Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 24-10-2011, n. 38341

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 12.5.2010, il tribunale di Latina, sezione di Gaeta – in riforma della sentenza 13.10.08 della giudice di pace di Gaeta – ha condannato il D.F.V. al risarcimento del danno cagionato a D.C.T..

D.F.V. era stato assolto dal reato di ingiuria perchè il fatto non sussiste, essendo state ritenute dal giudice le parole "non vali niente…ma vattene affanculo tu" espressioni di maleducazione ed intemperanza.

Il difensore del D.F. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b): non vi è alcuna norma che attribuisca alla parte civile il diritto di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace, a seguito del dibattimento, essendo unico mezzo di gravame il ricorso per cassazione;

2. violazione di legge in riferimento all’art. 599 c.p., comma 1:

l’esimente è applicabile anche a chi abbia ingiuriato per primo, in quanto, considerandosi ciascuna offesa come pena dell’altra, il primo offensore ha già subito una pena con l’ingiuria ricevuta e tale reciprocità spiega la rinuncia dello Stato alla potestà punitiva (sez. 5^, n. 34616);

3. vizio di motivazione: la sentenza impugnata da rilievo solo alla testimonianza del collega delle parti, C.A., mentre ritiene vaghe le dichiarazioni degli altri testi Di.Fr. e P., senza addurre valida giustificazione.

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

Quanto al primo, va rilevato che, secondo un consolidato orientamento interpretativo (sez. 5^, n. 23726 del 31.3.10 rv 247509; conf. 5^ n. 38699 18.6.08 rv 242021), la persona offesa, costituita parte civile, può proporre appello, ai soli fini civili, avverso sentenza proscioglimento giudice di pace, stante la regola generale, ex art. 576 c.p.p., applicabile, D.Lgs. n. 274 del 200, ex art. 2 anche al procedimento dinanzi al giudice di pace.

Quanto al secondo motivo, va osservato che, secondo le risultanze processuali indicate in maniera incontestabile dal tribunale, la molteplice aggressione verbale del D.F. è autonomamente e immediatamente iniziata nel momento in cui la D.C., accompagnata dal C., è entrata nell’ufficio dell’imputato, senza aver avuto tempo di assumere qualsiasi atteggiamento offensivo e comunque ostile.

Va comunque rilevato che questo motivo e con quello successivo (diretto a dare forza dimostrativa a dichiarazioni testimoniali, razionalmente ritenute dal tribunale irrilevanti), il ricorrente, rimettendo in discussione, ricostruzione storica e razionale conclusione contenute nelle sentenza impugnata, pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito, improponibili in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, da realizzare attraverso l’esame dell’adeguatezza dei passaggi argomentativi, di cui il giudice di merito si è servito per supportare il proprio convincimento.

Tenuto conto della piena fedeltà della decisione alle risultanze processuali (convergenti dichiarazioni della persona offesa e di un teste del tutto neutrale) e alla loro razionale valutazione, questa verifica ha necessariamente un esito positivo.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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