarto motivo sull’ammontare delle sanzioni.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente primi tre motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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