Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 24-10-2011, n. 38339

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.G. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 17 dicembre 2008 che, in parziale riforma di quella di primo grado, appellata dal Pubblico Ministero, aveva confermato l’assoluzione del correo A.G., ma affermato la sua penale responsabilità per il delitto di bancarotta patrimoniale e documentale, secondo l’ipotesi di accusa da lui consumati nella qualità di amministratore di fatto della fallita "Srl Immobiliare Romana 2001".

L’attività distrattiva, nucleo della bancarotta patrimoniale, secondo l’ipotesi di accusa era stata attuata, secondo la corte territoriale, con la prestazione senza corrispettivo di garanzia con concessione di ipoteca in favore della "Srl Chico Surgelati", che aveva contratto un mutuo cospicuo presso il Banco di Roma, per il quale peraltro l’imputato aveva prestato anche garanzia personale, pagando dopo il fallimento un miliardo di lire.

Successivamente l’imputato aveva ceduto la società fallita alla Chico Surgelati, appartenente alla sua famiglia, per prezzo pari all’ammontare del valore nominale delle quote, nonostante nel patrimonio vi fosse un immobile del valore di due miliardi di lire.

Deduce il ricorrente mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, contestando in sette punti l’impianto logico argomentativo della sentenza impugnata.

Assume infatti che l’acquirente aveva fatto accollo della cospicua debitoria della società, e comunque, quanto alla concessione di ipoteca in favore del terzo, aveva prestato anche garanzia personale, rimborsando integralmente la banca che aveva concesso il mutuo.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Dallo stesso tenore del ricorso si evince come il M. confermi le attività contemplate come distrattive dal capo di imputazione, sostenendone l’irrilevanza penale.

Le censure sono tuttavia infondate, atteso che non è dubbio che tanto la cessione della società che la concessione di ipoteca costituiscano fatti deteriorativi del patrimonio della società, in danno dei creditori, atteso che non risulta se l’acquirente avesse effettivamente fatto accollo della debitoria della fallita (ma se così fosse stato non vi sarebbe stato il fallimento).

Quanto poi alla asserita prestazione di fideiussione personale, che il ricorrente dichiara di aver dovuto onorare pagando alla banca somma di denaro pari all’ammontare del suo credito, va osservato che essa non ridonda a vantaggio della massa dei creditori, giovando solo al titolare del diritto di garanzia, di modo che la distrazione in danno della massa dei creditori è stata ritenuta correttamente sussistente.

Nel resto il ricorso è inammissibile, prospettando il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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