T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 22-11-2011, n. 1599

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 12 novembre 2010 C.A.M. impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto prot. n. Cat.A,/12/imm,/2010/2^ Sez./db del 4.10.2010, con il quale il Questore della Provincia di Brescia respingeva la sua istanza tesa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, scaduto il 1° 3.2009.

Il provvedimento impugnato si fondava in ragione del fatto che il ricorrente con sentenza definitiva della Corte di Appello di Brescia, divenuta irrevocabile in data 13.4.2009, era stato condannato per il reato di estorsione continuata (artt.81 e 629 c.p.) alla pena di anni 3 e mesi 8, con multa di euro 600, di cui condonati 3 anni e 600 di multa, nonché alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Risultava ancora, secondo l’informativa 1.4.2010 dei Carabinieri della Stazione di San Zeno Naviglio, che il ricorrente, persona di pessima condotta, era stato condannato dal Tribunale di Verona per violazione dell’art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).

A sostegno del gravame il ricorrente deduceva in primo luogo la violazione del contraddittorio ex artt. 7 e 10 bis della legge 241/90 ed in secondo luogo il difetto di motivazione in ordine al mancato apprezzamento da parte dell’amministrazione della pericolosità sociale del soggetto.

Il ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di causa.

Si costituiva l’amministrazione intimata per il tramite dell’avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia che chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese del giudizio.

Questo giudice rigettava l’istanza cautelare di sospensiva. Viceversa la Terza Sezione del Consiglio di Stato l’accoglieva.

Motivi della decisione

Ad avviso di questo giudice i motivi di ricorso dedotti a sostegno del gravame appaiono del tutto inconsistenti.

Il ricorrente, infatti, pluricondannato per falsità materiale, guida senza patente e da ultimo per estorsione continuata nei confronti di altri soggetti extracomunitari, nonché, come specificato in motivazione, ritenuto dai Carabinieri di San Zeno in Naviglio soggetto di pessima condotta, assume che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare, prima di adottare il provvedimento impugnato, se egli stesso fosse da ritenere socialmente pericoloso per la convivenza civile del paese ospitante.

In realtà tale connotazione è insita nella stessa tipologia di reati che il legislatore ha ritenuto di per sé incompatibili con la permanenza sul suolo italiano dello straniero che ne risultasse condannato.

Ed il reato di estorsione rientra sicuramente tra questi, ai sensi dell’art.4, comma 3^ del D.Lgs 286/98 e dell’art.380 lett. F) c.p., in quanto ostativo all’ingresso nonchè alla permanenza in Italia.

A fronte quindi di un preciso e stringente vincolo dettato dal legislatore alla discrezionalità degli Uffici nell’apprezzamento di eventuali elementi favorevoli al soggetto istante appare decisamente infondato il difetto di motivazione dedotto in ricorso.

Conseguentemente, parimenti inconsistente si mostra il motivo di ricorso con cui si contesta all’amministrazione il difetto di contraddittorio, atteso che, come si afferma nel provvedimento impugnato, trattandosi di atto rientrante nella categoria degli atti dovuti, non discrezionali ed avviati ad istanza di parte, la comunicazione ex art. 7 della legge 241/90 poteva essere omesso.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)- definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di giudizio che liquida nella somma complessi va di Euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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