Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-04-2012, n. 5662 Contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

CO.I.SI (Cooperativa Impianti Sicilia) convenne innanzi a Tribunale di Palermo CIPEDIL (Compagnia Italiana per la Prefabbricazione Edilizia) chiedendone la condanna al pagamento di L. 301.960.952 quale saldo corrispettivi della esecuzione di un impianto di condizionamento e centrale termica effettuato su appalto della convenuta. CIPEDIL chiese il rigetto della domanda sul rilievo che i lavori erano stati eseguiti in favore di IRSALA, della quale chiese ed ottenne la chiamata in causa sia per un proprio diretto credito sia per essere garantita nei confronti della domanda di CO.I.SI. IRSALA si costituì negando proprie obbligazioni. Il Tribunale adito, con sentenza 29.3.2002, accolse la domanda di CO.I.SI verso CIPEDIL e respinse la domanda di garanzia osservando, con riguardo alla prima, che il debito era stato riconosciuto da CIPEDIL nella lettera 6.11.1996. La sentenza venne appellata da CIPEDIL e si costituì CO.I.SI, nel mentre non svolse difese IRSALA. La Corte di Appello di Palermo con sentenza 5.2.2009 rigettò il gravame e confermò l’impugnata sentenza affermando che l’appello si fondava sulla prospettazione di aver effettuato svariati e documentati pagamenti a CO.I.SI nel corso del processo di primo grado (dall’8.5.1998 al 5.9.2001) per l’ammontare di Euro 125.240 sì che il saldo debitorio sarebbe ammontato ad Euro 31.823 e che CO.I.SI aveva ignorato come IRSALA avesse dichiarato la propria disponibilità a versare il dovuto, che in realtà emergeva come CIPEDIL in appello non negasse più l’esistenza del debito ma ne deducesse solo un minore ammontare, che dei pagamenti effettuati, e che avrebbero ridotto il debito, non emergeva alcuna traccia, tampoco valendo far capo alla dichiarazione del terzo IRSALA, che in particolare nell’appello si affermava di aver depositato copie degli assegni di pagamento ma di tali documenti non era traccia alcuna nè riscontro in indice, senza che, a far opinare diversamente, avesse rilievo richiamare le difese di CO.I.SI che, pur eccependo la tardività della produzione, negava in radice l’esistenza stessa dei pagamenti, che neanche erano desumibili argomenti probatori dalle dichiarazioni di disponibilità di IRSALA, Per la cassazione di tale sentenza CIPEDIL ha proposto ricorso l’11.5.2009, illustrato nella memoria ex art. 378 c.p.c.. Le intimate non hanno svolte difese.

Motivi della decisione

Il ricorso con unico motivo censura la violazione processuale commessa nel non aver dato corso alla invocata ricostruzione dei documenti mancanti dei quali era comprovata la presenza in atti alla luce delle contestazioni della parte avversa. In sostanza il ricorso predica la necessità della ricostruzione del singolo documento non reperito e l’illegittimità del suo rifiuto a provvedere nonostante argomenti in atti ne denunziassero la esistenza.

Il motivo è del tutto infondato perchè la Corte d’Appello ha affermato che il fascicolo di primo grado sarebbe stato già ricostruito e che in quello d’appello detta documentazione non sarebbe stata neanche riportata in indice: quindi il giudice del gravame ha affermato che non veniva in rilievo una istanza volta a ricostruire un fascicolo ma una inammissibile richiesta di "ricostruzione di un singolo documento" che si doveva constatare non essere mai stato ritualmente inserito nel fascicolo stesso.

Di qui la totale inconsistenza della censura che, neanche avvedendosi dei termini del problema ben posto dalla Corte di merito, suppone esistere un obbligo per il giudice, che non rinviene in atti la pretesa prova documentale, di procedere automaticamente aita sua "ricostruzione" – che è quanto dire alla rinnovazione della sua produzione in copia al di fuori dei termini processuali – sol perchè sarebbero in atti indizi e parziali ammissioni della "comparizione" di quel documento sulla scena del processo in forme e tempi di acquisizione che il ricorso stesso lascia imprecisati (pag. 6 primo cpv. ricorso).

E pare appena il caso di ricordare che, con riguardo alla sola istanza di ricostruzione che il codice di rito conosce, quella attinente l’intero fascicolo di parte, questa Corte ha precisato che l’istanza non deve essere sol genericamente formulata ma deve essere corredata dalla rappresentazione credibile della involontarietà dell’omesso deposito, in difetto del che il giudice deve presumere la volontarietà e quindi la imputabilità del mancato reperimento (Cass. 21733 del 2010).

Ne discende la correttezza della decisione – che si è attestata sulla evidenza della mancata produzione della documentazione almeno attraverso la sua indicazione in indice – e la evidente infondatezza del ricorso. Non è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *