Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2011) 24-10-2011, n. 38350

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia in data 12.11.2007, con la quale A.L. veniva condannato alla pena di Euro 500 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per il reato continuato di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen., commesso in (OMISSIS) rivolgendo a D.V.M. le espressioni "tu devi fare tutto quello che dico io altrimenti ti faccio passare i guai … nessuno si può mettere contro A., nemmeno un infame e bastardo come te" e a C.P. le espressioni "sei un infame e un politico corrotto sia tu che D. V., farò fare a tutti e due una brutta fine … nessuno si può mettere contro A.".

L’imputato ricorre deducendo violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione di cui all’art. 599 cod. proc. pen., osservando che l’episodio contestato si inseriva nel clima di tensione creato da numerose denunce reciproche fra l’ A. e il D.V..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il tema della configurabilità dell’esimente della provocazione, oltre ad essere prospettato dal ricorrente in termini vaghi e comunque non coinvolgenti la posizione del C., non costituiva infatti oggetto dei motivi di appello affrontati dalla sentenza impugnata, i quali vertevano unicamente sulla sussistenza della condotta minacciosa e sul diverso profilo dell’invocata reciprocità delle offese; nessuna carenza motivazionale può pertanto essere ravvisata sul punto.

Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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