Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 22-11-2011, n. 885 Impiegati degli enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è rivolto contro la decisione n. 2265/2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, che, accogliendo il ricorso dell’interessato, ha riconosciuto il diritto dello stesso – ex dipendente statale transitato nei ruoli regionali, con decorrenza 1.8.1991 – all’applicazione del trattamento contributivo regionale, in quanto rientrante nell’ambito della deroga di cui all’art. 10 L. n. 21/1986 e perciò sottoposto alle disposizioni dell’art. 2 L. n. 2/1962.

Ha ritenuto invero il giudice, aderendo ad un proprio precedente indirizzo (TAR Catania, n. 683/2005) e nonostante il diverso avviso espresso da questo Consiglio (CGA, parere n. 404/1994), che la normativa succedutasi e alla quale deve farsi riferimento conduce a ritenere che "la posizione del ricorrente, transitato nei ruoli regionali nel 1991, e quindi successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 21/86, rientra nella previsione del comma 2 dell’art. 10 della richiamata L. reg. n. 21/86 in base al quale a coloro che come il ricorrente, siano stati inquadrati nel ruolo regionale transitorio di cui al titolo I della L. reg. n. 53/85, continuano ad applicarsi le disposizioni della L. reg. n. 2/1962, come per i dipendenti regionali prima dell’11/5/1986". E ciò perché la norma di cui si invoca l’applicazione (comma 2, appunto, dell’art. 10 della richiamata L. reg. n. 21/86) "specifica che continuano ad applicarsi le disposizioni della L. reg. n. 2/1962 e successive modifiche ed integrazioni anche al personale contemplato nelle leggi regionali n. 39/1985 e n. 53/1985 che verrà immesso nei ruoli regionali".

Ritiene invece parte appellante che la esegesi normativa proposta vada disattesa e chiede in conseguenza la riforma della decisione impugnata e la conseguente riaffermazione della legittimità del provvedimento di assoggettamento dell’interessato alla contribuzione previdenziale ai sensi della legge n. 335/1995.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Le norme da considerare sono i commi 1 e 2 dell’art. 10 della L. n. 21/1986 e l’art. 58 comma 1 della L. n. 25/1993.

Con la prima legge fu disciplinato il mutamento di indirizzi della legislazione regionale in materia di normativa di quiescenza e previdenziale del personale regionale.

Nel primo comma dell’art. 10 ricordato, si afferma, in particolare, la generale sottoposizione del personale regionale alle norme relative agli impiegati civili dello Stato, quanto a trattamento di quiescenza e prestazioni previdenziali.

Nel secondo successivo comma si afferma anche, tuttavia, in deroga alla precedente previsione del primo comma, che manterranno invece il trattamento regionale di quiescenza e previdenziale già vigente (quello dunque di cui alla L. n. 2/1962): a) il personale regionale in servizio o già in quiescenza (alla data di entrata in vigore della legge, dunque: 11 maggio 1986); b) il personale regionale contemplato nelle LL.RR. 39/1985 (relativa all’inserimento dei giovani nella pubblica amministrazione) e 53/1985 (costitutiva di un ruolo speciale transitorio del personale ex comandato o trasferito, che verrà immesso nei ruoli regionali).

Con la L. n. 25 del 1993 fu previsto poi, all’art. 58 comma 1, un nuovo inquadramento (di personale anch’esso transitato nei ruoli regionali, come nel caso del ricorrente, transitato appunto dai ruoli statali in quelli regionali con decorrenza dal 1.8.1991) nel ruolo speciale transitorio del personale a suo tempo istituito dalla legge 53/1985.

Il problema diviene allora chiarire se anche al personale inquadrato nel ruolo transitorio in forza della legge n. 25/1993 si applichi la deroga stabilita con il secondo comma dell’art. 10 della legge n. 21/1986.

Ha osservato, al riguardo, questo Consiglio (parere 404/1994) che tale estensione non sia sostenuta né dal tenore letterale delle disposizioni in questione, né dalla ratio che le sorregge. E non sussistono ragioni perché questo Collegio debba rivedere tale indirizzo.

Sotto il primo profilo, va osservato come, pur essendovi nella legge n. 25/1993 disposizioni speciali rivolte ad estendere al personale che essa considera norme previste in disposizioni precedenti, manca tuttavia qualunque richiamo a quelle contenute nella legge n. 21/1986. Esse si limitano a considerare infatti soltanto il comma 4 dell’art. 11 e gli artt. 23 e 24 della L. n. 11/1988. Manca dunque qualunque volontà normativa di estendere quell’antica disposizione ai nuovi transitati.

Sotto il secondo profilo, deve escludersi la possibilità di una estensione ai nuovi transitati del disposto del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 21/1986 per ragioni legate alla ratio della disposizione. Mentre infatti coloro ai quali essa era destinata erano nel 1986 soggetti che potevano avere legittimamente fatto affidamento sul regime giuridico previgente (in quanto già dipendenti regionali alla data di introduzione del nuovo regime o in quanto almeno destinati a divenirlo per effetto di procedure di trasferimento già programmate), i soggetti che sono pervenuti (come l’attuale appellante) nei ruoli regionali per effetto di provvedimenti concepiti ed attuati dopo la intervenuta modificazione di regime non possono invocare alcun affidamento in proposito. Quando essi hanno maturato la loro determinazione a transitare nei ruoli regionali, la hanno maturata nella consapevolezza della esistenza del diverso regime introdotto dalla legge del 1986.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello.

Condanna l’appellato alle spese del giudizio, che liquida per il doppio grado in Euro 5.000,00 (cinquemila/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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