Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-04-2011, n. 8234 Procedimento esecutivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 2 luglio 2001, l’avv. M. A. chiedeva al Giudice di pace di Sassari ingiunzione di pagamento, a carico della CISL e FISASCAT, della somma di L. 3.222.000 a titolo di spese liquidate al termine di procedura esecutiva, tra F.A. e la società "Vigile s.r.l.", dal Giudice dell’esecuzione con provvedimento del 30 maggio 2001. Il Giudice di pace adito emetteva il richiesto decreto ingiuntivo.

Proponevano opposizione la CISL e FISASCAT. Il Giudice di Pace di Sassari, con sentenza del 2003, condannava le opponenti al pagamento delle spese in questione, pari ad Euro 1.600,56.

Avverso tale sentenza proponevano appello le organizzazioni sindacali, contestando la legittimità e ritualità dell’originaria condanna alle spese nei loro confronti ed evidenziando che parti del processo esecutivo erano solo la F. e la "Vigile s.r.l.".

Con sentenza del 2 dicembre 2005, il Tribunale di Sassari dichiarava improcedibile l’appello, per il mancato tempestivo deposito del fascicolo di parte, con particolare riguardo all’omesso deposito della procura alle liti.

Propongono ricorso per Cassazione le menzionate organizzazioni sindacali affidato a due motivi, poi illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il M..

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, deducendo che era pacifico che al momento dell’iscrizione della causa a ruolo dinanzi al Tribunale di Sassari non venne depositato il fascicolo di parte di primo grado ove era inserito l’originale dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo contenente la procura alle liti. Che tuttavia esso venne depositato nella prima udienza utile. Formulavano pertanto, all’esito dell’illustrazione del motivo, apposito quesito ex art. 366 bis c.p.c..

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che il Tribunale avrebbe comunque dovuto invitare la parte a produrre il documento mancante (nella specie la procura), sovrattutto quando, come nella specie, il fascicolo sia stato prodotto ma risulti incompleto.

Proponevano nuovamente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

I due motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano infondati. Deve infatti rilevarsi che è stato più volte statuito che "E’ affetto da nullità per difetto di "ius postulando l’atto di appello proposto con citazione senza che, alla costituzione ( art. 165 cod. proc. civ.) risulti depositata la procura al difensore, in originale o in copia conforme (rilasciata anteriormente, ex art. 125, comma 2 e contenuta in una scrittura privata autenticata, ex art. 83 cod. proc. civ.), non avendo il giudice alcun onere ( art. 182 cod. proc. civ.) di ordinare la regolarizzazione della posizione dell’appellante, ormai non più sanabile (Cass. 23 dicembre 2003 n. 19707, Cass. 21 febbraio 2001 n. 2476, cui adde, con riferimento ai procedimenti iniziati con ricorso, Cass. 10 maggio 1995 n. 5119). E’ stato inoltre più volte ribadito dai giudici di legittimità il principio secondo cui "il mancato reperimento della procura alle liti non impone al giudice di disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di insuccesso, concedere un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo. Tale criterio, infatti, valido per la documentazione inclusa nel fascicolo di parte, non appare riferibile automaticamente alla procura, la quale deve preesistere alla costituzione della parte. Il giudice potrà concedere il termine nell’unico caso in cui la procura alle liti sia stata rilasciata per atto notarile, di cui può essere agevole produrre una copia" (cfr. ex plurimis: Cass. 2 marzo 2010 n. 4958, Cass. 10 dicembre 2008 n. 28942).

Tali considerazioni trovano conforto nel disposto dell’art. 111 Cost., comma 2, non potendo il giudizio subire ritardi in ragione di mancati adempimenti di oneri imposti dal codice di rito alle parti.

Nella specie è pacifico, in quanto dedotto dalle stesse ricorrenti, che il fascicolo di parte contenente la procura alle liti non venne depositato al momento della costituzione in appello.

Nè rileva che detto fascicolo sia stato versato in atti alla udienza del 2 dicembre 2003, sia perchè ciò non giustifica tout court il ritardo, sia perchè non è dalle ricorrenti indicato, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso, che siano stati rispettati i requisiti per il deposito del fascicolo ex art. 74 disp. att. c.p.c., o quelli inerenti il ritiro del suddetto fascicolo.

Avendo le ricorrenti lamentato semplicemente la sufficienza della successiva produzione del fascicolo di parte (contenente la procura alle liti), il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 23,00, e ad Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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