Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 24-10-2011, n. 38356

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza in data 17 a-prile 2009 del locale Tribunale, appellata da T.O., che, all’esito di giudizio abbreviato, l’aveva ritenuto responsabile del delitto di false dichiarazioni sulla propria identità a pubblici ufficiali continuato ed aggravato ex art. 61 c.p., n. 11 bis, commesso dal (OMISSIS).

Il giudice di merito aveva applicato la pena di mesi 5 di reclusione per la prima falsa dichiarazione del 21 novembre 2007, aumentata di giorni 15 di reclusione per l’aggravante, di ulteriori giorni 15 per la recidiva e di un mese di reclusione per ciascuna delle altre sei violazioni ritenute in continuazione, con una pena complessiva di mesi dodici di reclusione, ridotta ad otto per il rito.

Ricorre per cassazione il prevenuto deducendo difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo considerato il giudice di merito le sue condizioni di vita.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte in quanto del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i precedenti penali dell’imputato nonchè la gravità del fatto per il numero delle false dichiarazioni, denotanti la pervicacia di volersi sottrarre all’identificazione, trattandosi di parametri considerati dall’art. 133 c.p., applicabili anche ai fini dell’art. 62-bis c.p..

E’ peraltro da rilevare che l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza in data 5 luglio 2010, n. 249, della Corte costituzionale così che la pena, determinata per tale causa in un aumento di giorni 15 di reclusione, si risolve in pena illegale, nella misura in cui è stata concretamente applicata.

Peraltro è possibile a questa Corte rideterminare la sanzione escludendo, in termini matematici, la pena illegittimamente applicata, con la conseguenza che, annullata senza rinvio la sentenza limitatamente all’applicazione dell’aggravante, la pena applicata dai giudici del merito prima della diminuzione per il rito va ridotta a mesi undici e giorni quindici di reclusione, per una pena definitiva, considerata la diminuzione per il rito, di mesi sette e giorni venti di reclusione, e rigetto nel resto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante ex art. 61 c.p., n. 11 bis che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto e ridetermina la pena in mesi sette e giorni venti di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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