T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-11-2011, n. 1606 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che R.G., odierno ricorrente, ha intrapreso quale proprietario la ristrutturazione dell’edificio esistente meglio indicato in epigrafe, sito in zona vincolata ai fini paesistici, e in corso d’opera ha realizzato una serie di opere difformi rispetto a quanto assentito, per le quali ha chiesto la sanatoria, ovvero l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n°42 (cfr. all. 19 alla relazione p.a. 11 agosto 2011, di seguito semplicemente "relazione p.a.", copia diniego impugnato, ove tutti i dati dell’immobile stesso, nonché le caratteristiche del vincolo, di cui appresso). In particolare, l’edificio in parola era costituito da una sorta di palazzina a tre piani, dalla facciata dipinta di un uniforme colore giallastro, alla quale si accedeva attraverso un portale con arco a tutto sesto, senza finestre a livello strada nel muro perimetrale esterno (cfr. all. 3 relazione Comune, copia verbale di sopralluogo, ove alle pp. 2,3 e 4 sono fotografie dello stato di fatto originario). Gli abusi contestati sono per quanto qui rileva cinque: a) modifica e allargamento del portale citato, così trasformato in un portale con arco a sesto ribassato; b) finitura delle facciate diversa rispetto all’originale. In pratica, invece dell’originaria tinteggiatura uniforme giallastra, sono stati realizzati alcuni riquadri cd. "a rasopietra", ovvero che mostrano le pietre da costruzione che formano il muro, riquadri circondati da intonacature colorate di rosso mattone, a modo di cornice; c) applicazione di elementi decorativi impropri sulla facciata, che, originariamente liscia, porta ora fasce marcapiano, decorazioni varie ed elementi di un antico capitello; d) formazione di una nuova finestra a semicerchio sul muro prospiciente la strada; e) realizzazione di una porta finestra in luogo dell’originaria finestra per accedere in via diretta a un terrazzo (cfr. per i primi quattro abuso il citato all. 3, completo di fotografie; il quinto è riconosciuto nella domanda di sanatoria 9 agosto 2010, di cui subito). R.G. ha da ultimo richiesto l’accertamento di conformità con propria domanda 9 agosto 2010, nella quale chiede di poter sanare le difformità di cui alle citate lettere a, c, d, ed e; dà invece atto di essere pronto a ritinteggiare nell’originario colore, nella tonalità "che sarà indicata dagli enti preposti" le facciate est e sud, senza riquadri di pietra a vista, che chiede di poter mantenere solo in due limitate posizioni, ovvero "sul muro di confine con la via comunale" e sul "barbacane fra i due prospetti principali" (all. 10 alla relazione p.a., copia domanda; v. la descrizione delle opere da sanare ovvero modificate alla p. 4 della relazione paesistica che ne fa parte);

– che a fronte di tale domanda il Comune ha emanato il diniego di cui in epigrafe, motivato con riferimento al parere di segno negativo espresso dalla competente Soprintendenza con le note, pure indicate in epigrafe, alle quali fa rinvio, parere vincolante ai sensi dell’art. 167 citato (cfr. all. 19 citato e all. ti 14 e 18, copie delle note della Soprintendenza). In proposito, la nota 18 ottobre 2010 contiene un "parere favorevole circa la compatibilità delle opere di reintonacatura del fabbricato" e un "parere negativo alla compatibilità paesaggistica dell’arco a sesto ribassato", con richiesta di rimessione in pristino dell’arco a tutto sesto (all. 14 cit.), e origina il prediniego comunale di cui all’allegato 15 alla relazione; a fronte di ciò, R.G. presenta le proprie osservazioni, con elaborato inviato al Comune il 26 novembre 2010. Su tali osservazioni, la Soprintendenza si pronuncia con la ulteriore nota 22 febbraio 2011, la quale nella parte motiva, per quanto qui interessa ritiene l’arco a sesto ribassato non coerente con il locale "lessico architettonico" e ritiene che "sia la nuova finestra ad arco che gli elementi decorativi sottostanti il marcapiano, il marcapiano stesso non possono essere autorizzati in sanatoria, né possono essere lasciati dei riquadri di muro privi di intonaco"; nel dispositivo poi esprime "parere sfavorevole" e "invita l’amministrazione comunale ad attivare la procedura di riduzione alle originarie dimensioni del portale in pietra e alla reintonacatura di tutti i tratti di muro ancora lasciati a rasopietra" (all. 18 citato. A fronte di ciò, il diniego comunale dichiara il nuovo decorso dei termini già assegnati con una precedente ordinanza di ripristino, relativa a tutti gli abusi elencati, meno la formazione della porta finestra (all. 4 alla relazione citata, copia ordinanza in parola);

– che R.G. impugna il descritto diniego con ricorso articolato in sette censure, riconducibili in ordine logico ai seguenti sei motivi, meglio illustrati nella memoria 12 ottobre 2011. Con il primo di essi, rubricato come censura terza a p. 9 dell’atto, deduce violazione degli artt. 142 lettera f) e 167 del d. lgs. 42/2004: premesso in fatto che, come del resto risulta dal diniego impugnato, il vincolo paesistico del quale si ragiona è un vincolo ex lege costituito a tutela di un parco naturale, ritiene il ricorrente che la Soprintendenza non sarebbe comunque legittimata a esprimere valutazioni come quelle nella specie formulate, le quali attengono agli aspetti artistici e architettonici del bene, e non propriamente il contesto ambientale. Con il secondo motivo, rubricato come censura seconda a p. 7 dell’atto, deduce ulteriore violazione dell’art. 167 citato, in quanto a suo dire la Soprintendenza avrebbe nel caso concreto esaurito il proprio potere consultivo con il parere 29 dicembre 2009, emanato a fronte di una precedente richiesta di sanatoria (all. 5 alla relazione p.a., copia di essa; all. 8, copia parere citato). Con il terzo motivo, corrispondente alle censure prima e quinta alle pp. 4 e 14, deduce poi eccesso di potere per contraddittorietà con il citato parere 29 dicembre 2009, nonché fra le due note della Soprintendenza di cui in epigrafe. Con il quarto motivo, corrispondente alla quarta censura a p. 12, deduce ulteriore eccesso di potere, per non avere la Soprintendenza considerato il parere favorevole della commissione paesaggio comunale. Con il quinto motivo, corrispondente alla sesta censura a p. 15 dell’atto, deduce ancora eccesso di potere, in quanto le valutazioni della Soprintendenza sarebbero comunque in sé illogiche, dato che le opere per cui è causa sarebbero tutte compatibili. Con il sesto motivo, corrispondente alla settima censura a p. 23, deduce infine nuovo eccesso di potere, nel senso che l’impugnato diniego avrebbe dovuto individuare le opere da rimettere in pristino attraverso una nuova istruttoria e non già richiamare la precedente ordinanza;

– che l’Amministrazione statale resiste, con atto 23 giugno 2011, chiedendo che il ricorso sia respinto, mentre il Comune non si è costituito;

– che il ricorso è fondato e va accolto ai sensi e nei limiti di quanto appresso. Il primo motivo di esso va infatti respinto, poiché l’art. 142 d. lgs. 42/2004 di cui si lamenta la violazione, nello stabilire, per quanto qui interessa, un vincolo a protezione dei parchi naturali, lo sottopone senza restrizioni di sorta alle disposizioni "di questo titolo", ovvero nella loro interezza alle norme che disciplinano il vincolo paesaggistico; non è quindi possibile ritenere che nel caso di specie il vincolo stesso abbia un contenuto particolare, limitato ai soli profili naturalistici. Il secondo motivo è poi infondato in fatto, poiché, come si è accennato e risulta dagli atti acquisiti, R.G. ebbe a presentare due distinte richieste di sanatoria: una prima il 30 giugno 2009, a fronte della quale fu emesso il parere del successivo 29 dicembre, e una successiva, il 9 agosto 2010, sulla quale si sono pronunciati gli atti in questa sede impugnati: è del tutto evidente che la seconda richiesta comporta abbandono della prima, e quindi, per logica conseguenza, irrilevanza dei relativi atti istruttori. E’invece fondato e va accolto il terzo motivo, sotto il profilo della contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione quale risulta dalle note 22 febbraio e 18 ottobre della Soprintendenza e dal diniego impugnato. Come è noto, l’art. 167 comma 5 del d. lgs. 42/2004 sottopone la sanatoria per la quale è processo al parere vincolante della Soprintendenza, con norma che va, all’evidenza, coordinata con i principi generali del procedimento amministrativo, in primo luogo con quelli di partecipazione e buona amministrazione. In tal senso, allora -per ragioni logiche prima che giuridiche- a fronte di una richiesta del privato il quale chieda l’accertamento di compatibilità paesaggistica per un certo numero di opere distinte e individuate, la Soprintendenza ha l’obbligo di esprimersi riguardo a ciascuna di esse; se il parere così formulato è negativo, l’autorità procedente, così come nella specie fatto dal Comune (cfr. all. 15 alla relazione citata) emette preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10bis l. 241/1990, a fronte del quale il privato può presentare osservazioni. Sulle eventuali osservazioni in parola, la Soprintendenza può a sua volta esprimersi, come fatto nella specie, ma sempre in modo da far constare in modo chiaro la propria posizione su ciascuna delle opere coinvolte. Ciò nella specie non è avvenuto: R.G., come si è detto, ha chiesto la sanatoria per quattro distinte opere, e la Soprintendenza, in prima battuta ovvero con la nota 22 febbraio, si è espressa solo su due di esse, ovvero in senso favorevole per la reintonacatura, senza però nulla dire sulla nuova finestra e sugli elementi decorativi, e in senso sfavorevole sull’arco del portale; presentate le osservazioni a seguito del prediniego, la Soprintendenza stessa ha poi adottato una posizione obiettivamente non chiara: nel corpo della nota 18 ottobre, ribadisce il proprio parere contrario alla nuova forma dell’arco; aggiunge poi un parere contrario alla nuova finestra, agli elementi decorativi e ai tratti di muro a rasopietra, di cui in precedenza non aveva parlato, e tace sempre della porta finestra; nel dispositivo però si limita a chiedere la rimessa in pristino dell’arco e dei tratti di muro ancora a rasopietra, tacendo del resto. Tale intrinseca contraddittorietà comporta che gli atti impugnati vadano annullati, e che l’attività dell’amministrazione vada rinnovata, riesaminando la domanda di sanatoria 9 agosto 2010 in modo completo secondo i principi indicati, mentre rimangono assorbiti i restanti motivi di ricorso;

– che le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento 21 marzo 2011 prot. n°3109 del Sindaco del Comune di Gargnano in qualità di Responsabile di servizio dell’Ufficio tecnico nonché il parere di cui alle note 18 ottobre 2010 prot. n°11169/bn e 22 febbraio 2011 prot. n°3633/ft della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle province di Brescia, Cremona e Mantova. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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