Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 22-11-2011, n. 897 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato l’8 settembre 1997, le articolazioni territoriali della lega Ambiente e del World Wildlife Found impugnavano il D.A. 2 settembre 1997 dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste, nonché l’allegato A, facente parte integrante del decreto medesimo, con il quale la Regione aveva disciplinato l’esercizio del prelievo venatorio nel territorio regionale siciliano per la stagione 1997/1998.

Nel gravame erano articolare diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere: in particolare, erano contestate le disposizioni del provvedimento impugnato con le quali si anticipava – rispetto alla previsione nazionale – alla prima domenica di settembre la data di apertura della stagione venatoria per alcuni animali, si autorizzava l’uso del furetto, era consentito l’esercizio venatorio nelle zone di demanio forestale denominate "Bosco Scorace" e "Monte Sparacio", non erano puntualmente individuati i valichi montani nei quali era inibita la caccia.

2) Il giudice adito dichiarava il ricorso inammissibile, svolgendo le considerazioni che qui di seguito si riportano.

Richiamando una propria precedente sentenza del 19 ottobre 2009, n. 1633, il T.A.R. sosteneva che le articolazioni territoriali di associazioni ambientali riconosciute ai sensi dell’art. 13, L. 8 luglio 1986, n. 349, che ripetono il loro titolo legittimamente da quello conferito all’Associazione nazionale di cui fanno parte, non sono dotate di autonomia legittimazione ad agire in giudizio nemmeno per l’impugnazione di provvedimenti a efficacia territoriale circoscritta.

A tale conclusione si giunge in considerazione della circostanza che il carattere nazionale (o, comunque, ultraregionale) dell’Associazione costituisce, al contempo, presupposto del riconoscimento e limite della legittimazione speciale, che ha, pertanto, carattere ontologicamente unitario. Solo l’Associazione nazionale in quanto tale è, pertanto, da considerare titolare ex legge, in virtù delle caratteristiche fondanti il riconoscimento, della legittimazione alla causa e solo questa è giusta parte anche nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti ad effetti ambientali circoscritti.

Irrilevanti appaiono, conseguentemente, eventuali specifiche previsioni statutarie di conferimento della legittimazione processuale ai rappresentanti delle articolazioni territoriali, avendo le stesse capacità di produrre effetti solo relativamente all’Ente e senza che ciò comporti una distribuzione della titolarità della situazione legittimante.

3) L’Associazione Legambiente, Comitato regionale siciliano – Onlus ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

4) Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale appellato con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

5) L’appello è infondato.

Questo Consiglio ritiene che le argomentazione del giudice di prime cure siano condivisibili alla stregua della prevalente giurisprudenza amministrativa.

In particolare, come di recente affermato dalla Sezione sesta del Consiglio di Stato (cfr., sentenza 9 marzo 2010, n. 1403), la legittimazione "ad intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atto illegittimo", prevista dall’art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalista nazionale – destinataria del decreto di individuazione di cui all’art. 13 della legge citata – e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l’impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata.

L’articolazione regionale costituisce un soggetto a sé stante e non rientra nella sfera di previsione del citato art. 13, che assume a riferimento il "carattere nazionale" degli organismi che perseguono gli scopi di protezione ambientale e, in tali limiti, assegna, previo atto di individuazione formale, la legittimazione ad essere parte nei giudizi contemplati dal successivo art. 18, comma quinto.

Né lo speciale regime pubblicistico sulla legittimazione ad agire, che discende dall’art. 13 della legge n. 349/1986 e dal provvedimento ministeriale attuativo, può ricevere deroga dalle disposizioni dello statuto dell’associazione o per effetti di accordi fra gli associati che sono chiamati ad operare su un piano prettamente privatistico.

Siffatte norme si riflettono sull’assetto organizzatorio interno dell’ente e possono, tutt’al più, disciplinare il potere di stare in giudizio in rappresentanza della persona giuridica o associazione, ma non distribuire verso le articolazioni territoriali la posizione legittimante all’impugnativa, che resta in capo all’ente che ne è titolare in virtù di investitura legale ed eccezionale.

Le suesposte considerazioni non sono suscettibili di essere inficiate dalla decisione della Corte di giustizia Ce, Sez. II, 15 ottobre 2009, richiamata dall’appellante, atteso che essa si è preoccupata di garantire l’accesso al ricorso in materia ambientale ai singoli che "vantino un interesse sufficiente" e alle organizzazioni governative in genere, senza, peraltro, precludere agli Stati membri il potere di disciplinare la legittimazione al ricorso delle Associazioni di protezione ambientale.

6) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Le spese e gli altri oneri del giudizio sono posti a carico dll’appellante e sono liquidate a favore dell’Amministrazione appellata nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento a favore dell’Assessorato regionale appellato delle spese, competenze e onorari di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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