Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 22-11-2011, n. 891 Impianti industriali e/o produttivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La sig.ra Gi.De. ha proposto appello contro la sentenza n. 1949 del 26 maggio 2010 con cui la Sezione staccata di Catania del T.A.R. della Sicilia, Sez. int. I, ha in parte accolto e in parte respinto le censure dedotte nel ricorso da lei proposto avverso la determinazione dei contributi per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione afferenti un progetto per l’ampliamento dell’Hotel Sicilfuel e dei servizi annessi per lo sport e il tempo libero, da realizzare nel Comune di Melilli.

2) Resiste all’appello il Comune di Melilli.

3) Con il primo motivo di appello, la ricorrente sostiene che la sentenza è errata nella parte in cui ha escluso che alle imprese turistiche spetti l’esenzione dal pagamento del costo di costruzione. A suo avviso, l’interpretazione restrittiva, data dal TAR dell’art. 4, comma 7, della legge n. 135/2001, recepito in Sicilia dall’art. 42 della legge regionale n. 2/2002 ("… fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria, così come definita dall’art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili e in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente"), contraddice la lettera e la ratio della stessa, che riferendosi ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici, "… di qualsiasi genere …", con un’espressione volutamente generica e omnicomprensiva, non consente di inferire distinzioni di sorte in via interpretativa.

In via subordinata, l’appellante rileva che il T.A.R. ha comunque omesso di pronunciarsi sull’ulteriore censura dedotta coi motivi aggiunti, concernente l’illegittimità dei criteri di calcolo approvati con delibera del Consiglio comunale n. 49 del 23 luglio 1988, che, a suo avviso, si pongono in netto e insanabile contrasto con quelli dettati dal decreto dell’Assessorato regionale per il territorio del 10 marzo 1980.

Ed invero, ai sensi della tabella A, allegata al citato decreto assessoriale, la determinazione del contributo per gli insediamenti turistico – alberghieri deve avvenire, sempre ad avviso dell’appellante, in misura percentuale differente, a seconda della tipologia di albergo presa in considerazione, nella specie pari al 2,25% del costo di costruzione.

Viceversa, la pretesa del Comune si sarebbe fondata su altra e maggiore percentuale, cosicché il contributo nel suo complesso andrebbe senz’altro ridotto e riliquidato.

Il motivo di appello è infondato in entrambe le sue articolazioni.

Quanto alla prima censura, vanno richiamate le decisioni della Sezione IV del Consiglio di Stato n. 5197 del 19 luglio 2004 e n. 4488 del 12 luglio 2010.

Invero, ai fini dell’art. 10 della L. n. 10/1977, le attività di strutture ricettive e annessi servizi e cioè le attività "turistiche" non rientrano nella categoria degli impianti a destinazione industriale; e ciò perché il legislatore del 1977 ha introdotto, ai limitati fini dell’esenzione del contributo predetto, una contrapposizione fra "costruzioni o impianti destinati ad attività artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla presentazione di servizi" (che comporta la sola "corresponsione di un contributo pari all’incidenza di opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche") e "costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali" (che comporta la "corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale").

Ora, come rettamente eccepito dalla difesa dell’Amministrazione appellata, non può ammettersi, in carenza di un’abrogazione espressa, che vi sia stata un’abrogazione implicita della normativa sul trattamento differenziato tra impianti relativi ad attività turistica e quelli a destinazione industriale, non essendovi incompatibilità tra il sistema degli artt. 7 e seguenti L. n. 10/1977 e l’art. 4, comma 4, L. n. 135/2001.

Quanto alla seconda censura, la stessa è inammissibile per genericità perché non si riesce a comprendere in che consista la difformità dei criteri di calcolo, approvati dal Consiglio, da quelli contenuti nel citato decreto assessorile.

4) Con il secondo motivo di appello, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è, altresì, errata nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto allo scomputo dagli oneri di urbanizzazione dei costi sostenuti per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione.

La ricorrente specifica che la sentenza ha omesso di considerare che il silenzio, tenuto dal Comune di Melilli sull’istanza di scomputo, che pure esiste agli atti del procedimento, si pone in violazione del principio secondo il quale "… il privato costruttore che abbia eseguito direttamente opere di urbanizzazione o si sia obbligato a farle, nella zona oggetto dell’intervento edilizio autorizzato, anche se non abbia concordato le relative modalità e le garanzie col Comune, ha diritto a che l’Amministrazione valuti l’effettiva entità e la concreta utilizzazione delle opere già realizzate o da realizzare, al fine di scomputare il costo della somma dovuta a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione. Sicché, pur non negandosi la facoltà del Comune di negare lo scomputo, il silenzio impedisce però d’intimare il pagamento sia della sorte capitale che a maggior ragione delle sanzioni.

Il motivo di appello è infondato.

L’Amministrazione nega che vi sia stato un atto di richiesta di scomputo del valore delle opere di urbanizzazione realizzate.

Di ciò deve darsi atto in carenza di una dimostrazione del suo assunto da parte dell’appellante, tanto più che, secondo un pacifico principio giurisprudenziale, in materia di scomputo degli oneri di urbanizzazione ex art. 11 L. n. 10/1977, un vero e proprio diritto allo scomputo sorge in capo al privato proponente allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione ovvero dell’impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di "accettazione" consensuale da parte della pubblica Amministrazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 21 aprile 2008, n. 1811).

5) Con il terzo motivo d’appello, la ricorrente sostiene che la sentenza è errata perché:

a) – il T.A.R., pur avendo statuito che il contributo di concessione è stato in parte illegittimamente determinato, tenendo conto anche degli spazi adibiti a sale cinematografiche e spettacoli, non è stato da ciò indotto a escludere in radice le sanzioni applicate dal Comune per il ritardato pagamento ai sensi dell’art. 50 della legge regionale n. 71/1978 (anziché escludere la maggiorazione degli interessi sulla sola quota non dovuta per le spese di urbanizzazione delle sale cinematografiche).

b) – il T.A.R. ha omesso di decidere in merito alla corretta individuazione del dies a quo per l’adempimento e, quindi, per la decorrenza delle sanzioni che il Comune ha illegittimamente fatto coincidere con la concessione edilizia del 2000, mai utilizzata e superata dalle successive concessioni.

c) – il Comune ha omesso di escutere entro i termini la garanzia fideiussoria, sicché anche sotto tale profilo l’applicazione delle sanzioni è illegittima e arbitraria; d) – le sanzioni accessorie sono, comunque, prescritte, essendo abbondantemente decorso il termine di cinque anni dalla scadenza delle rate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, applicabile quale termine di prescrizione ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 28 della legge n. 689 del 1981.

Le suesposte doglianze sono infondate.

5.1) Quanto alla censura sub a), va osservato che il T.A.R., prendendo in considerazione la censura di violazione dell’art. 20, comma 7, del D.L. n. 26/1994, ha così statuito; "la norma è chiara ed esclude tout court gli spazi destinati a sala cinematografica dalla determinazione della volumetria sulla quale sono calcolati gli oneri di concessione, indipendentemente dalla destinazione d’uso del fabbricato. Conseguentemente, la determinazione del contributo è errata nella parte in cui è stata considerata anche volumetria relativa alla sala cinematografica e, limitatamente a questa parte, non sussiste il presupposto per la legittima applicazione della sanzione per il ritardato pagamento degli oneri concessori".

Da quanto testè riferito emerge che il T.A.R. ha correttamente risposto al motivo di censura, mentre spetta all’Amministrazione procedere al ricalcolo degli interessi e delle sanzioni conseguente all’accoglimento della censura stessa.

5.2) Quanto alla questione sub b), si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la determinazione delle sanzioni è stata fatta decorrere dalla concessione edilizia, perchè è in essa che furono liquidati i contributi e, quindi, è sorto il debito per la richiedente la concessione.

5.3) Quanto alla censura sub c), la stessa è stata tardivamente dedotta per la prima volta nei motivi aggiunti, mentre avrebbe dovuto essere proposta con l’atto introduttivo del giudizio.

In ogni caso, la censura è anche infondata, perché, in materia di obbligazioni pecuniarie, il creditore è soltanto facultato ad attivare la solidale responsabilità del fideiussore, senza che possa invece ritenersi tenuto a escutere il coobbligato piuttosto che attendere, il pagamento, ancorché tardivo, salva l’esistenza di apposita clausola in tal senso.

In applicazione di tale principio si è ritenuto, ad esempio che abbia agito correttamente il Comune che, nell’applicare a una società la sanzione prevista dall’art. 3, comma 2, lett. a), L. n. 47/1985, per ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione, non ha proceduto, prima dell’applicazione delle sanzioni, alla preventiva richiesta alla banca garante, obbligatasi, con la società a pagare quando dovuto dietro semplice richiesta scritta (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4025 del 16 luglio 2007 e, nello stesso senso, Sez. IV, n. 4419 del 10 agosto 2007).

5.4) Quanto alla censura sub d), la stessa è inammissibile per le considerazioni esposte in sede di esame della censura che precede.

6) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto e la sentenza appellata confermata anche se, in parte, integrata da diversa motivazione.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo o eccezione di rito o di merito possa essere assorbito siccome ininfluente e irrilevante ai fini della decisione.

Circa le spese e gli altri oneri della presente fase di giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 18 maggio 2011, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, estensore, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 22 novembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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