Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 24-10-2011, n. 38337

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 5.5.2010, la corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 4.11.08 del tribunale di Livorno, ha ridotto la pena inflitta a B.M. a otto mesi di reclusione e ha confermato l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di lesioni, con malattia della durata di 21 giorni, in danno di O. E., commesso, in concorso con altre quindici persone non identificate, colpendolo con catene, caschi, spranghe.

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 582, 585 c.p. e art. 192 c.p.p.: la sentenza ritiene ravvisabile il concorso del B., in quanto ha ritenuto che, al momento in cui ha invitato la persona offesa a seguirlo, era consapevole della successiva aggressione, materialmente compiuta dagli altri correi. Secondo il ricorrente, è verosimile che l’imputato non abbia agito con la consapevolezza di perseguire una finalità comune e comunque non è stata raggiunta la prova che abbia avuto la coscienza e la volontà di concorrere con i materiali autori delle lesioni.

2. vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio:

manca qualsiasi giustificazione in punto di quantificazione della pena.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il primo motivo ripropone una censura sulla quale la corte di merito si è già pronunciata con argomentazioni del tutto conformi alle risultanze processuali e alla loro logica interpretazione: il B. invitò O. ad uscire dal locale, affermando che voleva parlargli personalmente; nessuna parola è stata proferita dal B., che si è limitato ad assistere all’assalto degli aggressori,avvenuto contemporaneamente all’uscita dal locale; il giovane conosceva gli aggressori. Da questi incontestati dati storici, i giudici di merito sono giunti alla logica conclusione che il ricorrente era inserito nel programmato crimine, con lo specifico ruolo di condurre la vittima nel luogo più confacente all’aggressione.

Rimettendo in discussione, con medesimi argomenti, la ricostruzione storica e la razionale conclusione contenute nelle sentenza, il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito, improponibili in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, da realizzare attraverso l’esame dell’adeguatezza dei passaggi argomentativi, di cui il giudice di merito si è servito per supportare il proprio convincimento. Questa verifica, secondo quanto sopra osservato, ha necessariamente un esito positivo e conseguentemente il motivo è del tutto infondato.

A identica conclusione deve giungersi in ordine alla censura sul trattamento sanzionatorio, in quanto la sentenza ha accolto il motivo di appello – diretto ad ottenere la riduzione della pena – diminuendola di ben quattro mesi (da un anno a 8 mesi di reclusione) motivata con il riferimento alla giovane età del B.. E’ del tutto priva di fondamento la censura formulata dal B.. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *