T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-11-2011, n. 9170

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, ricercatore per il SSD LLIN/21 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’intimato Ateneo, ha impugnato il giudizio non favorevole, in epigrafe indicato, espresso dalla competente Commissione alla conferma dello stesso nel ruolo dei ricercatori.

In punto di fatto deve essere evidenziato che:

a) il plico presentato dall’odierno ricorrente presso la commissione esaminatrice conteneva uno stampato dal titolo " S.D.R.";

b) il suddetto stampato non era accompagnato da un’autentica o da una autocertificazione comprovante che si trattava di bozze in corso di stampa e risultava incompleto in quanto il numero di serie dei manuali L. era indicato come 000, l’ISIBN terminava con 5 zeri ed erano mancanti gli indici finali;

c) la Commissione esaminatrice, dopo aver tentato inutilmente di prendere visione del plico completo della documentazione presentata al suddetto organo e depositato presso la Facoltà di appartenenza del candidato, ha formulato il contestato giudizio negativo, avverso il quale è stato detto il seguente ed articolato motivo di doglianza;

Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di giudizio di valutazione ex art.31 del DPR n.382/1980. Violazione delle norme in materia di procedimento (L. n.241/1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia, manifesta, difetto di motivazione.

Si è costituito l’intimato ministero contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Si è pure costituita l’Università degli Studi " Tor Vergata" eccependo in primis il proprio difetto di legittimazione passiva e confutando nel merito le prospettazioni ricorsuali.

Alla pubblica udienza del 19.10.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Suscettibile di favorevole esame è l’eccezione con cui il citato Ateneo ha prospettato il proprio difetto di legittimazione passiva, avuto presente che il contestato giudizio negativo è stato formulato dalla Commissione che assume la veste di organo straordinario del resistente Ministero.

Risulta fondala la doglianza prospettante il difetto di motivazione.

In merito deve essere rilevato che:

a) il contestato giudizio si fonda sulla circostanza che lo stampato presentato dal ricorrente e intitolato "S.D.R." non era prevenuto accompagnato dai documenti che ne attestavano la natura di lavoro concluso, definitivo e in corso di stampa, con la conseguenza che non era stato valutato dal citato organo;

b) nel formulare tale giudizio negativo, tuttavia, la menzionata Commissione non ha in alcun modo preso in considerazione la dichiarazione su carta intestata della casa editrice L., prodotta dall’odierno istante, in cui era stato fatto presente che " M. C. aveva consegnato il suo volume sulla letteratura russa contemporanea dal titolo provvisorio S.D.R. La letteratura come resistenza alla fine del 2008 in vista di una pubblicazione a settembre 2009. Ci siamo trovati costretti a rimandare la pubblicazione del suddetto volume al 2010 poichè esso è parte di un progetto editoriale più ampio sulle letterature europee ed extraeuropee contemporanee di cui non abbiamo ricevuto nei tempi previsti almeno altri due volumi";

c) in tale contesto fattuale, quindi, è palese l’illegittimità dell’operato della Commissione esaminatrice che ha formulato il gravato giudizio dando per non provata la natura di lavoro concluso dello stampato presentato dal dottor C., senza illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante e priva di capacità probatoria la citata dichiarazione della casa editrice.

La doglianza in trattazione, pertanto, è suscettibile di favorevole esame con conseguente accoglimento del proposto gravame ed assorbimento delle altre censure dedotte.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6841 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla il gravato giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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