Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
A R.A., sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo (anche) di rientrare nella propria abitazione non oltre le ore 21,00, sono state contestate due violazioni del suddetto obbligo: una commessa il (OMISSIS), in quanto gli agenti preposti al controllo non l’avevano trovato in casa alle ore 3,10, e l’altra commessa il (OMISSIS) perchè, in occasione di un analogo controllo, non era stato trovato in casa alle ore 22,00.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza in data 26.4.2007, condannava il predetto, al quale era stata contestata la contravvenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1 con la recidiva reiterata e infraquinquennale, alla pena complessiva di mesi sette di arresto (mesi tre di arresto per ciascuna delle violazioni, con aumento di un mese per la recidiva).
La Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – con sentenza in data 22.9.2009 confermava la suddetta sentenza del Tribunale di Taranto, rilevando che l’imputato neppure in corso di giudizio aveva giustificato la ragione per la quale non era stato trovato in casa nelle occasioni sopra indicate.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, sostenendo che l’imputato non era potuto rientrare nella sua abitazione causa un non precisato stato di necessità.
Ha lamentato anche che all’imputato non fossero state riconosciute le attenuanti generiche, chiedendo comunque un ridimensionamento della pena per adeguare la stessa alle circostanze e modalità del fatto contestato.
Motivi della decisione
Il motivo di ricorso con il quale si contesta l’affermazione della responsabilità dell’imputato è chiaramente infondato, perchè del tutto generico.
Deve essere invece accolto il motivo riguardante la determinazione della pena, perchè all’imputato è stata contestata la recidiva, aggravante ritenuta sussistente dal Tribunale che, in ragione della medesima, ha calcolato la pena.
L’art. 99 c.p. prevede un aggravamento della pena per la recidiva solo in materia di delitti, mentre nel caso de quo all’imputato è stato contestato un reato contravvenzionale.
La sentenza, quindi, deve essere annullata, ma non deve procedersi al rinvio per una nuova determinazione della pena poichè, nel frattempo, il reato si è prescritto (dopo quattro anni e sei mesi dalla data di commissione del reato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
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