Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 22-11-2011, n. 888 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con sentenza n. 288/2007 del 15 febbraio 2007, la sezione I della sezione staccata di Catania, del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, riuniti i ricorsi nn. 1743/03 R.G. e 1744/03, proposti, rispettivamente dall’avv. Pi.Am. e dall’ing. Se.Ma.Am., entrambi i ricorsi volti a conseguire il risarcimento dei danni (determinati dalla realizzazione di opera pubblica su aree di loro proprietà a seguito di requisizione d’urgenza pubblica, non seguita da decreto definitivo di esproprio) ed espressamente dichiarata l’appartenenza della controversia alla propria giurisdizione, li accoglieva, per l’effetto condannando il Comune di Augusta al risarcimento dei danni, da liquidarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs. n. 80/98, nel rispetto dei criteri indicati nella motivazione della sentenza.

2) – Il Comune di Augusta proponeva appello contro la summenzionata sentenza, denunciandone l’erroneità:

a) – per l’omessa declaratoria della irricevibilità dei ricorsi tardivamente depositati oltre il termine di trenta giorni (primo motivo) e dell’inammissibilità dell’azione risarcitoria proposta prima che fosse annullata l’ordinanza di requisizione (secondo motivo);

b) – per non avere dichiarato inammissibile l’azione risarcitoria, proposta mentre era ancora in corso il giudizio avverso la requisizione delle aree effettuata dal Sindaco del Comune di Augusta con ordinanza n. 104 del 22 aprile 1998, annullata soltanto con decisione di questo Consiglio di giustizia n. 92/2007 del 2 marzo 2007, e per avere considerato sussistente una responsabilità correlata a un provvedimento del quale non era stata ancora definitivamente accertata l’illegittimità, travisando i fatti col ritenere che si vertesse in tema di occupazione non seguita da decreto di espropriazione (II motivo);

c) – per avere acquisito, ai fini della liquidazione del danno, i criteri indicati in una perizia di parte mai comunicata e resa nota al Comune di Augusta, indicante valori sproporzionati, non rispondenti all’effettivo valore del bene utilizzato per l’esecuzione dell’opera, né all’effettivo danno risarcibile, oltretutto gravando indebitamente il Comune del vessatorio procedimento ex art. 35, comma II, del decreto n. 80 del 1998 in totale assenza dei presupposti e della dimostrazione del danno effettivamente patito (III motivo).

3) – Con sentenza n. 1238 del 5 ottobre 2010, questo Consiglio, respingeva i primi due motivi di appello, mentre, in relazione al terzo motivo, assegnava al Dirigente responsabile dell’Ufficio tecnico estimativo dell’Ufficio provinciale del territorio di Siracusa, con facoltà di delega a un funzionario di sua fiducia, l’incarico di effettuare una verificazione sulla base dei seguenti criteri:

"esprima il proprio parere tecnico sulla perizia di parte depositata nel primo grado del giudizio, evidenziando congruità e incongruità, nonché, in funzione peritale, autonomamente accerti e indichi, consistenza e parametri di riferimento monetario a metro quadro delle aree irreversibilmente occupate dall’opera pubblica con riferimento dalla data del 23 aprile 2001 (di scadenza del triennio indicato nel provvedimento di requisizione del Comune di Augusta – ordinanza n. 194 del 22 aprile 1998 a sua volta) nonché, se precedente, anche alla diversa data alla quale l’opera ultima è stata consegnata dall’Ente, completa di certificazione di collaudo, con la precisazione che verificazione e perizia estimativa dovranno avere riguardo al valore venale delle aree occupate, in relazione non soltanto alla loro destinazione urbanistica, ma anche alla specifica destinazione per la quale sono state al tempo rilasciate in occasione della concessione edilizia n. 229/1985 (comprendente rilascio di mq. 62,86 per l’immobile con destinazione commerciale e mq. 28/79) e al deprezzamento provocato, per perdita di utilità, dalla parziale espropriazione di aree destinate a loro servizio (in particolare: parcheggio privato), dagli immobili, di proprietà dei ricorrenti, del quali le aree medesime costituiscono pertinenza, opportunamente in rapporto al valore pro quota delle unità immobiliari ove si tratti di unità condominiali di unico complesso;".

4) – Con nota del 19 ottobre 2010, il Direttore dell’Ufficio provinciale di Siracusa dell’Agenzia del territorio delegava l’ing. An.Va. a effettuare gli accertamenti tecnici richiesti da questo Consiglio nella sentenza n. 1238 del 2010.

5) – Il summenzionato C.T.U. ha compiuto la verificazione e gli accertamenti a lui demandati, come risulta dalla relazione depositata in data 2 marzo 2011.

In essa il C.T.U. ha conclusivamente espresso il parere che, con riferimento all’aprile 2001, il deprezzamento provocato per ogni singola unità immobiliare, per perdita di utilità, dalla parziale espropriazione di aree destinate al loro servizio, in particolare parcheggio privato sia il seguente:

a) – per l’appartamento al piano secondo di via F. De Roberto I trav. 21, foglio 54, particella n. 653 sub 17: 201.608 Euro 183.280 Euro = 18.328 Euro ;

b) – per il locale commerciale al piano secondo di via F. De Roberto 109, foglio 54, particella 598, subalterno 3: 438.944 Euro 399.040 Euro = Euro 39.904;

c) – per il locale commerciale al piano secondo di via F. De Roberto 109, foglio 54, particella 598, subalterno 2: 438.944 Euro 399.040 Euro = Euro 39.904.

Il C.T.U. ha, altresì, espresso il parere che il valore delle aree espropriate per gli immobili di proprietà degli appellati sia di Euro 4.924 per Se.Ma.Am. e di Euro 3.378 per Pi.Am.

6) – Questo Consiglio reputa congrui gli accertamenti e le stime compiute dal C.T.U. e dispone, conseguentemente che il risarcimento del danno sia liquidato sulla base dei valori indicati dallo stesso C.T.U., con rivalutazione monetaria e interessi;

Infatti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, condiviso da questo Consiglio (cfr. sentenza 7 ottobre 2008, n. 842), a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale degli atti espropriativi o, comunque, della declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione appropriativa, deve essere prevista la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori sulle somme dovute per ciascun anno di occupazione e, in base ai generali principi sulla liquidazione dell’obbligazione risarcitoria, alle somme dovute a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione illegittima, vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate.

7) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, richiamata la precedente sentenza di questo Consiglio n. 1238 del 2010, l’appello del Comune di Augusta va accolto nei sensi e limiti sopra indicati e, in tali sensi e limiti, va accolto, il ricorso proposto in primo grado dagli appellati.

Le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio, quantificate dal consulente in Euro 8.366,57, vanno determinate in Euro 6.000 (euro seimila), tenuto conto della sovrapponibilità dei giudizi di stima relativi ai locali commerciali (primo e secondo piano) e della relativa area a parcheggio. Dette spese sono poste a carico degli appellati, i quali hanno presentato, come rilevato nella ripetuta sentenza n. 1238 del 2010, una perizia non sostenuta da puntuale e adeguata verificazione oggettiva, si da rendere necessaria la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Circa le spese e gli altri oneri processuali del doppio grado di giudizio, si ravvisano giusti motivi, tenuto conto dell’esito complessivo della lite, per compensarli interamente tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, richiamata la sentenza n. 1238 del 5 ottobre 2010, accoglie, nei sensi e limiti indicati in motivazione, l’appello proposto dal Comune di Augusta e, per l’effetto, previo annullamento della sentenza appellata, accoglie, nei sensi e limiti sopra indicati, il ricorso proposto dagli appellati e condanna il Comune di Augusta al pagamento in loro favore delle somme risultanti dai criteri e parametri di riferimento monetari contenuti nella perizia del consulente tecnico di ufficio, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data della scadenza del periodo di occupazione legittima e sino alla data del soddisfo.

Liquida in Euro 6.000 (euro seimila) le spese della consulenza tecnica di ufficio, ponendole a carico degli appellati.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *