Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-07-2011) 24-10-2011, n. 38262

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 22.2.2011 B.E. veniva arrestato in Aprilia per il delitto di tentato omicidio in danno della suocera G. G..

In data 23.2.2011 il P.M. di Latina, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 390 c.p.p., comma 3-bis, trasmetteva al GIP del Tribunale di Latina richiesta di convalida, con l’indicazione dei capi di imputazione elevati nei confronti del B., e contestuale richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Le richieste del P.M. e i relativi atti pervenivano alla cancelleria del giudice alle ore 9,00 del 24.2,2011. Il giudice fissava l’udienza di convalida per il giorno successivo alle ore 9,00 e la cancelleria trasmetteva via fax al difensore nominato dal B. all’atto dell’arresto l’avviso della suddetta udienza.

Il difensore nominato si recava in cancelleria lo stesso giorno 24, appena ricevuto l’avviso, ma non aveva avuto modo di consultare gli atti trasmessi dal P.M..

Alle ore 9,53 del 25.2.2011 iniziava l’udienza di convalida e il difensore del B. eccepiva che non aveva avuto modo di leggere gli atti del procedimento, non avendoli rinvenuti presso la cancelleria.

Il GIP rigettava l’eccezione e procedeva alla contestazione del fatto secondo quanto descritto nell’accusa formulata dal P.M. e risultante dagli atti, indicando le fonti di prova.

Il B., dopo gli avvertimenti di legge, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Al termine dell’udienza di convalida, il GIP emetteva ordinanza disponendo la custodia cautelare in carcere del B. e dava lettura alle parti presenti dell’ordinanza.

Avverso la suddetta ordinanza del GIP ha proposto ricorso per cassazione il difensore di B.E., eccependo la violazione dei diritti della difesa per il fatto di non aver potuto consultare gli atti relativi all’arresto del B., e quindi non aver potuto esercitare adeguatamente la difesa nell’udienza di convalida dell’arresto.

Ha precisato che aveva ricevuto il giorno 24 febbraio alle ore 10,15 la comunicazione del deposito degli atti ex art. 293 c.p.p. e l’avviso che l’udienza di convalida si sarebbe svolta il giorno dopo.

Lo stesso giorno 24 si era recata in cancelleria, giungendovi pochi minuti dopo le ore 11,00, ma non aveva potuto visionare gli atti, poichè l’orario di chiusura della cancelleria è alle ore 11,00.

Ha chiesto quindi la revoca dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Latina in data 25.2.2011 nei confronti di B.E., accertata la dedotta violazione dei diritti della difesa e la nullità dell’interrogatorio del predetto reso in sede di convalida.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il difensore di B.E. doveva essere avvisato – come è avvenuto – della data e dell’ora dell’udienza di convalida, alla quale ha peraltro partecipato, ma non aveva il diritto di ricevere alcun avviso di deposito degli atti del P.M. depositati in cancelleria.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente pronunciata, stabilendo che l’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto, che sostituisce il cosiddetto interrogatorio di garanzia nel caso in cui all’esito sia applicata una misura cautelare, non deve essere preceduto dal deposito della richiesta di misura e degli atti su cui la stessa si fonda, secondo quanto disposto dall’art. 293 c.p.p., comma 3, pur quando l’applicazione della misura segua ad una richiesta scritta del P.M. (V. Sez. 2 sent. n. 24979 del 5.5.2009, Rv. 244351) e precisando che all’interrogatorio reso in sede di convalida dell’arresto o del fermo, pur quando ad esso faccia seguito, sulla base delle sole richieste scritte del pubblico ministero, l’applicazione di una misura cautelare, non è applicabile, per analogia, il disposto di cui all’art. 293 c.p.p., comma 3, (secondo cui, dopo la loro notificazione, le ordinanze cautelari sono depositate, con avviso al difensore, nella cancelleria del giudice che le ha emesse, unitamente alle richieste ed agli atti su cui esse si fondano), avuto riguardo alla diversità, per natura e finalità, del suddetto interrogatorio rispetto a quello previsto, successivamente all’esecuzione delle comuni ordinanze cautelari, dall’art. 294 cod. proc. pen., essendo il primo essenzialmente funzionale alla valutazione della legittimità dell’arresto o del fermo e solo eventualmente a quella della sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura, mentre l’altro ha la funzione precipua di consentire un contatto diretto tra il soggetto cui la misura è stata applicata ed il giudice che l’ha disposta (V. Sez. 2 sent. n. 1094 del 7.11.2006, Rv. 235613).

Nel caso di specie è infondata anche la doglianza del ricorrente di non essere stato messo in grado di esercitare nell’udienza di convalida i diritti della difesa, poichè dal verbale dell’udienza di convalida risulta che in via preliminare "il GIP ha contestato ai sensi dell’art. 65 c.p.p. il fatto secondo quanto descritto nell’accusa formulata dal P.M. e risultante dagli atti, indicando le relative fonti di prova…".

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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