T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 9155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 21.4.2011, il ricorrente chiede che venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, Sez. II^, n.2715/2011 del 23.3.2011, pubblicata il 28.3.2011.

Con essa il T.A.R. del Lazio, Sez.II^, ha annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva escluso il ricorrente dal concorso (per il reclutamento di 952 allievi finanzieri della Guardia di Finanza) indetto con bando pubblicato in GURI n.48, 4^ Serie Speciale, del 18.6.2010, avendolo erroneamente ritenuto inidoneo perché affetto da "discromatia".

La predetta sentenza è stata ritualmente notificata al Ministero delle Finanze presso l’Avvocatura Generale dello Stato (in data 31.3.2011), nonché al Comando Generale della Guardia di Finanza (in data 1.4.2011) ed al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza (1.4.2011) ed è passata in giudicato, come attestato da apposita certificazione della Segreteria del C.G.A., prodotta in atti.

Non ostante il ricorrente abbia notificato la sentenza in questione, ai fini di ottenerne l’esecuzione, l’Amministrazione è rimasta inerte, omettendo di avviare gli atti consequenziali, volti al reclutamento dell’interessato.

Quest’ultimo si è pertanto visto costretto ad adìre questo TAR chiedendo che la sentenza venga fata eseguire giudizialmente.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione si è opposta all’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 21.10.1999 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione versata in atti (e, nella specie, dalla certificazione rilasciata dal competente Ufficio ricezione ricorsi presso il Consiglio di Stato) risulta che la sentenza della quale la ricorrente chiede l’esecuzione, è passata in giudicato.

Essa è stata regolarmente notificata all’Amministrazione in data 31.3.2011, al fine di ottenerne l’esecuzione.

Dalla sentenza in questione sorge l’obbligo dell’Amministrazione di dare ulteriore corso all’iter dell a procedura di arruolamento del ricorrente, il quale ha infatti superato tutte le prove del concorso.

Ma l’Amministrazione è rimasta inerte, omettendo di adottare gli atti strumentali.

Non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. II^, n.2715/2011 del 23.3.2011, pubblicata il 28.3.2011, assegnando all’uopo il termine di sessanta giorni per provvedere in conformità.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione inottemperante al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive Euro.2.000.000.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II^, accoglie il ricorso in epigrafe; e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione, entro sessanta giorni, alla sentenza indicata in epigrafe.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali liquidandole in complessive Euro.2.000.000..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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