T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 22-11-2011, n. 9158

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso, notificato in data 8 luglio e depositato il 20 luglio 2011, la società C.P. ha adito questo Tribunale per sentire accertare l’obbligo della RFI s.p.a di provvedere in ordine all’istanza rivolta a quest’ultima di autorizzare la costruzione di un parcheggio condominiale nei pressi di una tratta ferroviaria, in deroga al disposto degli artt. 49 e 60 del d.p.r. 753/80, nonché dichiarare la sussistenza dei presupposti in capo alla società ricorrente rispetto al rilascio della deroga suddetta.

In particolare, la società ricorrente espone che i propri soci sono alcuni condomini che vogliono realizzare un parcheggio interrato e multipiano nei pressi del condominio, per dare vita a posti auto pertinenziali; dunque, espletata la pratica amministrativa presso il comune di Roma per ottenere l’autorizzazione alla costruzione, con istanza del 7 luglio 2009 la società chiedeva alla RFI di acconsentire a che la costruzione fosse realizzata in deroga all’art. 49 del d.p.r. 753/80 (recante il divieto di costruire a meno di trenta metri dalla sede ferroviaria).

Tale nota veniva inizialmente riscontrata dalla odierna resistente, con missiva del 16 novembre 2011 indirizzata sia al Comune di Roma sia, per conoscenza, alla odierna ricorrente, nella quale "Accertata la compatibilità dell’opera proposta con l’esistente infrastruttura ferroviaria", si sosteneva che "la stessa potrebbe interferire con la prospettata fermata "Zama", per la quale il livello di studio non consente una esatta definizione. Ciò posto, al fine di concedere la deroga richiesta alla società C.P., si chiede il parere del Comune di Roma, sulla realizzazione di tale opera privata, potenzialmente interferente con la fermata "Zama".

Con successiva nota del 9 agosto 2010 RFI chiedeva all’autorità comunale di rilasciare il proprio parere in merito alla deroga richiesta dalla società interessata minacciando, in caso di mancato riscontro entro sessanta giorni, l’archiviazione della richiesta.

Successivamente, in data 21 febbraio 2011, la C.P. inviava una missiva chiedendo di conoscere quale fosse l’intendimento delle competenti amministrazioni e diffidandole a superare il comportamento inerziale anche per il tramite di una riunione congiunta tra le parti.

Nel corso della riunione tenutasi presso gli Uffici del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica in data 10 marzo 2011, come poi confermato con nota del 6 maggio 2011 a firma del Direttore del medesimo Dipartimento, l’ufficio comunale specificava l’inesistenza di progetti circa la fattibilità della fermata sulla linea FR1 denominata Zama e che peraltro nel Protocollo di Intesa in corso di redazione tra Regione Lazio, Roma Capitale, Provincie e FS s.p.a., la fermata "Zama" non è riportata nell’elenco descrittivo del modello di esercizio della rete e delle infrastrutture ferroviarie da realizzare nell’arco di tempo del medio periodo.

La RFI non interveniva alla riunione né dava riscontro alla richiesta della odierna ricorrente.

In data 31 maggio 2011 la C.P. notificava alla RFI un atto di significazione e diffida.

2. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente censura l’illegittimità del silenzio serbato dall’odierna resistente per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

3. RFI si è costituita in giudizio, eccependo sia la tardività del ricorso a norma dell’art. 31 del d.lgs. n. 104/20, essendo trascorso un anno dalla teorica data di conclusione del procedimento, sia l’inammissibilità della domanda volta a ottenere la pronuncia di questo Tribunale sulla fondatezza della pretesa.

4. Entrambe le eccezioni sono infondate.

Quanto alla prima, osserva il Collegio che, avuto riguardo allo svolgimento della fase istruttoria e predecisoria del procedimento in esame e ai numerosi atti di impulso impressivi dalla società ricorrente, la data da assumersi come dies a quo per determinare la data di conclusione del procedimento e, per derivazione, quella di scadenza del termine annuale per l’azione avverso il silenzio, è la data del 10 marzo 2011, poiché in essa, e non prima, emergeva sostanzialmente il nulla osta da parte degli Uffici comunali rispetto alla richiesta deroga (come confermato dalla successiva nota del 6 maggio 2011).

Soltanto a partire da quella data, dunque, l’intimata RFI era messa in condizioni di esprimersi compiutamente sulla richiesta della società ricorrente e pertanto da quel momento decorreva il termine per la conclusione del procedimento incardinato dinanzi ad essa e rimasto sospeso in attesa delle determinazioni dell’Amministrazione comunale.

Il ricorso è pertanto tempestivo.

Riguardo alla seconda eccezione, che investe anche il merito della vicenda sostanziale, va premesso che la parte ricorrente agisce a tutela di una propria posizione giuridica, perseguendo l’interesse a ottenere in tempi solleciti l’autorizzazione in deroga alla costruzione di un parcheggio condominiale, e quindi mira a perseguire un interesse giuridicamente rilevante.

Quanto al comportamento tenuto dall’Amministrazione, la stessa era tenuta a provvedere sull’istanza della ricorrente, pronunciandosi sulla richiesta di deroga e definendo il procedimento a termini dell’art. 2 della legge n. 241/1990; dagli atti di causa risulta tuttavia che la società intimata, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell’interessata, sia rimasta inerte e non abbia provveduto, in tal modo violando l’obbligo di provvedere in merito alla istanza in esame: il ricorso è pertanto fondato e va dichiarato l’obbligo della RFI di provvedere rispetto alla istanza di deroga presentata in data 7 luglio 2009 dalla C.P..

Quanto poi al merito della richiesta di deroga, disattendendo la relativa eccezione di inammissibilità spiegata da FRI, il Collegio ritiene di poter pronunciare sulla sua fondatezza ai sensi dell’art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 104/10 e ritenerla fondata, atteso che nella specie, alla data del 10 marzo 2011 il procedimento de quo era pervenuto ad una fase in cui non residuavano margini di esercizio della discrezionalità da parte dell’Amministrazione intimata, in quanto il progetto da autorizzare, da un lato, veniva considerato non interferente con la prospettata fermata "Zama" (nella riunione tenutasi in quella data non risultava al riguardo alcuna verifica progettuale), dall’altro era già stato ritenuto compatibile "con l’esistente infrastruttura ferroviaria" (nota di RFI del 16.11.2009); ne discende che i presupposti per il rilascio del provvedimento di deroga possono ritenersi sussistenti in capo alla ricorrente, onde anche sotto questo profilo il ricorso è fondato e va accolto, ordinando alla resistente RFI di adottare il provvedimento di deroga nel termine perentorio di giorni 60 (=sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di deroga sulla istanza presentata in data 7 luglio 2009;

2. Ordina alla Amministrazione resistente di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 60 (=sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza;

3. Condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida forfetariamente e complessivamente in euro 1.000,00 (=mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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