Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-04-2012, n. 5651

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 6 febbraio 2008 V.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Bologna emesso all’udienza del 30 novembre 2007 (comunicato il 12 dicembre successivo) con il quale è stato dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Forlì del maggio 2007 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essa contratto con G.M. ed il regolamento dei correlati rapporti economici tra le parti e nei riguardi dei figli. La Corte di merito, rilevato che alla prima udienza nessuno è comparso, ha ritenuto che la mancata comparizione della appellante; costituita in giudizio, legittimi il convincimento che la stessa non intenda coltivare il gravame, che pertanto ha dichiarato improcedibile.

Al ricorso della V. l’intimato non ha opposto difese.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, il ricorso deve ritenersi ammissibile a norma dell’art. 111 Cost., atteso che, da un lato, le impugnazioni avverso le sentenze di divorzio – da svolgersi, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15, nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio di cui all’art. 737 c.p.c., e segg. – attengono alla lesione di diritti soggettivi, dall’altro la dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione presenta i caratteri della decisorietà e definitività. 2. Il ricorso si basa su due motivi.

Con il primo, si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 348 c.p.c., L. n. 898 del 1970, art. 4, artt. 737, 738 e 739 c.p.c.) in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 348 c.p.c. – cui non osta la specialità del rito camerale in materia di divorzio, rinviare la causa ad una prossima udienza dandone comunicazione alle parti (costituite entrambe), o in alternativa decidere il ricorso sulla base degli atti. Con il secondo motivo, la violazione delle medesime norme di diritto suindicate è prospettata sotto l’ulteriore profilo secondo cui la Corte d’appello ha illegittimamente fatto discendere da una valutazione di merito -quella in ordine alla mancanza di interesse dell’appellante a coltivare il ricorso- una sanzione di rito quale quella della improcedibilità, peraltro applicabile solo in determinati casi tassativamente previsti.

3. Il ricorso è fondato. Gli effetti della mancata comparizione delle parti all’udienza fissata non sono in alcun modo regolati dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio dettata dall’art. 737 c.p.c., e segg., ma ciò non consente di applicare in tali procedimenti una causa di improcedibilità non prevista dalla legge, connettendola alla mancata comparizione della parte che ha proposto l’impugnazione, la quale in tal modo viene ad essere gravata di un onere processuale più rigoroso di quello previsto a carico dell’appellante nel processo ordinario di cognizione, in cui detta sanzione deriva, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., solo dalla omessa costituzione nei termini o dalla mancata comparizione non solo alla prima udienza, ma anche a quella cui la causa deve essere rinviata dandone comunicazione alle parti costituite. In tal senso si pone l’orientamento consolidato di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità, espresso in relazione ad analoghi casi di procedimenti speciali nei quali la legge nulla prevede in ordine alla ipotesi in questione (cfr. ex multis Cass. n. 16884/02; n. 27080/05;

n. 18043/10; n. 16821/10; n. 5238/11). Ritiene il Collegio che, in tema di impugnazioni avverso la sentenza di divorzio, alla mancanza di una norma speciale debba porsi rimedio facendo riferimento alle norme generali, sopra ricordate, dell’art. 348 c.p.c., cui non osta l’esigenza di celerità sottesa alla previsione del rito camerale (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 5839/1993; Sez. L n. 5238/11), esigenza che d’altra parte non consente – stante la diversità di struttura e di caratteristiche – di parificare il processo di secondo grado in esame a quello di cassazione, nel quale la mancata comparizione non comporta il rinvio della causa ad una nuova udienza.

4. Il provvedimento è pertanto cassato, e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che si uniformerà a quanto qui statuito, regolando anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di cassazione.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, che, in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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