Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 24-10-2011, n. 38353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Caserta in data 8.10.2008, con la quale I.G. veniva condannato alla pena di Euro 300 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt. 594 e 612 c.p., commesso in (OMISSIS) rivolgendo a M.M.L. le espressioni "Non devi accedere al giardino e non devi permetterti di fare alcun lavoro…sei malata, sei una pazza, vatti a ricoverare, non decidi nulla senza il mio permesso".

L’imputato ricorre deducendo violazione di legge in ordine alla sussistenza dei reati contestati, denunciando in particolare la mancanza, nelle espressioni oggetto dell’imputazione, della prospettazione di un male ingiusto.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.

Pur non risultando proposta fra i motivi di appello la specifica questione della valenza minacciosa delle frasi contestate, e non essendo di conseguenza ravvisabile un vizio motivazionale sul punto, dal mero esame delle espressioni riportate nell’imputazione risulta evidente l’assenza di termini qualificabili nel senso della prospettazione di conseguenze sfavorevoli per la persona offesa. La sussistenza del reato di minaccia deve pertanto essere senz’altro esclusa ai sensi dell’art. 129 c.p.p., con conseguente eliminazione dell’aumento di pena applicato in relazione a detto reato, da individuarsi nella misura di Euro 50.

Inammissibile è invece il ricorso nella parte relativa all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 594 c.p., in ordine alla quale non sono avanzate censure specifiche.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia perchè il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena di Euro 50 di multa.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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