T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-11-2011, n. 1604 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente impugna il provvedimento del 22. 11. 2010 con cui è stata respinta la istanza di emersione che lo riguardava;

– l’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata rilevando che il ricorrente era gravato da inammissibilità Schengen inserita dalla Grecia;

– il ricorrente sostiene, in uno con altri motivi di ricorso, di non essere mai stato in Grecia, e che quindi il soggetto segnalato come inammissibile Schengen deve essere un omonimo;

– nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;

– con ordinanza collegiale del 24. 2. 2011, n. 329 il Tribunale disponeva istruttoria chiedendo all’amministrazione di specificare in che modo avesse accertato la coincidenza di identità tra il ricorrente ed il soggetto segnalato dalla Grecia;

– con ordinanza cautelare del 24. 3. 2011, n. 297, non essendo pervenute risposte, il Tribunale valutava il comportamento dell’amministrazione ex art. 116 c.p.c. ed accoglieva l’istanza cautelare;

– il 28. 3. 2011 veniva depositata, in realtà, la nota di risposta dell’amministrazione, con cui si specificava che la identificazione era avvenuta in forza della banca dati della Questura;

– giunto il ricorso alla decisione del merito, va rilevato che in sé l’espressione "banca dati della Questura" non significa molto, perché non specifica in alcun modo se l’attribuzione della segnalazione Schengen all’odierno ricorrente sia avvenuta per coincidenza di documenti, per coincidenza del d.n.a., per coincidenza dei famosi 17 punti delle impronte digitali, o per mera coincidenza di generalità, che era poi l’unica cosa che si voleva conoscere quando è stata emessa l’ordinanza istruttoria;

– pertanto, pur nella consapevolezza che in via generale il sistema di identificazione Schengen garantisce in modo adeguato la coincidenza di generalità e che l’amministrazione non è tenuta a verificare per ogni soggetto che presenta la domanda di emersione come è avvenuta l’identificazione di colui al quale è stata attribuita la segnalazione Schengen, il giudizio di specie si deve concludere con l’accoglimento del ricorso in conformità alla ordinanza resa in fase cautelare (e, cioè, traendo dalla mancata o insufficiente risposta dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., argomenti di prova in favore della bontà del secondo motivo di ricorso sulla mancata coincidenza soggettiva dell’odierno ricorrente con il segnalato Schengen), posto che dopo di essa non sono giunte note di carattere decisivo che possano aver indotto a mutare il giudizio;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che determina in euro 500, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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