Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 22-11-2011, n. 882

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

L’appello è proposto contro la sentenza del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania n. 1014/2010, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal signor Fr.Mo. per l’annullamento del provvedimento dirigenziale dell’1 dicembre 2009 prot. 88369, con cui l’Assessorato regionale al territorio ed ambiente, servizio IX – Demanio marittimo, ha rigettato la richiesta del ricorrente di rilascio di concessione demaniale.

Il Giudice, adottando sentenza "succintamente motivata", ha ritenuto manifestamente fondata la doglianza del ricorrente, che lamentava il mancato accoglimento della sua richiesta di rinnovo di una concessione demaniale marittima (relativa ad una baracca in muratura leggera adibita a deposito attrezzatura da pesca). Il Giudice ha ritenuto tale diniego illegittimo per la mancata applicazione, senza alcuna motivazione, dell’art. 3 della L. n. 10/2007. Ciò avendo osservato: a) che il ricorrente aveva chiesto il subingresso nella CDM n. 32/2003 con scadenza 31.12.2006;

b) che la Capitaneria di Porto di Messina, con nota del 28.8.2009, sulla scorta del parere favorevole dell’Assessorato (di cui alla nota del 3.7.2009) al rinnovo per 6 anni, aveva indicato al ricorrente gli importi occorrenti ad ottenere il titolo in questione; c) che poi, con successivo provvedimento dell’Assessorato regionale dell’1 dicembre 2009 prot. 88369, era stato però negato tale rinnovo sulla scorta della considerazione per cui gli usi privatistici delle aree demaniali non sarebbero annoverati fra le cause di rinnovo di cui all’art. 1 L. n. 15/2005, come integrato dall’art. 3 L. n. 10/2007.

Secondo la valutazione compiuta dal Giudice, la L. 19 aprile 2007 n. 10, avendo stabilito all’art. 3, che le concessioni demaniali marittime quadriennali in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della legge sono alla scadenza rinnovate per anni sei, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 42 del Codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni, ha voluto che, nel caso in oggetto, si debbano considerare non operanti le condizioni di destinazione di cui al primo comma, "atteso che tali destinazioni risultano imprescindibili soltanto in sede di primo rilascio della concessione demaniale". Avendo pertanto il ricorrente chiesto il rinnovo e la voltura tempestivamente – provvedendo a completare la pratica, per quanto in suo potere – ed essendo la legge regionale in oggetto entrata in vigore prima della scadenza della concessione in corso, quest’ultima doveva considerarsi a tale data in corso di validità, e, quindi, soggetta al rinnovo esennale previsto. Contro tale decisione propone appello l’Assessorato territorio e ambiente della Regione siciliana – Capitaneria di porto di Catania, chiedendone l’annullamento.

Deduce l’appellante che nella fattispecie si trattava di sub ingresso e non di rinnovo della concessione e che, comunque, deve ritenersi erronea l’interpretazione normativa adottata dal Giudice di prime cure.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

La disciplina di cui alla L.R. n. 15/2005 (come integrata dalle LL.RR. 10/2007 e 13/2007) prevede la possibilità di ottenere concessione all’uso di beni demaniali per una serie di finalità tassativamente indicate (e ferma restando in ogni caso la valutazione in concreto, rimessa all’Amministrazione, della compatibilità con l’interesse pubblico della singola istanza di concessione).

Tra queste finalità manca quella degli usi privatistici e abitativi. Fatto per altro tanto più rilevante, se si considera che una fattispecie affine originariamente prevista dal legislatore (lett. e) comma 1 dell’art. 1, nel testo di cui alla delibera legislativa approvata nella seduta del 9 novembre 2005) era poi stata soppressa dal testo per la intervenuta impugnazione della stessa da parte del Commissario dello Stato, non opposta dal Presidente della Regione.

Il rinnovo della concessione in vita non avrebbe dunque potuto essere assentito non solo in favore di un subentrante (come nella specie), ma nemmeno nei confronti dello stesso concessionario originario, ancorché richiesto in tempi compatibili con la previsione transitoria di cui all’art. 3 della L. n. 10/2007. Esso era infatti divenuto incompatibile con i mutamenti legislativi intervenuti e carente dunque dei presupposti sostanziali necessari (per l’evidente prioritario rilievo della mutata – e più rigorosa valutazione – dell’interesse pubblico che sta a fondamento della normativa in oggetto: CGA n. 548/09).

Per le premesse, l’appello va accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Sussistono tuttavia ragioni per ritenere compensabili le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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