Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 24-10-2011, n. 38352

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 15.7.2009 laddove V.E. veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 614, 582 e 612 c.p., commesso l'(OMISSIS) rompendo il cancello del giardino pertinente all’abitazione di R. L.F. e V.M. in (OMISSIS), introducendosi nello stesso, colpendo il R. e la V. con pugni e calci, cagionando al R. lesioni personali all’orecchio ed all’occhio con indebolimento permanente dell’organo della vista ed alla V. ferita lacerocontusa al cuoio capelluto e rivolgendo al R. le frasi "se non la smetti di rompere le palle a mia madre ti faccio un culo così ..a te e a quella puttana di tua moglie", parzialmente riformandosi la predetta sentenza sulla rideterminazione dei danni liquidati in favore delle parti civili e sulla loro provvisoria esecutività. 2. L’imputato ricorre deducendo:

2.1. violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla configurabilità del reato di violazione di domicilio in mancanza di un espresso dissenso della parte offesa, risultando anzi che il R. aveva invitato l’imputato ad avvicinarsi, e dovendosi peraltro escludere la natura pertinenziale del luogo, costituito da un campo di proprietà del R.;

2.2. illogicità della motivazione sulla natura delle lesioni subite dal R. laddove le stesse venivano ritenute compatibili con le attività svolte successivamente dalla parte offesa e con gli interventi subiti dallo stesso;

2.3. illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di minaccia;

2.4. violazione di legge ed illogicità della motivazione sull’esclusione della scriminante della legittima difesa o dell’attenuante della provocazione nell’aver il R. scagliato una bottiglia contro il R. e colpito questi con calci, lamentando che siano state ingiustificamente disattese le dichiarazioni della teste V.L. sul punto.

3. Il difensore delle costituite parti civili ha presentato a questa Corte memoria nella quale, oltre a confutare le argomentazioni del ricorrente, lamenta violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla mancata subordinazione al risarcimento dei danni della sospensione condizionale della pena concessa all’imputato.

Memoria è stata depositata anche dal ricorrente a sostegno del gravame, con la quale si rileva fra l’altro l’inammissibilità delle doglianze delle parti civili.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla configurabilità del reato di violazione di domicilio è inammissibile. Il ricorrente si limita infatti per un verso a riproporre doglianze già contenute nei motivi di appello in ordine all’ipotesi dell’aver il R. invitato provocatoriamente l’imputato ad entrare nella sua proprietà, la cui attendibilità veniva esaurientemente valutata in senso negativo dalla Corte territoriale; e per altro a sollevare una non consentita doglianza di omessa motivazione in ordine alla natura pertinenziale del terreno a cui il V. accedeva, questione che non risulta proposta con i motivi di appello.

2. Inammissibile è altresì il motivo di ricorso relativo alla natura delle lesioni subite dal R., in ordine alla quale pure il ricorrente reitera rilievi già costituenti oggetto dei motivi di appello sull’incompatibilità con le contestate conseguenze lesive di attività successivamente svolte dal R., incompatibilità esclusa dalla Corte territoriale, anche in base agli esiti della consulenza tecnica, con argomenti ai quali il ricorso non oppone censure specifiche.

3. Assolutamente generico e pertanto inammissibile è ancora il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di minaccia, in ordine al quale il ricorrente si limita a riportare il relativo brano della sentenza impugnata, che evidenziava la coerenza e la credibilità delle dichiarazioni delle parti offese, denunciandone l’illogicità e l’incomprensibilità senza ulteriori specificazioni.

4. Inammissibile è infine il motivo di ricorso relativo all’esclusione della scriminante della legittima difesa o dell’attenuante della provocazione. All’articolata argomentazione della sentenza impugnata in merito all’implausibilità della tesi difensiva del lancio di una bottiglia da parte del R. nei confronti dell’imputato, sostenuta da documentazione fotografica sulla posizione statica dell’oggetto, all’inattendibilità della deposizione della teste V.L. sul punto ed all’irrilevanza di una precedente lite fra il R. e la madre del V., il ricorrente ripropone invero genericamente considerazioni sulla deposizione testimoniale disattesa e sulla valenza dell’episodio pregresso.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

La questione posta dalle parti civili in ordine alla mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni è inammissibile in quanto proposta tardivamente e con riferimento ad un tema rispetto al quale la parte civile non è comunque legittimata all’impugnazione, avendo lo stesso ad oggetto non il danno civilistico, ma il danno criminale afferente l’interesse offeso dal reato (Sez. 6, n.43188 del 22.9.2004, imp. Riti, Rv.230506).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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