Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 24-10-2011, n. 38255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza deliberata il 5 ottobre 2009, il GIP del Tribunale di Ancona ha declinato in favore del GUP del Tribunale di Bari la competenza in ordine al procedimento a carico di A.L. e di altre quarantanove persone, imputate di associazione per delinquere finalizzata al traffico illegale di sostanze stupefacenti e di plurimi episodi di detenzione illegale di sostanza stupefacente, rilevando che, attesa l’impossibilità di stabilire il luogo di consumazione del reato più grave (quello associativo), da intendersi come il luogo in cui la struttura associativa è diventata concretamente operante, trattandosi di un’associazione composta da cittadini albanesi ed italiani, residenti in diverse regioni italiane (Lombardia, Puglia, Lazio, Veneto e Toscana) ed all’estero, e risultando l’utilizzo per l’introduzione in Italia della sostanza stupefacente del porto di Ancona -luogo in cui nell’aprile 2002 furono eseguiti sequestri di sostanza stupefacente -solo un dato occasionale, prescindendo l’attività di spaccio da detto territorio, la competenza doveva essere stabilita in base al criterio sussidiario previsto dall’art. 9 c.p.p., comma 3, con riferimento cioè al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen., e, pertanto, spettava al Tribunale di Bari.

2. Resiste alla declinatoria il giudice dell’udienza preliminare di Bari, il quale, mediante ordinanza deliberata il 15 febbraio 2011, ha sollevato conflitto negativo di competenza, obiettando che in base ad elementi di fatto evincibili dal compendio probatorio (già valorizzati per altro dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e dalla Direzione Nazionale Antimafia in sede di risoluzione di un contrasto negativo di competenza tra pubblici ministeri) l’associazione per delinquere oggetto del procedimento sarebbe stabilmente diretta da imputati dimoranti in Albania i quali avevano scientemente deciso di utilizzare il porto di Ancona per introdurre in Italia della sostanza stupefacente da spacciare in diverse località e che i sequestri di ingente quantità di eroina eseguiti nel capoluogo dorico, rappresentavano il momento in cui l’operatività del sodalizio è divenuta percepibile per la prima volta, sicchè era inapplicabile il criterio di collegamento sussidiario della priorità di iscrizione del procedimento, gradatamente stabilito dall’art. 9 c.p.p., comma 3, adottato dal giudice anconetano, in quanto il ricorso alle regole generali stabilite dall’art. 8 cod. proc. pen. comportava l’affermazione della competenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Ancona.

Motivi della decisione

1. Il conflitto, ammissibile in rito, ricusando contemporaneamente entrambi i giudici di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, deve essere risolto nel senso dell’affermazione della competenza del giudice che per primo l’ha negata.

Ed invero, dagli atti di causa ed in particolare dalla formulazione del capo di imputazione si ricava che i primi delitti in ordine di tempo posti in essere dall’associazione per delinquere di cui è processo secondo l’ipotesi accusatoria (capi b, e, ed i.1), risultano commessi a Pesaro ed Ancona rispettivamente l’8 aprile ed il 15 febbraio 2001.

Orbene questa Corte, ripetutamente, ha avuto modo di chiarire che la competenza territoriale per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti si radica nel luogo in cui si è realizzata l’operatività della struttura criminosa, assumendo rilevanza il luogo di commissione dei singoli delitti commessi In attuazione del programma criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell’associazione (in termini, ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 4104 dell’8/10/2009, dep. il 1/02/2010, Rv. 246064, imp. Doria).

Consegue, pertanto, l’affermazione della competenza del giudice della udienza preliminare del tribunale di Ancona, giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Ancona cui dispone trasmettersi gli atti.

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