Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-04-2012, n. 5660 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Bologna, pronunciando in sede di giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., ha respinto l’appello proposto da M. R., in proprio e nella sua qualità di soda illimitatamente responsabile, nonchè liquidatrice, della Grifo Commerciale s.n.c. Falegnameria in genere di Villa Arrigo & Rubiconi Medusa, avverso la decisione di primo grado, che aveva a sua volta respinto l’opposizione dell’appellante alla sentenza dichiarativa del fallimento della società e del fallimento personale dei soci.

La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il primo motivo d’appello, con il quale la R. si doleva che il Tribunale non avesse considerato che la Grifo Commerciale, alla data della sentenza dichiarativa, si trovava in stato di liquidazione, mentre ha ritenuto infondato nel merito il motivo volto a far accertare l’insussistenza dello stato di insolvenza.

R.M., in proprio e nella qualità ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando vizi di motivazione della decisione impugnata, sostiene che i creditori istanti avevano occultato al Tribunale, adito per la dichiarazione di fallimento, che la Grifo Commerciale era stata posta in liquidazione e lamenta che la circostanza sia stata sostanzialmente ignorata anche dalla Corte d’Appello, la quale si è limitata a rilevare che lo stato di liquidazione non è, di per sè, di ostacolo alla pronuncia dichiarativa; assume che il giudice del merito avrebbe invece dovuto fare applicazione del principio giurisprudenziale, ripetutamente enunciato da questa Corte di legittimità, secondo il quale, quando la società è in liquidazione, la sussistenza dello stato di insolvenza va accertata esclusivamente attraverso una comparazione fra gli elementi attivi del patrimonio e le passività, e deve essere esclusa allorchè i primi siano sufficienti ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali; rileva infine che, poichè l’immobile acquisito all’attivo fallimentare è stato offerto in vendita al prezzo base d’asta di 450 milioni delle vecchie L., a fronte di un ammontare dei crediti ammessi al passivo inferiore ai 400 milioni, un’indagine correttamente indirizzata alla predetta verifica avrebbe condotto la Corte felsinea ad accogliere l’appello ed a revocare il fallimento.

Col secondo motivo, denunciando violazione L. Fall., art. 21, la R. lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto insussistente un comportamento doloso dei creditori istanti e l’abbia condannata al pagamento delle spese processuali.

Il curatore del Fallimento della Grifo Commerciale s.n.c. e le creditrici istanti Gazzotti s.p.a. (già Domus Nostra s.p.a.) ed Hoppe s.p.a. hanno resistito con separati contro ricorsi.

Hoppe s.p.a. e Gazzotti hanno proposto anche ricorso incidentale, ciascuno sorretto da un unico motivo.

La prima società, denunciando violazione degli artt. 112, 277 c.p.c. e art. 394 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, deduce che il giudice d’appello ha omesso di pronunciare sull’eccezione, da essa tempestivamente sollevata, ma comunque rilevabile d’ufficio, di inammissibilità dell’appello, siccome fondato su censure illustrate per la prima volta dalla R. in sede di giudizio di rinvio.

La seconda lamenta vizio di omessa motivazione o, in via alternativa, di omessa pronuncia della sentenza, che, nel liquidare in suo favore le spese dei due gradi di merito e del grado di legittimità, le avrebbe ingiustificatamente ridotte o non avrebbe statuito sulla domanda di liquidazione di quelle relative al primo giudizio di appello.

Tutte le parti, ad eccezione di Hoppe s.p.a., hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1) Il ricorso incidentale di Hoppe s.p.a. che, investendo una questione preliminare di rito idonea a definire il giudizio, deve essere esaminato per primo, è fondato e deve essere accolto.

Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte, e comunque ricavabile dal disposto dell’ultimo comma dell’art. 394 c.p.c., che il giudizio di rinvio ha struttura "chiusa": in tale giudizio, pertanto, non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (fra molte, Cass. nn. 29320/08, n. 13719/06).

Nella specie, l’originario atto d’appello (il cui esame è consentito a questa Corte, attesa la denuncia di un errar in procedendo) era fondato su di un unico motivo, con il quale R.M. lamentò che il Tribunale avesse ritenuto validamente notificati alla Grifo Commerciale s.n.c. i ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati dalle creditrici istanti, Hoppe s.p.a. e Gazzotti s.p.a. ed avesse conseguentemente respinto l’eccezione di nullità della sentenza dichiarativa. La prima sentenza d’appello, che, in accoglimento del motivo, revocò il fallimento, fu impugnata con ricorso per cassazione sia dalla R. (che denunciò un vizio di omessa pronuncia del provvedimento, per non aver i giudici accertato, nel merito, l’insussistenza dello stato di insolvenza) sia da tutte le parti appellate. Questa Corte, ritenuti fondati il primo motivo del ricorso principale di Gazzotti s.p.a. ed i ricorsi incidentali di Hoppe s.p.a. e del curatore del Fallimento della Grifo Commerciale s.n.c., con i quali si sosteneva la piena validità delle notifiche, e dichiarato assorbito ogni altro motivo di censura, cassò la decisione e rinviò la causa al giudice d’appello.

Alla luce del predetto iter processuale, la Corte felsinea si sarebbe dovuta limitare a rilevare, d’ufficio, che la questione di merito concernente la ricorrenza dei presupposti di cui alla L. Fall., art. 5, che non le era stata devoluta con il primo atto d’appello ed era stata inammissibilmente dedotta dalla R. per la prima volta con il ricorso per cassazione (attraverso la denuncia di un insussistente vizio di omessa pronuncia della decisione allora impugnata), non poteva formare oggetto del giudizio di rinvio ed avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame, siccome fondato esclusivamente sui nuovi motivi di merito avanzati dalla R. nell’atto di riassunzione.

Versandosi in tema di vizio procedurale rileva bile d’ufficio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 che, atteso il ricorso incidentale di Hoppe s.p.a., non risulta coperto da giudicato interno, l’inammissibilità dell’appello va dichiarata da questa Corte, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (Cass. n. 2361/010).

La pronuncia comporta l’assorbimento del ricorso principale ed, attesa la già disposta cassazione della prima sentenza d’appello, il passaggio in giudicato fra le parti della sentenza di primo grado.

Va, da ultimo, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Gazzotti s.p.a., con il quale la decisione sulle spese viene censurata sotto due diversi profili (vizio di omessa motivazione o di omessa pronuncia) fra loro incompatibili, senza che sia indicato a quale di essi debba essere prevalenza.

Inammissibile è altresì la richiesta rivolta, in subordine, dalla Gazzotti a questa Corte, di rendere l’interpretazione autentica del capo della sentenza impugnato o di provvedere alla correzione di un eventuale errore materiale, nel quale sarebbe incorso il giudice d’appello nel liquidare le spese.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale di Hoppe s.p.a., dichiara inammissibile l’appello proposto da R.M., in proprio e nella qualità di liquidatrice della Grifo Commerciale s.n.c. Falegnameria in genere di Villa Arrigo & Rubiconi Medusa e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara assorbito il ricorso principale ed inammissibile il ricorso incidentale di Gazzotti s.p.a.

Condanna R.M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuno dei tre controricorrenti, in Euro 2000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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