T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 795 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso spedito per la notifica in data 1 settembre 2011 e depositato il successivo 11 ottobre, la Coloplast S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, ha invocato l’intervento di questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito del decreto ingiuntivo R.G.6205/2010, n. 3146/10 emesso il 20.04.2010 – 29.04.2010 dal Tribunale Ordinario di Bologna, notificato in data 31.05.2010 e non opposto;

L’Azienda Ospedaliera intimata non si è costituita in giuduzio.

Alla camera di consiglio del 17 novembre 2011, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.

Il Occorre preliminarmente osservare che il Collegio ha indicato in udienza – dandone atto a verbale a norma dell’art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 104 del 2010 – la questione della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito.

Il ricorso è da dichiarare irricevibile.

Invero, l’art. 87, comma 3, del D.Lgs. n. 104 del 2010 (Codice Processo Amministrativo) prevede che (anche) nei giudizi di ottemperanza "tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti". Orbene, poiché tra i termini espressamente esclusi non figura quello inerente al deposito del ricorso, il termine per l’assolvimento di tale indefettibile adempimento propedeutico all’instaurazione del giudizio deve avvenire entro 15 giorni dalla materiale notifica del ricorso, che nel caso di specie risulta essere avvenuta in data 5 settembre 2011 (v. documentazione allegata al ricorso). Poiché il ricorso in esame è stato depositato soltanto in data 11 ottobre 2011, pur tenuto conto della sospensione feriale, deve essere considerato tardivamente proposto per superamento del prescritto termine di quindici giorni sopra indicato.

In conclusione, il ricorso in esame va dichiarato irricevibile per tardività conseguente al superamento del termine perentorio di deposito del ricorso.

Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1124/2011, come in epigrafe proposto da Coloplast S.p.A., lo dichiara irricevibile, come da motivazione.

Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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